TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-12-11, n. 202422378
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2024
N. 22378/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06366/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6366 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Luceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera del 17/03/21 della Commissione Centrale ex art. 10 L.n. 82/1991, notificata al ricorrente il 22/04/21, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui i pareri della Procura della Repubblica DDA di Bari e della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, rispettivamente del 26.1.21 e del 25.2.21.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/7/2021:
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/9/2021:
delibera del 17/03/21 della Commissione Centrale ex art. 10 L.n. 82/1991 ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui i pareri della Procura della Repubblica DDA di Bari e della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, rispettivamente del 26.01.21 e del 25.02.21.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 19 giugno 2021, il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, della delibera adottata dalla Commissione Centrale, ex art. 10 L.n. 82/1991, il 17 marzo 2021 e notificata al ricorrente il 22 aprile 2021, con cui è stata disposta ai sensi dell’art. 13-quater della legge n. 82/91 la revoca dello speciale programma di protezione nel quale lo stesso era stato ammesso in qualità di collaboratore di giustizia.
2. Con la gravata delibera di revoca la Commissione ha, in sintesi, statuito che: come riferito dal Servizio Centrale di Protezione, il collaboratore di giustizia ha contravvenuto alle specifiche clausole del programma, ponendo in essere comportamenti, aventi peraltro rilievo sul piano penale, che hanno oggettivamente vanificato le finalità di protezione; che le riferite condotte ascrivibili al collaboratore sono contrarie ai doveri connessi al proprio status di sottoposto a programma speciale di protezione, in quanto palesemente contrarie ai profili di correttezza e lealtà processuale posti a fondamento degli obblighi sanciti dallo stesso art. 12, comma 2, lett. b) della legge n. 82 del 1991; che il potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle misure di protezione e la potestà di revoca dei benefici in precedenza assentiti risulta espressamente conferito dalla legge n. 82 del 1991, art. 13-quater, alla Commissione, in presenza di un mutamento delle condizioni che ne avevano giustificato l'adozione; che tali condotte assumono rilievo anche in assenza di una sentenza penale passata in giudicato; che si sono configurati i presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca del programma, ai sensi dell'art.13-quater, legge n.82/1991, in adesione al parere espresso dalla DDA competente e dalla DNA; che nei confronti del collaboratore di giustizia, sulla base degli elementi informativi acquisiti, possa risultare adeguata l'adozione delle misure ordinarie di tutela.
3. Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha dedotto, con il ricorso introduttivo del giudizio, il seguente motivo di censura: Eccesso di potere per falsità del presupposto. Carenza istruttoria e motivazionale. Violazione e falsa applicazione art. 13 quater L.n. 82/1991 e ss.mm.
Afferma, in particolare, il ricorrente che la Commissione Centrale avrebbe disposto la revoca del programma unicamente sulla base dell’avvio di un procedimento penale a carico del ricorrente, nel quale sono stati contestati reati che – per espressa affermazione della Commissione – non costituiscono causa di automatica decadenza dal programma di protezione e che per la loro natura non denotano l’effettivo reinserimento del ricorrente in ambienti criminali. Il ricorrente soffrirebbe, poi, di turbe psichiche, causa dell’incidente giudiziario in questione, per cui è stato sottoposto a trattamento farmacologico, elemento pure non considerato in sede di revoca del programma di protezione.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando una relazione difensiva e documentazione relativa al procedimento di causa, tra cui il parere della DNA.
5. Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 luglio 2021 il ricorrente, ad esito del deposito da parte dell’Amministrazione del parere della DNA, nel ribadire la richiesta di misure cautelari, ha ulteriormente specificato le censure proposte avverso la delibera di revoca impugnata con il ricorso introduttivo, deducendo, in particolare, che con detto parere la DNA avrebbe evidenziato la persistente utilità della collaborazione del ricorrente e la necessità per il ricorrente di ricevere tutela con misure di protezione ultrattive.
6. Il 30 agosto 2021 il Ministero ha depositato anche il parere della DDA.
7. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti con richiesta di sospensione in via cautelare, depositato il 3 settembre 2021, il ricorrente, in relazione al parere della DDA versato in atti, ha dedotto a sostegno della illegittimità della delibera di revoca che anche da tale parere emergerebbe la necessità di far fronte ad eventuali situazioni di attuale pericolo connesse al contributo finora prestato dal -OMISSIS- mediante il mantenimento delle c.d. misure di protezione c.d. ultrattive.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 21 ottobre 2021 - confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS- dell’8 aprile 2022 - questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
9. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria.
10. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso introduttivo e i successivi due ricorsi per motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente, atteso il tenore delle censure sollevate.
11.1 In via preliminare, giova ricordare che, sul piano normativo, la revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni è disciplinata all'art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, che al primo