TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-04-02, n. 202400630
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Testo completo
Pubblicato il 02/04/2024
N. 00630/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;
contro
l’Università -OMISSIS-, in persona del Magnifico Rettore
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati R T, S V e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della deliberazione della Commissione pratiche studenti dell'area didattica e servizi agli studenti dell'Università -OMISSIS-, assunta al prot. n. -OMISSIS- del 1° agosto 2023, dal seguente oggetto: “ domanda di valutazione e riconoscimento crediti n. -OMISSIS- per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 6 anni in Odontoiatria e Protesi Dentaria (ord. 2023) percorso comune anno accademico 2023 ai fini di nuova immatricolazione con riconoscimento di attività didattiche/professionali svolte all'estero ”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 31.10.2023:
-della deliberazione della Commissione pratiche studenti dell'area didattica e servizi agli studenti dell'Università -OMISSIS-, assunta al prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2023, dal seguente oggetto: “ domanda di valutazione e riconoscimento crediti n. -OMISSIS- per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 6 anni in Odontoiatria e Protesi Dentaria (ord. 2023) percorso comune anno accademico 2023 ai fini di nuova immatricolazione con riconoscimento di attività didattiche/professionali svolte all'estero ”;
-di tutti i verbali della Commissione e delle relative determinazioni assunte in proposito;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.11.2023:
-della graduatoria per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università -OMISSIS-, per l'a.a. 2023/2024;
-di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare dell’atto di scorrimento della graduatoria all'esito del quale è stato ammesso al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università -OMISSIS- il sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il dott. F A e uditi per le parti gli avv.ti M, in sostituzione dell'avv. G, e l’avv.to V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha frequentato, al termine della scuola secondaria di secondo grado, il corso “ Award in Foundation of Dental Science” attivato nello Stato di Malta presso l’ Institute for Medical Studies (acronimo E.I.M.S.) , Istituzione privata accreditata dalle Autorità maltesi. Terminato il biennio del corso la studentessa ha deciso di rientrare in Italia ed ha così presentato, in data 12.7.2023, una domanda di valutazione e riconoscimento dei crediti formativi maturati all’estero al fine di beneficiarne per una nuova immatricolazione nel corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università -OMISSIS- (nell’anno accademico 2023/2024). L’Università ha preso in carico la domanda e con provvedimento del 1°.8.2023 la Commissione deputata alla valutazione e al riconoscimento dei crediti formativi, esaminata la documentazione presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, ha pienamente riconosciuto i crediti maturati in alcune materie e solo parzialmente quelli in altri insegnamenti, convalidando infine un totale di 38 crediti formativi universitari (C.F.U.) a fronte della soglia minima di 46 crediti necessari per accedere ad anni successivi al primo. Difatti la ricorrente, non ritenendo di iscriversi al primo anno di corso previo superamento dell’esame nazionale per l’accesso alla facoltà di Odontoiatria, intendeva accedere direttamente al secondo anno una volta riconosciuto il suo percorso di studi estero quantomeno nella misura minima di crediti richiesti dal regolamento didattico dell’Ateneo -OMISSIS- (art. 3), pari all’80% dei C.F.U. previsti per il completamento del primo anno di studi.
Seguiva uno scambio di e-mails tra l’Università e la studentessa nelle quali quest’ultima ha individuato una serie di esami sostenuti a Malta chiedendo di prenderli in considerazione ai fini di un più ampio riconoscimento in suo favore, e la Segreteria dell’Ateneo ha replicato che tali esami potevano essere valutati per l’attribuzione di crediti relativamente a discipline che a -OMISSIS- venivano impartite nel secondo anno, non concorrendo dunque al raggiungimento del “monte minimo” di crediti del primo anno di corso. Anche una eventuale rivalutazione dell’insegnamento History and Epistemology of Medical Sciences di Malta, sollecitato dalla sig.ra -OMISSIS-, le avrebbe al più consentito di aggiungere, per “ Storia della medicina e dell'odontoiatria ” impartita a -OMISSIS-, solo altri tre crediti, che sommati ai 38 riconosciuti non le avrebbero comunque consentito di ottenere i 46 C.F.U. minimi.
