TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202201025
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 01025/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2022, proposto da
Italgas Reti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati M C B e V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F M ed E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F M in Bologna, piazza Aldrovandi 3;
Hera S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Ferrara, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- della determina dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2022-462 del 02.02.2022, avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Titolo V, Parte IV), L.R. 13/2015. Sito: Area ex AMGA, via Bologna, 13, 15,17 Ferrara. Esito del procedimento avviato ai sensi degli artt. 244 - 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. finalizzato all'identificazione del/i soggetto/i responsabile/i della potenziale contaminazione”, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 02.02.2022;
- di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Emilia Romagna e di Hera S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierna ricorrente Italgas Rieti s.p.a. di aver gestito sino al 1964 il sito di proprietà comunale, Area ex AMGA, ubicato a Ferrara in via Bologna nn. 13, 15, 17, svolgendo attività di produzione di gas combustibile.
Segnatamente l’impianto è stato, dapprima, di proprietà della Società Italiana per il Gas (oggi Italgas Reti S.p.a.) per essere poi acquistato, nel 1964, dal Comune di Ferrara al fine di destinarlo alla neo-costituita Azienda municipalizzata Gas Acqua (AMGA), successivamente trasformatasi in AGEA, e, da ultimo, confluita in Hera s.p.a., la quale ha utilizzato il sito sino al 2001.
Nel 2014 il Comune di Ferrara effettuava indagini preliminari per la bonifica e messa in sicurezza dell’area oramai abbandonata, ravvisando la presenza di vasche contenenti “catramina”, una sostanza vischiosa e impermeabilizzante, derivante dalla lavorazione del gas, considerata fortemente inquinante per l’ambiente.
Con successiva nota del 16 marzo 2016, il Comune di Ferrara (Servizio Ambiente) trasmetteva, nella veste di soggetto non responsabile, proprietario dell’area, la comunicazione di potenziale contaminazione del sito, ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. 152/2006 nonché della prossima esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell’area (coincidenti con l’asportazione del volume di liquido presente nelle vasche sotterranee, nel suo conferimento presso impianti autorizzati al trattamento rifiuti, nella pulizia, riempimento e copertura delle vasche con finitura in asfalto).
Veniva dunque indetta Conferenza di Servizi tra Comune, ARPAE e AUSL che si concludeva con la sospensione della valutazione dell’analisi di rischio per la necessità di ulteriori indagini connesse anche all’estensione del sito ed al tempo trascorso.
In data 1 settembre 2021 l’A avviava il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006, per l’identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione, indirizzando tale comunicazione a Snam S.p.a. (proprio “in quanto relazionato alla Società Italiana per il Gas e ad Italgas”, proprietari dell’area, come anticipato, fino al 1964, Hera S.p.a. e Comune di Ferrara) e invitando gli stessi a presentare eventuali memorie.
Con successiva nota del 7 dicembre 2021 A SAC di Ferrara, dopo aver evidenziato che l’attività svolta sull’area oggetto di indagine “dall’allora proprietario dell’immobile presente in sito, Società Italiana per il Gas (poi Italgas, società di SNAM), protrattasi fino al 1964, consisteva nella produzione di gas combustibile tramite processo di distillazione del carbone”, e che “alla cessazione di detta attività, conseguente con molte probabilità all’avvento della metanizzazione, ha fatto seguito una alternanza in sito di varie Aziende municipalizzate, e precisamente prima AMGA, poi AGEA, quest’ultima confluita in Hera, la quale ha utilizzato il sito fino al 2001”, indicava ai destinatari (Hera, Snam, Comune di Ferrara e AUSL) l’ulteriore termine per la presentazione di osservazioni e/o memorie di controdeduzione.
All’esito del procedimento A con provvedimento del 2 febbraio 2022 ha individuato quale responsabile della predetta contaminazione la Società Italiana per il Gas, oggi Italgas Reti S.p.a., “in quanto soggetto che ha gestito l’area in esame fino all’avvento della metanizzazione, svolgendo attività di produzione di gas combustibile e relativi residui di processo per la quale si è accertato il nesso di causalità tra detta attività e la contaminazione rilevata”, diffidando la stessa ad intervenire ai sensi dell’art. 242 d.lgs. 152/2006.
L’odierna ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento deducendo articolati motivi così riassumibili:
I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 239 SS. DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E DELLA ILLOGICITÀ E CONTRADDITORIETA’ MANIFESTE: non vi sarebbe prova del rapporto di causalità tra l’attività esercitata dalla ricorrente sino al 1964 e la potenziale contaminazione dell’area rilevata, secondo il criterio del “più probabile che non”. A suo avviso anche il gasometro avrebbe continuato ad essere presente ed utilizzato dopo il 1964, come riconosciuto dalla stessa A.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 DELLA LEGGE N.