TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2009-03-12, n. 200900630
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00630/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01015/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2009, proposto da:
D C, rappresentata e difesa dall'avv. F C, con domicilio eletto presso F C in Napoli, piazza Garibaldi, 3;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della disposizione dirigenziale n. 870 del 9.10.2008 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/03/2009 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso, prima facie, che la realizzazione delle opere abusive appare risalente nel tempo e che alla luce della recente giurisprudenza la repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di un tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi allo status quo ante (Consiglio Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 883;Consiglio Stato , sez. V, 15 novembre 2005, n. 3270).
Considerato, ad un primo sommario esame, che l’amministrazione non ha motivato congruamente la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla riduzione in pristino;
Ritenuto che sussistano gli estremi di cui all’art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;