Da qui la proposizione del ricorso introduttivo affidato a tre motivi così epigrafati: “ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 del vigente regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli studi di -OMISSIS- (L.M. 46), emanato con DR n. 2046/2023 del 15 maggio 2023, in relazione alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. ed all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà intrinseca manifesta. Travisamento. Sviamento. Perplessità;2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 del vigente regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli studi di -OMISSIS- (L.M. 46), emanato con DR n. 2046/2023 del 15 maggio 2023, in relazione alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. ed all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e per irrazionalità ed ingiustizia manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza;3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 del vigente regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli studi di -OMISSIS- (L.M. 46), emanato con DR n. 2046/2023 del 15 maggio 2023, in relazione alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. ed all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Indeterminatezza”.
In sintesi, secondo la sig.ra -OMISSIS- sarebbe illogico, irragionevole e in ogni caso erroneo il mancato riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero nelle seguenti materie:
-“ D16 Medical Genetics” ;
-“ D20 Oral Anatomy And Histology” ;
-“ D05 History And Epistemiology Of Medical Sciences”.
Se la ricorrente avesse ottenuto il riconoscimento dei relativi crediti conseguiti a Malta avrebbe raggiunto il numero minimo di C.F.U. necessario per accedere direttamente al secondo anno. Cionondimeno il provvedimento della Commissione non giustificherebbe il mancato riconoscimento dei crediti esteri, esponendo la studentessa alla sproporzionata e disparitaria conseguenza di doversi iscrivere al primo anno dopo aver superato il test di ammissione alla facoltà di Odontoiatria, e così elidendo la carriera presso l’Istituto maltese. L’operato della Commissione sarebbe contraddistinto da irrazionalità e intrinseca contraddittorietà. E infine il provvedimento dell’Università sarebbe scarsamente intellegibile, non bastando il solo riferimento al numero di crediti riconosciuti dall’Ateneo di -OMISSIS- in assenza di una griglia valutativa elaborata dall’Organo deputato ad esprimere i relativi giudizi.
2. Con decreto monocratico n. 480 del 3.10.2023 il Tribunale ha accolto le ragioni cautelari della ricorrente ammettendola con riserva alla sola frequenza delle lezioni del secondo anno del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, e fissando per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensiva la camera di consiglio del 9.11.2023.
3. Nelle more della celebrazione dell’udienza di sospensiva l’Università ha dato seguito alle iniziali richieste della ricorrente riconoscendo, nell’ambito dell’insegnamento padovano di “ Storia della Medicina e dell'odontoiatria ”, tre ulteriori crediti formativi conseguiti a Malta a seguito del superamento dell’esame “ D05 History And Epistemiology Of Medical Sciences ”. La studentessa si è vista così convalidare 41 C.F.U. complessivi, ossia un montante nuovamente insufficiente al fine di raggiungere il minimo di 46 crediti. E pertanto è stato proposto un primo ricorso per motivi aggiunti affidato alle medesime doglianze già contenute nel gravame introduttivo, a valersi anche nei confronti del nuovo (parziale) provvedimento di riconoscimento intervenuto il 4.10.2023, quali motivi di illegittimità propria e/o derivata dall’illegittimità degli atti già impugnati in fase iniziale.
4. L’Università -OMISSIS- si è costituita in giudizio per resistere all’impugnativa, da ritenersi sia inammissibile e/o improcedibile e sia infondata. L’Amministrazione ha subito premesso che l’E.I.M.S. di Malta è un’Istituzione privata, e che il corso “ Award in Foundation of Dental Science ” ivi tenuto non risulterebbe equivalente ad un corso di laurea italiano (per durata e per numero di crediti) e nemmeno consentirebbe l’accesso ad una laurea magistrale. In particolare, il Corso di Malta sarebbe classificato al livello 6 del quadro europeo delle qualificazioni (E.Q.F.) e tanto consentirebbe solo di valutare le attività formative ivi seguite ai fini dell’accesso ad un anno di corso o comunque per un’eventuale abbreviazione della carriera scolastica da svolgersi in Italia. A tal proposito l’Amministrazione ha ricordato che l’accesso al corso di laurea a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria avviene a seguito del superamento dell’esame nazionale per un numero di posti contingentato e che è destinato a rimanere invariato anche negli anni accademici successivi al primo: a seguito di rinunce, trasferimenti di sede o passaggi ad altri corsi di laurea, si renderebbero disponibili dei posti da (ri)assegnare secondo le procedure comparative disciplinate da ogni singolo ateneo e che per -OMISSIS-, nell’anno accademico 2023/2024, sono state oggetto di apposito avviso pubblicato nel sito dell’Università. Quest’ultimo ha informato i candidati dell’unico posto disponibile per il corso di laurea in Odontoiatria e del fatto che si richiedeva una valutazione preventiva delle loro pregresse carriere scolastiche, con particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza, a seguito della quale la Commissione avrebbe eventualmente proposto l’immatricolazione ad un anno accademico successivo al primo. L’avviso ha pure rimarcato che in caso di più domande rispetto ai posti disponibili sarebbe stata stilata una graduatoria di merito da pubblicarsi entro il 4.9.2023.
