TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-01-13, n. 202100437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-01-13, n. 202100437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100437
Data del deposito : 13 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00437/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09595/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9595 del 2014, proposto da
N M, in proprio e quale responsabile dell’attività assicurativa della Lbm Sas di Marconcini Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101;

contro

Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A S ed E M G, elettivamente domiciliato in Roma, via del Quirinale, 21, presso l’Avvocatura dell’ente;

per l'annullamento

della delibera n. 2329/ii del 24.04.14 con la quale sono state irrogate le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 329 co. 1 lett. c) e 2 del codice delle assicurazioni private.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni Ivass;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;


Rilevato che, con memoria depositata in data 11 dicembre 2020, il difensore del ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla decisione del ricorso;

Ritenuto che tale circostanza, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., importi l’improcedibilità del ricorso;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite;

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