TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-07-01, n. 202000107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-07-01, n. 202000107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202000107
Data del deposito : 1 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2020

N. 00107/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00105/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di EN

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2019, proposto da
NO AV, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Margoni e Giulio Margoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

RO Autonoma di EN, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli e Silvano Doliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura provinciale in EN, piazza Dante, 15;



per l'annullamento

del provvedimento della RO Autonoma di EN - Servizio antincendi e protezione civile – Corpo Permanente ROle dei Vigili del Fuoco di revoca incarico di Flight Operations Manager del 01.12.2017 prot. n. 0692670

e per la conseguente

reintegra del ricorrente nelle funzioni e mansioni, nella posizione giuridica e nel trattamento economico propri dell'incarico e funzioni illegittimamente revocato e

condanna dell'ente convenuto a corrispondere le differenze retributive salariali e di ogni altro emolumento economico connessi alle funzioni revocate dalla data di revoca a quella di reintegro, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'illegittima rimozione dall'incarico, nella misura da determinarsi secondo equità;

e ciò in riassunzione del giudizio già radicato avanti al Tribunale civile di EN – sezione lavoro n. 468/2018 r.g.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO Autonoma di EN;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ” ed in particolare l’articolo 84 rubricato “ Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa ”, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visto il decreto del Presidente del TRGA di EN n. 18 del 9 giugno 2020;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020, svoltasi con le modalità previste dall’art. 84, comma 6, del predetto d. l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020, il consigliere Cecilia Ambrosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il comandante NO AV, odierno ricorrente, sino al 01.06.2020, data in cui è stato collocato in quiescenza, era dipendente della RO ON di EN, assegnato al Corpo permanente dei Vigili del fuoco – NU Elicotteri, con qualifica di pilota di elicottero. Per il periodo intercorrente dal 25.5.1998 al 1.12.2017, egli assumeva il ruolo di Flight Operations Manager (F.O.M.), direttore delle operazioni di volo, cui corrisponde il compito di “ responsabile di organizzare e controllare le attività di volo, assicurandosi che le stesse siano conformi a quanto prescritto dalle leggi, norme, regolamenti e disposizioni connesse ”.

2. La predetta funzione è stata peraltro revocata con atto del Sostituto dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile – Corpo permanente dei Vigili del fuoco della RO ON di EN ( Accountable Manager ) del 1.12.2017, attuativa della deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 di pari data assunta a’ sensi dell’articolo 63, commi 2 e 3, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, ed attribuita contestualmente ad altro comandante sino ad allora sottordinato rispetto al ricorrente. Tale nota giustificava la revoca per ragioni collegate all’“ incremento del volume di attività del NU elicotteri, della conseguente necessità di procedere ad una revisione complessiva del sistema organizzativo del NU Elicotteri per garantire il massimo livello di sicurezza negli interventi e di ottimizzazione delle risorse disponibili nonché delle indicazioni ENAC” .

3. Pertanto, con ricorso proposto in data 15.9.2018 il comandante AV conveniva in giudizio davanti al Tribunale ordinario di EN - Sezione Lavoro la RO ON di EN, quale sua datrice di lavoro, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’atto 01.12.2017 con il quale gli erano state revocate le mansioni di Flight Operations Manager e ritenendo in tal senso la motivazione della revoca del tutto pretestuosa in quanto in realtà avente funzione sanzionatoria in conseguenza di due incidenti occorsi nell’ambito della struttura da lui diretta nel corso del 2017 (5 marzo e 10 ottobre 2017). Il ricorrente chiedeva conseguentemente al giudice adito la reintegra nelle funzioni e mansioni, nella posizione giuridica e nel trattamento economico precedenti, nonché la condanna dell’Amministrazione provinciale a corrispondergli le differenze retributive salariali e di ogni altro emolumento economico connessi alla funzione precedentemente esercitata dalla data di revoca a quella di reintegro, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’illegittima rimozione dall’incarico, nella misura da determinarsi secondo equità con riferimento al parametro della retribuzione.

4. All’esito della discussione sulla questione preliminare di giurisdizione, il Tribunale di EN - Sezione Lavoro, con sentenza n. 96/2019 del 29.05.2019 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione fissando il termine 30 giorni per la riassunzione del giudizio avanti a questo Tribunale di giustizia amministrativa.