In ragione di ciò l’Università ha anzitutto sostenuto l’inammissibilità del ricorso sul contemporaneo rilievo sia della sua mancata notifica ad almeno uno dei soggetti inseriti nella graduatoria degli aspiranti all’unico posto disponibile nel secondo anno di corso, e sia della mancata dimostrazione del superamento della c.d. prova di resistenza, mettendo pure in evidenza una incongruenza tra le richieste sostanziali della ricorrente e le conclusioni da quest’ultima proposte in giudizio. In ogni caso le ragioni dell’impugnativa sarebbero incentrate sulle personali autovalutazioni della ricorrente e non terrebbero conto di quelle formulate dalla Commissione che, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnico-valutativa, avrebbe riconosciuto solo e soltanto i crediti esteri coerenti con il corso di laurea in Odontoiatria. Nessuna disparità di trattamento vi sarebbe qualora la ricorrente dovesse superare il test di ingresso al primo anno di corso atteso che i crediti esteri comunque riconosciuti verrebbero valorizzati per abbreviare il suo percorso formativo, e tanto differenzierebbe la sua posizione rispetto ad un semplice studente neo immatricolato. Infine l’Università ha specificato che alla valutazione della Commissione si accompagnerebbero tutti gli elementi necessari e sufficienti per ricostruire la motivazione del giudizio finale.
5. Con ordinanza cautelare n. 556 del 10.11.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensiva avanzata dalla ricorrente sul rilievo per cui, a fronte di una non completa equivalenza tra i due corsi (maltese ed italiano) e dell’assenza di piena sovrapponibilità tra i relativi insegnamenti, la valutazione tecnica da parte dell’Università italiana non appariva affetta da profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il Tribunale ha altresì rilevato che nel caso in esame l’unico posto resosi disponibile per il secondo anno risultava già affidato ad altro candidato utilmente collocato nella relativa graduatoria, la quale non era stata contestata dalla ricorrente.
6. La ricorrente ha indi proposto appello cautelare, ottenendo, con decreto presidenziale n. 4584/2023, di essere riammessa con riserva alla frequenza dei corsi universitari.
7. Nel frattempo, con un secondo ricorso per motivi aggiunti la sig.ra -OMISSIS- ha contestato anche la graduatoria dei candidati a cui l’Università, in relazione al loro percorso di studi pregresso, aveva proposto l’ammissione al secondo anno al quale anche la ricorrente auspicava di potersi immatricolare. Il ricorso, che muove dall’assunto per cui la sig.ra -OMISSIS- avrebbe appreso dell’esistenza del bando di ammissione agli anni successivi al primo e della formazione della relativa graduatoria solo a seguito della costituzione in giudizio dell’Università, è affidato ad un motivo di illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti già precedentemente contestati, e ad un’altra doglianza così rubricata: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 del vigente regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università degli studi di -OMISSIS- (L.M. 46), emanato con DR n. 2046/2023 del 15 maggio 2023, e artt. 2 e 3 del Bando di ammissione ad anni successivi al primo per l’A.A. 2023/2024 del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad Accesso Programmato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in relazione alla violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. ed all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà manifesta. Travisamento. Sviamento. Perplessità” .
La sig.ra -OMISSIS-, che in via istruttoria ha pure chiesto di ordinare all’Università la produzione degli atti impugnati e di quelli del procedimento di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Odontoiatria per l’a.a. 2023/2024 (in particolare, della graduatoria e del successivo atto di scorrimento), promuovendo anche un’istanza risarcitoria dei danni morali, all’immagine e da perdita della chance di completare gli studi in odontoiatria, ha contestato la graduatoria rilevando in particolare che:
-a fronte della domanda di riconoscimento dei crediti a suo tempo proposta, l’Università non avrebbe raccordato tale richiesta al bando in corso;
-la graduatoria sarebbe stata pertanto redatta senza includere la ricorrente;
-cionondimeno l’Università pretenderebbe ora di opporre la graduatoria alla ricorrente;
-e tale pretesa nemmeno terrebbe conto del fatto che l’unico posto disponibile nel secondo anno sarebbe stato assegnato per scorrimento al secondo graduato, uno studente in possesso di un numero di crediti complessivi inferiori a quelli riconosciuti in capo alla sig.ra -OMISSIS-.
