TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-02-11, n. 201000432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-02-11, n. 201000432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000432
Data del deposito : 11 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00786/2009 REG.RIC.

N. 00432/2010 REG.SEN.

N. 00786/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 786 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. F E L, con domicilio eletto presso F E L in Bari, via Amendola n.166/5;

contro

Regione Puglia in Persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V T, con domicilio eletto presso V T in Bari, piazza Garibaldi, 23;

nei confronti di

D B, L G, P P, T V, quest’ultimo rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Signorile, con domicilio eletto presso Loredana Signorile in Bari, via Giovanni XXIII n.71;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova scritta del “Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D posizione economica Dl, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ti. 46 suppl. del 2 9/3/2007” allegata al verbale n. 9 del 24.2.2009 della Commissione esaminatrice del concorso, nella parte in cui non include il dott. Milella tra gli idonei ammessi alla prova orale;

- del verbale di “correzione prova scritta” n. 4 del 26.1.2009 redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso, limitatamente al punteggio attribuito agli elaborati del dott. Milella (elaborato n. 18), punteggio che ne ha determinato l’esclusione dal concorso;

- del verbale n. 2 del 15.12.2008, nella parte in cui la Commissione esaminatrice del concorso ha suddiviso la prova scritta in “tre quesiti c.d. aperti riguardanti le materie oggetto delle prove concorsuali del bando” ed ha fissato in tre ore il tempo di svolgimento della prova scritta;.

Quanto ai motivi aggiunti:

- della determinazione dirigenziale n. 388 del 7 maggio 2009 depositata in giudizio il 22 ottobre 2009, con cui la Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva di merito dei vincitori

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia in Persona del Presidente;

Vista la memoria di T V, limitatamente alla richiesta di estromissione dal giudizio per difetto assoluto di legittimazione passiva.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Giovanni Minelli, su delega di F E L e V T;
nessuno è comparso per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D posizione economica Dl, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.46 suppl. del 2 9/3/2007 indetto dalla Regione Puglia.

In esito alle prove scritte del 15 dicembre 2008 inerenti la risposta a tre quesiti previamente individuati dalla Commissione esaminatrice, l’odierno ricorrente non veniva ammesso alla prova orale, riportando una votazione di 17/30 a fronte di un richiesto punteggio minimo di 21/30.

Con ricorso notificato il 27 aprile 2009 e depositato il successivo 15 maggio 2009, l'odierno ricorrente come sopra rappresentato e difeso, impugna gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, e deducendo le seguenti censure:

I. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione art 36 e 37 r.r. Puglia 16 ottobre 2006 n.17 (regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

II. Violazione e falsa applicazione art 30 r.r. Puglia 16 ottobre 2006 n.17 nonché art 7 Bando di concorso. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento, erronea presupposizione.

Si costituivano sia T V che la Regione Puglia, eccependo quest’ultima in rito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, oltre che l’inammissibilità per mancata impugnazione del verbale della Commissione n.1 del 19 novembre 2008.

Alla camera di consiglio del 27 maggio 2009 il ricorrente rinunciava alla suindicata domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Preliminarmente, osserva il Collegio come deve essere disposta l’estromissione dal giudizio di T V (nato a Bari il 26 settembre 1939) per difetto assoluto di legittimazione passiva, risultando il medesimo persona diversa dall’omonimo candidato indicato nell’elenco dei vincitori di cui alla graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale n.388 del 7 maggio 2009, la cui data di nascita (24 agosto 1964) è diversa, e pertanto del tutto estraneo alla pretesa sostanziale oggetto del contendere.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione alla irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti.

Per giurisprudenza assolutamente dominante, nei procedimenti di concorso pubblico - così come specularmente per i procedimenti di evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti pubblici - una volta impugnata l’esclusione, sussiste l’onere di rituale impugnazione anche della graduatoria finale approvata dall’amministrazione, a pena di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, posto che l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione non potrebbe spiegare alcun effetto caducante sulla delibera di approvazione della graduatoria finale ( ex multis T.A.R. Lazio - Roma, sez III 19 gennaio 2009, n.277, T.A.R. Campania Napoli, sez

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