5. Con l’odierno ricorso in riassunzione il ricorrente chiede, quindi, previo accertamento dell’illegittimità del provvedimento di revoca del 01.12.2017 qui – per l’appunto – ora impugnato, la reintegra nelle funzioni e mansioni, nella posizione giuridica e nel trattamento economico propri dell’incarico e delle funzioni illegittimamente revocati, nonché la condanna dell’amministrazione resistente a corrispondere le differenze retributive, salariali e di ogni altro emolumento economico connessi alle funzioni precedentemente svolte dalla data di revoca a quella di reintegro, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’illegittima rimozione dall’incarico, nella misura da determinarsi secondo equità; in via istruttoria, chiede altresì, nel caso in cui la causa non si dovesse ritenere già sufficientemente provata con i documenti, di essere ammesso alla prova per testi su capitoli di prova puntualmente elencati nell’atto introduttivo del presente giudizio.

6. Il ricorso è affidato ad unico articolato motivo, inteso a rappresentare l’illegittimità della disposta revoca dell’incarico di F.M.O., con conseguente illegittima “ retrocessione ” a pilota di elicottero e sottoposizione alla direzione di personale per l’innanzi da lui coordinato e diretto, con perdita dell’indennità di funzione (euro 10.400 annui lordi) e della retribuzione per lavoro straordinario (euro 6.000 annui lordi). Lamenta al riguardo il ricorrente (così come da precedenti note del 10.4.2018 e 6.7.2018) la pretestuosità delle ragioni addotte per la revoca per le seguenti evidenze:

- sul piano organizzativo nulla sarebbe mutato;

- l’E.N.A.C. (Ente nazionale per l’aviazione civile) non ha richiesto la sua sostituzione e la RO ON di EN, con proprie note indirizzate all’Ente, ha sostenuto la sua posizione;

- nel 2018 gli interventi effettuati a parità di condizioni e luoghi dell’incidente del 7.10.2017, (che deve intendersi imputabile solo al safety manager ), hanno in realtà ripetuto le stesse modalità operative e configurazioni di equipaggio;

- quanto alla posizione di E.N.A.C., il ricorrente precisa che nel dicembre 2016, l’ispettore E.N.A.C verificava le procedure senza rilievi; dopo l’incidente del 5.3.2017 le verifiche E.N.A.C non portavano a contestazioni; dopo l’incidente del 7.10.2017 le tre contestazioni mosse dall’E.N.A.C venivano replicate dal NU Elicotteri e abbandonate dall’Ente, che invece puntava la propria attenzione, con nota del 20.11.2017, su due note operative esterne al manuale di operazioni emanate dal ricorrente, quale F.O.M., nel 2012 in occasione della messa in servizio dei nuovi elicotteri Agusta e relative alla presenza di copilota e verricellista sul sedile a fianco del pilota, chiedendo la modifica del manuale operativo. Nell’aprile 2018 il nuovo ispettore riferiva di aver trovato il nucleo estremamente organizzato e preparato.

Secondo il ricorrente, in ultima analisi, la vista assenza di censure muovibili nei propri confronti nonché di ulteriori interventi organizzativi rispetto alla revoca, rende priva di reali motivazioni la revoca stessa, che sarebbe in realtà punitiva per responsabilità inesistenti, ovvero strumento riorganizzativo di facciata nell’ambito di un sostanziale immobilismo. Tale pretestuosità delle motivazioni addotte determinerebbe l’illegittimità della revoca, da cui deriverebbe pertanto l’illegittimità del demansionamento attuato nei suoi confronti. Ne consegue la domanda di reintegro nelle funzioni, e corresponsione ex tunc delle competenze economiche relative, nonché di risarcimento in via equitativa del danno patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando nell’esercizio delle proprie mansioni.

7. L’Amministrazione provinciale si è ritualmente costituita, instando per il rigetto del ricorso, in quanto infondato nel merito poiché la sostituzione è parte di un profondo e necessario processo di rinnovamento interno al NU elicotteri, destinato a perfezionarsi nel corso del 2019: riorganizzazione avviata, oltre a tutto, anteriormente al verificarsi degli incidenti di cui trattasi e completata, soprattutto

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