8. Con ordinanza cautelare n. 4895 del 6.12.2023 il Consiglio di Stato ha poi accolto l’appello cautelare della ricorrente sotto il profilo del periculum in mora e al fine di consentirle di frequentare in soprannumero le lezioni del secondo anno del corso di laurea. In pari tempo il Consiglio di Stato ha rinviato la causa al Tribunale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, e anche per gli approfondimenti del caso sulle questioni dell’esistenza di una graduatoria per la copertura del posto disponibile per il secondo anno di corso e dell’idoneità o meno di tale graduatoria ad impedire l’accoglimento della richiesta di iscrizione della ricorrente.
9. La ricorrente ha poi proposto un incidente di esecuzione del pronunciamento cautelare del Giudice d’appello, ritenendo che in forza di esso avrebbe potuto essere ammessa sia alla frequenza delle attività di tirocinio e sia a sostenere gli esami universitari per la sessione invernale, e il Consiglio di Stato ha dapprima respinto le richieste (con decreto presidenziale n. 35/2024), salvo poi riconoscerne la parziale fondatezza con ordinanza collegiale n. 344/2023, limitatamente alla pretesa di essere ammessa all’effettuazione del tirocinio.
10. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica fissata avanti a questo Tribunale per il giorno 7.3.2024 entrambe le parti hanno depositato nuova documentazione unitamente alle memorie conclusionali e di replica, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni di rito e nel merito.
La ricorrente si è opposta all’accoglimento delle eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità formulate dall’Università, ribadendo l’illegittimità degli atti e provvedimenti gravati in particolare sotto l’aspetto della carenza e/o assenza di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di riconoscere nella loro integralità i crediti acquisiti dalla ricorrente a Malta. Vi sarebbe infatti non già un’uguaglianza formale di insegnamenti ma una loro sovrapponibilità sostanziale, ossia la materiale convergenza dei contenuti delle materie sostenute all’estero e da sostenersi nell’ateneo di -OMISSIS-, attestata dai rispettivi programmi dimessi nel corso del giudizio.
Dal canto suo l’Università, nel ribadire le eccezioni e contestazioni già formulate nei precedenti atti, ha da un lato eccepito l’irricevibilità dei secondi motivi aggiunti per la tardività della contestazione della graduatoria, pubblicata sul sito dell’Università in data 5.9.2023, ribadendo dall’altro lato l’infondatezza dell’impugnativa sulla prevalente considerazione per cui gli esami sostenuti a Malta sarebbero o non riconoscibili perché i relativi insegnamenti non risulterebbero presenti nel piano formativo del corso erogato dall’Università di -OMISSIS- (quanto all’esame “ Medical Genetics” ), oppure riconoscibili e riconosciuti a beneficio di discipline diverse rispetto a quelle prospettate dalla ricorrente (relativamente ad “O ral Anatomy and Histology” ).
11. Alla detta udienza pubblica, dopo l’approfondita discussione di entrambi i legali delle parti, la causa è infine passata in decisione.
12. Va preliminarmente disattesa l’istanza istruttoria avanzata dalla ricorrente nel corpo dei secondi motivi aggiunti -e peraltro non ribadita nelle memorie conclusive-, dovendosi ritenere la causa matura per la decisione alla luce della documentazione già depositata in atti. Difatti questa comprende i provvedimenti impugnati, quelli adottati nel procedimento di ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università -OMISSIS- per l’a.a. 2023/2024, e la stessa graduatoria degli ammessi contestata in giudizio dalla ricorrente, graduatoria che reca l’indicazione dei crediti conseguiti da tutti i soggetti utilmente graduati.
Il Collegio è pertanto in condizione di decidere la controversia.
13. Per il corretto inquadramento della fattispecie giova sin da subito premettere una sintetica illustrazione della normativa che disciplina la procedura di immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, anche relativamente agli anni successivi al primo del medesimo corso.
13.1. Va quindi anzitutto ricordato che l’accesso al detto corso di laurea è programmato a livello nazionale (art. 1, comma 1°, lett. a, della L. n. 264/1999), per un numero di posti fissati con decreto ministeriale sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario. Quest’ultima viene determinata in base ai parametri indicati dall’art. 3, comma 2°, lett. a, b, c, della L. n. 264/1999 (esemplificando: posti nelle aule;attrezzature e laboratori scientifici;personale tecnico e docente;numero dei tirocini attivabili, etc.), fatti oggetto di comunicazione da parte delle Università le quali, in tal modo, esplicitano la sostenibilità del corso di laurea, legata alla presenza del corretto rapporto tra docenti, studenti e strutture/attrezzature a loro disposizione (specie per quanto concerne il numero dei tirocini attivabili e i posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche).
