TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-09-20, n. 202211944

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-09-20, n. 202211944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211944
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2022

N. 11944/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07967/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7967 del 2018, proposto da
Comune di Antivole, Comune di Asolo, Comune di Breda di Piave, Comune di Carbonera, Comune di Casier, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Castello di Godego, Comune di Codognè, Comune di Colle Umberto, Comune di Conegliano, Comune di Fonte, Comune di Gaiarine, Comune di Giavera del Montello, Comune di Godega di Sant'Urbano, Comune di Istrana, Comune di Loria, Comune di Mareno di Piave, Comune di Maserada Sul Piave, Comune di Mogliano Veneto, Comune di Monastier di Treviso, Comune di Montebelluna, Comune di Nervesa della Battaglia, Comune di Oderzo, Comune di Pederobba, Comune di Pieve di Soligo, Comune di Ponte di Piave, Comune di Ponzano Veneto, Comune di Povegliano, Comune di Quinto di Treviso, Comune di Refrontolo, Comune di Resana, Comune di Riese Pio X, Comune di San Biagio di Callalta, Comune di San Fior, Comune di San Pietro di Feletto, Comune di San Polo di Piave, Comune di San Vendemiano, Comune di San Zenone degli Ezzelini, Comune di Santa Lucia di Piave, Comune della Sernaglia della Battaglia, Comune di Silea, Comune di Spresiano, Comune di Susegana, Comune di Trevignano, Comune di Valdobbiadene, Comune di Vazzola, Comune di Vedelago, Comune di Villorba, Comune di Vittorio Veneto, Comune di Caerano di San Marco, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Atri, Comune di Boscotrecase, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10 aprile 2018, Suppl. Ordinario n. 17, recante “Fondo di solidarietà comunale. Definizione ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018.”

e per quanto occorrer possa:

del comunicato del 7 maggio 2018 del Ministero dell'Interno relativo all'erogazione dell'acconto del Fondo di solidarietà comunale pari al 66 per cento dell'importo spettante;

del comunicato del 30 novembre 2017 del Ministero dell'Interno relativo ai dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018;

della nota metodologica del 23 novembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e concernente rispettivamente le modalità di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018;

dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali il 23 novembre 2017, ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;

del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 280 del 30 novembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 56, concernente “Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario”;

della Nota metodologica di neutralizzazione della componente rifiuti del calcolo del fondo di solidarietà comunale 2018 della Commissione tecnica per i fabbisogni standard approvata nella seduta del 7 novembre 2017;

del parere favorevole con osservazioni della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera del 19 ottobre 2017;

del parere favorevole con osservazioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 18 ottobre 2017;

del parere favorevole con osservazioni della 5ª Commissione Bilancio del Senato in data 18 ottobre 2017;

della Nota metodologica della Commissione tecnica per i fabbisogni standard concernente la “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni” approvata nella seduta del 13 settembre 2017;

dell'Intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2017, ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, sullo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario;

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 23 giugno 2017 – Suppl. Ordinario n. 32, concernente “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2017”;

della nota metodologica del 19 gennaio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e concernente rispettivamente le modalità di determinazione e alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per l'anno 2017;

dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato-città e autonomie locali del 19 gennaio 2017 ai sensi del comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 sul FSC 2017;

del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016, concernente la “Adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento”;

dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 20 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014;

della Nota metodologica della Commissionetecnica per i fabbisogni standard concernente la “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni” approvata nella seduta del 13 settembre 2016;

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 134 del 10 giugno 2016 - Suppl. Ordinario n. 18, recante “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2016;

del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2016, concernente “Integrazione al decreto 11 marzo 2015 e alla nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario”;

del comunicato del 30 marzo 2016 del Ministero dell'Interno delle cifre spettanti, in modo analitico, ai Comuni sul Fondo di solidarietà comunale;

della Relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze alle Camere del 13 maggio 2016 in ordine allo schema di decreto ministeriale recante Adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella quale sono state espresse, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 43 del d.l. n. 133 del 2014 le ragioni per le quali il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha inteso conformarsi solo in parte ai pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato;

del parere di nulla osta della 5ª Commissione Bilancio del Senato in data 27 aprile 2016;

del parere favorevole con osservazioni della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera del 20 aprile 2016;

del parere favorevole condizionato e con osservazioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 7 aprile 2016;

dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali il 24 marzo 2016, ai sensi della lettera b) del comma 380-ter dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012;

delle due note metodologiche del 23 marzo 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e concernenti rispettivamente le modalità di alimentazione a riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 ed il riparto dell'incremento di 3.767,45 milioni di euro della dotazione del Fondo in argomento, ai sensi del comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012;

dell'Intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014, sullo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario;

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015 che ha determinato per l'anno 2015 gli importi complessivi, le modalità di alimentazione e i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna;

del decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2015, concernente la “Determinazione degli importi della maggiore riduzione del Fondo di solidarietà comunale 2015, per complessivi 100 milioni di euro, per i comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana e della regione Sardegna, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”;

dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato-città e autonomie locali del 31 marzo 2015 sul FSC 2015;

del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2015, mediante il quale è stata adottata la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2015 - Suppl. Ordinario n. 13;

del decreto del Ministro dell'Interno del 26 febbraio 2015, che ha provveduto alla determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei Comuni, pari complessivamente a 563,4 milioni di euro, per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 47, comma 8, d.l. n. 66/2014, con contestuale riduzione in egual misura del Fondo di solidarietà comunale relativo all'anno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2015 - Suppl. Ordinario n. 8;

del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, reso in data 25 febbraio 2015;

dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014 sullo schema di decreto ministeriale recante “Adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario”;

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 dicembre 2014 che ha determinato per l'anno 2014 gli importi complessivi, le modalità di alimentazione e i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna;

della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2015 concernete la proposta delle modalità di riparto del FSC 2015;

del decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2014, recante "Determinazione degli importi delle riduzioni del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2014, per complessivi 2.500 milioni di euro, per i comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Regione Sardegna, in applicazione dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"", comunicato sul sito del Ministero il 14 luglio 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale Sezione Generale n. 164 del 17.07.2014;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I Comuni in epigrafe impugnano, chiedendone l’annullamento per la parte di interesse, il

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