13.2. Per l’anno accademico 2023/2024 l’Università -OMISSIS- ha pubblicato il “bando di ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria” (doc. 14 dep. dall’Università), che oltre all’accesso al primo anno dei corsi di laurea appena menzionati disciplina, in via generale, anche le richieste di iscrizioni ad anni successivi al primo (art. 7). Ivi si prevede che queste ultime istanze possano essere teoricamente accolte nel limite dei posti resisi disponibili, per ciascun anno di corso, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti di sede, passaggi ad altri corsi, o comunque in applicazione di istituti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca. Anche i posti disponibili per gli anni successivi al primo (ossia le cc.dd. “coorti”) non prescindono dunque da quelli inizialmente fissati a livello nazionale con riferimento al primo anno di corso, non essendo previsti dei posti aggiuntivi.
13.3. Il bando 2023/2024 regolamenta anche l'iscrizione ad anni successivi al primo richiesta da uno studente proveniente da un ateneo dell’U.E. ovvero extra U.E., iscrizione che viene subordinata all'accertamento del percorso formativo già compiuto, con particolare riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza (cit. art. 7). E ciò in attuazione dell’art. 15 del “Regolamento delle carriere degli studenti” (doc. 15 dep. dall’Università), che per coloro i quali intendano immatricolarsi ad un corso di studio dell’Università avvalendosi di un precedente percorso di livello universitario, prevede in generale che essi debbano:
-chiedere il riconoscimento preventivo dei C.F.U., indicando l’elenco degli esami superati con indicazione delle votazioni riportate e dei relativi programmi di esame;
-ottenere una valutazione della carriera pregressa e della sua congruenza con l’ordinamento del corso di studio a cui il richiedente chiede di essere ammesso;
-beneficiare alfine di una delibera di valutazione della carriera pregressa che precisi: i) l’elenco delle attività che possono essere convalidate/riconosciute, con il relativo numero di C.F.U.;ii) l’anno di corso e, di conseguenza, la “coorte” per cui lo studente potrà presentare domanda di iscrizione in ossequio alle previsioni (tra l’altro) del Regolamento didattico del Corso di Odontoiatria.
13.4. Per quanto concerne la procedura da seguire per ottenere il riconoscimento dei crediti e l’eventuale ammissione ad anni successivi al primo presso l’Università di -OMISSIS-, il bando prevede appunto la necessità di presentare una domanda di valutazione preventiva alla Commissione all’uopo preposta, la quale redige una delibera dove viene indicato l’anno di ammissione proposto dal seggio valutativo e la necessità o meno di sostenere il test nazionale. Il tutto attenendosi alle specificazioni di un apposito avviso di ammissione pubblicato entro il mese di luglio 2023.
13.5. Per l’effetto l’Università ha pubblicato, per l’anno accademico in corso di svolgimento, il “bando di ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria” (doc. n. 17, dep. dell’Università), che oltre a prevedere un solo posto disponibile per l’iscrizione al secondo anno (art. 1), ha ribadito che i candidati avrebbero dovuto presentare domanda preventiva di valutazione dei crediti dal 19.6.2023 al 17.7.2023, ottenendo dalle Commissioni appositamente preposte alle relative valutazioni una delibera di riconoscimento in base alla quale risultino ammissibili ad un anno di corso successivo al primo (art. 2, in comb. disp. con l’art. 6.1.2). Secondo l’art. 3 del bando: “ qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili, la commissione redigerà una graduatoria, per ogni anno di corso, basata sui seguenti criteri:
-maggior numero di C.F.U. riconosciuti;a questo fine verranno considerati solo gli esami già sostenuti e registrati al momento di presentazione della domanda;
-in caso di parità di punteggio prevale la media più alta dei voti conseguiti;
-in caso di ulteriore parità prevale il candidato con minore età anagrafica ”.
Con l’ulteriore doppia specificazione che:
-“ per l’ammissione al 2° anno di corso i candidatiti dovranno ottenere il riconoscimento di almeno l'80% dei CFU previsti al primo anno: poiché la somma dei CFU erogati al primo anno è pari a 58 CFU, gli studenti dovranno quindi aver ottenuto la convalida di almeno 46 CFU, corrispondenti all'80% del totale ”;
- “le graduatorie per l’ammissione ad anni successivi al primo per il corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria saranno pubblicate alla pagina www.unipd.it/ammissioni-medicina-odontoiatria entro il giorno 4/09/2023. I vincitori dovranno accettare il posto assegnato entro i termini previsti seguendo le istruzioni di dettaglio che verranno pubblicate contestualmente” .
14. Ciò premesso, occorre anzitutto vagliare le eccezioni formulate in rito dall’Università -OMISSIS-, eccezioni che si rivelano tutte infondate per le ragioni qui di seguito esposte.
14.1. In primis il Tribunale non può che disattendere la tesi della irricevibilità per tardività di notifica dei secondi motivi aggiunti, sostenuta dalla difesa dell’Ateneo sull’assunto per cui la graduatoria impugnata a mezzo degli stessi era stata pubblicata sul sito dell’Ateneo in data 5.9.2023, decorrendo da tale momento i termini per l’impugnazione, di contro notificata solo il 21.11.2023, ossia oltre il termine di 60 gg. fissato dall’art. 29 del cod. proc. amm..
14.1a. Sul punto va subito rilevato che la ricorrente ha presentato la sua domanda di valutazione e riconoscimento delle attività didattiche/professionali svolte all'estero, e in particolare dei crediti ivi conseguiti ai fini di una nuova immatricolazione nel corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in data 12.7.2023 (doc. n. 6, dep. dall’Università), vale a dire entro il termine del 17.7.2023 previsto dal bando di ammissione ad anni successivi al primo pubblicato dall’Università. Quest’ultima, per il tramite della Commissione di valutazione, ha preso in considerazione la domanda della ricorrente riconoscendole da ultimo n. 41 C.F.U. a valersi per le discipline del primo di corso e proponendole, con il provvedimento del 4.10.2023 (doc. n. 8, dep. dall’Università), l’ammissione allo stesso 1° anno previa effettuazione e superamento del test di ammissione, non essendo stati raggiunti i C.F.U. minimi richiesti per l’ammissione ad anni successivi al primo (46 C.F.U.). Al contempo è stata stilata la graduatoria degli ammessi (doc. n. 27, dep. dall’Università), che correttamente non riporta il nome ( rectius il numero identificativo della pratica) della ricorrente, atteso che la sua domanda non aveva raggiunto la soglia minima di crediti richiesta per poter concorrere ad occupare l’unico posto disponibile tramite la procedura comparativa attivata in presenza di più domande ammissibili ( ex art. 3 del bando di ammissione ad anni successivi al primo per l’a.a. 2023/2024).
14.1b. Tanto rivela sia l’esistenza di una graduatoria per la copertura del posto auspicato dalla ricorrente ai fini dell’immatricolazione al secondo anno di corso e sia l’idoneità di tale graduatoria, qualora non impugnata e/o consolidata nei suoi effetti, ad impedire l’accoglimento della richiesta di iscrizione della ricorrente. Come già ricordato l’ingresso alla facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria è a numero programmato e per gli anni successivi al primo non vengono previsti posti aggiuntivi, al punto che la relativa disponibilità si determina in relazione ai soli fatti che danno luogo alla vacanza di posti nelle rispettive annualità. Da qui la necessità di contestare la graduatoria degli ammessi al fine di poter concorrere all’unico posto resosi disponibile nell’annualità di riferimento auspicata dalla ricorrente.
14.1c. Quest’ultima ha peraltro contestato la graduatoria degli ammessi ad anni successivi al primo entro il termine di 60 gg. decorrente dalla conoscenza dell’esistenza dell’elenco degli ammessi, conoscenza che diversamente da quanto sostiene la difesa dell’Amministrazione non può presumersi avvenuta nel momento della pubblicazione della graduatoria nel sito dell’Università, in assenza di un’apposita previsione di legge che attribuisca valore ufficiale a tale forma di ostensione. In proposito è stato chiarito che “ la pubblicazione telematica dell'atto solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398;Id., sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287)” (così C.d.S., n. 5570/2018).
Quindi a far decorrere i termini di impugnazione della procedura rileva la “piena conoscenza” del provvedimento da parte dell’interessato (arg. ex art. 41 del cod. proc. ammm), che nel caso di specie, in assenza di elementi di segno contrario valorizzati dall’Università nel formulare l’eccezione di irricevibilità, deve ritenersi coincidente con il momento in cui la ricorrente ha effettivamente appreso dell’esistenza della graduatoria, in questi termini resa nota a seguito del deposito della prima memoria versata dall’Università agli atti del giudizio in data 6.11.2023.
I secondi motivi aggiunti, notificati il 21.11.2023, sono pertanto ricevibili e da ciò discende la permanenza dell’interesse della ricorrente a coltivare le doglianze contenute anche nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.
14.2. Conseguentemente appare oramai superato il rilievo di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti per la ragione della loro mancata notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati.
Difatti la ricorrente, nel contestare con i secondi motivi aggiunti la graduatoria dei soggetti ammessi al secondo anno del corso di laurea magistrale di Odontoiatria e Protesi Dentaria attivato presso l’Università degli studi di -OMISSIS-, ha portato a conoscenza del controinteressato sia il ricorso introduttivo che entrambi i motivi aggiunti successivamente notificati, così di fatto integrando il contraddittorio nei confronti del soggetto ammesso al secondo anno a seguito dello scorrimento della graduatoria.
14.3. Da altra angolatura è pure da ritenersi assolta la c.d. “prova di resistenza”.
Sia la ricorrente che l’Amministrazione intimata concordano sul fatto che il posto resosi disponibile per il secondo anno del corso di laurea è stato infine ricoperto, per chiamata diretta, dal secondo classificato nella graduatoria depositata in giudizio, per effetto della rinuncia da parte del primo graduato. Ora, lo studente che ha avuto ingresso al secondo anno si è visto riconoscere, oltre ovviamente al numero minimo di crediti relativi al primo anno, un complessivo di 62 C.F.U., a fronte dei 76 crediti totali convalidati alla ricorrente, di cui solo 41 crediti relativi ad insegnamenti del primo anno. Qualora la sig.ra -OMISSIS- avesse conseguito la soglia minima di crediti necessaria per essere inserita nella graduatoria avrebbe dunque ottenuto l’auspicato bene della vita, misurandosi con un candidato con un minor numero di C.F.U. complessivamente riconosciuti.
14.4. Infine va disattesa l’eccezione di inammissibilità e/o di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per l’asserito difetto di corrispondenza tra le conclusioni formulate in giudizio dalla ricorrente e le pretese di quest’ultima emergenti dal corpo dell’impugnativa. Nello specifico l’Università ha rilevato che alle richieste di pag. 4 del ricorso, tese ad accorpare i crediti di diversi insegnamenti sostenuti all’estero al fine di raggiungere quelli da conseguire per le due materie del primo anno di “ Biologia ” e “ Istologia, Citologia ed Embriologia ”, non avrebbe poi fatto seguito una conforme richiesta aggregativa nelle conclusioni dei ricorsi giurisdizionali promossi dalla sig.ra -OMISSIS-, e tanto precluderebbe l’esame nel merito delle censure articolate dalla ricorrente.
La tesi non appare condivisibile.
Difatti il passaggio di pag. 4 del ricorso introduttivo, citato dall’Università a sostegno delle sue conclusioni, riflette il contenuto dell’iniziale scambio di e-mails tra la ricorrente e la Segreteria dell’Università, ma in questo giudizio la sig.ra -OMISSIS- ha ritenuto di circoscrivere le sue pretese unicamente a due esami sostenuti a Malta (“ D16 Medical Genetics” e “ D20 Oral Anatomy and Histology” ), che a suo dire non sarebbero stati riconosciuti (rispettivamente) per le discipline del primo anno del corso di Odontoiatria di -OMISSIS- di Biologia e Istologia. E solo per effetto dell’integrale riconoscimento della materia “ Medical Genetics” la sig.ra -OMISSIS- potrebbe teoricamente conseguire 4 crediti da utilizzare per l’insegnamento di Biologia, che sommati ai 5 di “ Oral Anatomy and Histology” , riconoscibili in Istologia, avrebbero portato la ricorrente a raggiungere la soglia di 46 crediti minimi per il primo anno.
Non sussiste dunque la ragione di inammissibilità e/o di improcedibilità sollevata dalla ricorrente per la semplice constatazione che quest’ultima non ha appunto chiesto l’aggregazione di diverse materie da computarsi per ciascun singolo insegnamento, ma il riconoscimento della totalità di crediti conseguiti in separati insegnamenti (“ Medical Genetics” e “ Oral Anatomy and Histology” ), a valersi per altrettanto separate discipline (“Biologia” e “Istologia”).
15. Venendo ora all’esame del merito dell’impugnativa, è fondata e va accolta, con valore assorbente delle altre censure, la doglianza con la quale la ricorrente ha lamentato che l’Università non ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento dei crediti conseguiti a Malta in relazione agli esami indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
15.1. La sig.ra -OMISSIS- ha infatti dedotto di aver chiesto la valutazione e il riconoscimento in via amministrativa:
-dei crediti conseguiti all’estero nelle materie “ D11 Molecular and Cellular Biology” e “ D16 Medical Genetics” , da farsi valere per l’insegnamento “ MEL1000500 Biologia ” impartito a -OMISSIS-;
-dei crediti conseguiti all’estero nelle materie “ D01 Embryology Cytology and Histology” e “ D20 Oral Anatomy and Histology” , da valorizzare per l’insegnamento “ MEL1001928 Istologia, Citologia ed Embriologia ” impartito a -OMISSIS-.
La Commissione, esaminata la documentazione presentata dalla ricorrente nel luglio 2023, ha infine convalidato:
-per l’insegnamento “ MEL1000500 Biologia ” i crediti conseguiti nella materia “ D11 Molecular and Cellular Biology”, con richiesta di integrazione di due crediti per Biologia;
-per l’insegnamento “ MEL1001928 Istologia, Citologia ed Embriologia ” i crediti conseguiti nella materia “ D01 Embryology Cytology and Histology”, con richiesta di integrazione di tre crediti per Istologia.
Il provvedimento del 4.10.2023, oggetto di impugnativa, nell’ambito di ciascuno dei due insegnamenti impartiti a -OMISSIS- qui in discussione, ha così riconosciuto i crediti relativi a solo una delle due materie rispettivamente proposte dalla ricorrente, non specificando le ragioni per le quali non sarebbero riconoscibili i crediti conseguiti nell’altra. Non è stato cioè chiarito perché l’Università non ritiene possibile convalidare i crediti della materia “ D16 Medical Genetics” in relazione all’insegnamento “ MEL1000500 Biologia ”, nè di quelli di “ D20 Oral Anatomy and Histology” per l’insegnamento “ MEL1001928 Istologia, Citologia ed Embriologia ”.
Tale motivazione era invece necessaria.
La imponeva l’art. 10 del “Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’Università -OMISSIS-”, cui rinvia l’art. 2 del bando di ammissione ad anni successivi al primo (edizione 2023/2024), che prevede espressamente che, in caso di richieste di immatricolazioni ad anni successivi al primo, i mancati riconoscimenti dei C.F.U. conseguiti in precedenza debbano essere “adeguatamente motivati”.
La necessità di un’appropriata motivazione deriva del resto anche dai criteri di valutazione previsti dal “Regolamento delle carriere degli studenti”, che nel disciplinare le convalide e i riconoscimenti dei crediti degli studenti che intendano avvalersi di un precedente percorso di studi di livello universitario, specifica che (art. 15) “ possono essere convalidate/riconosciute esclusivamente le attività offerte nel corso di studio per il quale si chiede la valutazione della carriera pregressa a condizione che siano coerenti con l’anno di coorte e l’ordinamento del corso di studio”. Previsione di “coerenza”, quest’ultima, che si raccorda con quelle stesse del bando di ammissione ad anni successivi al primo, il quale demanda alle Commissioni il compito di stabilire attività e C.F.U. riconoscibili, per le quali lo studente abbia fornito documentazione sui contenuti (programmi e settore scientifico disciplinare). Difatti l’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo U.E. ovvero extra U.E. rimane subordinata all’accertamento del percorso formativo già compiuto, con particolare riguardo alle peculiarità del corso seguito, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza (art. 2).
Il provvedimento impugnato avrebbe dunque dovuto offrire un’adeguata esternazione delle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento dei crediti conseguiti nelle due materie indicate dalla ricorrente, e questo proprio perché le valutazioni della Commissione, seppur connotate da discrezionalità tecnica, vengono condotte alla stregua di parametri di coerenza tra il percorso formativo estero e quello -OMISSIS- e in base agli obiettivi formativi del Regolamento di ateneo del corso cui la ricorrente aspira di accedere. Il provvedimento che è esternazione di tali giudizi deve pertanto consentire di comprendere che la scelta compiuta sia effettivamente logica e rispettosa delle finalità per le quali è stata adottata. E di tanto non vi è evidenza dagli atti oggetto di contestazione.
15.2. Gli argomenti della difesa dell’Università non conducono ad opposte conclusioni.
15.2a. Non il primo, secondo cui alla valutazione operata dalla Commissione si accompagnerebbero tutti gli elementi sufficienti a ricostruire la motivazione del giudizio valutativo.
Difatti dalla lettura delle deliberazioni rese dalla Commissione, tanto la prima del 1°.