TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-10-19, n. 202000377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-10-19, n. 202000377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000377
Data del deposito : 19 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2020

N. 00377/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00103/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di AT (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2019, proposto da
Agenzia Marittima Cap. F. Iannaccone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gaeta, Salita Casa Tosti, n. 2;



contro

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna 27;



per l'annullamento

previa sospensiva,

delle note prot. n. U.0113448 datata 12/02/2019, prot. n. U.0808384 datata 17/12/2018 e prot. n. U.0113504 datata 12/02/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Concessioni, con le quali è stato ordinato alla ricorrente di sgomberare il locale sito in OR, loc. Porto, adibito a biglietteria marittima;

di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo pec il 15 febbraio 2019 e depositato il successivo giorno 19, l’Agenzia Maritima Cap. F. Iannaccone s.r.l., premesso di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 61 reg. e n. 1732 rep., datata 15/11/2006, rilasciata dal Ministero dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Gaeta, per occupare una zona demaniale marittima della superficie di mq. 13, situata nel Comune di OR, loc. Porto di OR, allo scopo di tenere una parte di fabbricato di proprietà dello Stato adibito a biglietteria, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale la Regione Lazio ha ordinato lo sgombero dell’immobile in argomento.

2) L’Amministrazione motiva il proprio provvedimento richiamando tre presupposti:

- il titolo concessorio (che aveva la naturale scadenza al 31.12.2009) è scaduto per effetto del compimento dell’ultima proroga ex lege al 31.12.2017, in base a quanto previsto dalla L. n. 19/17;

- il bene demaniale è inutilizzato da circa un anno, come attestato dai verbali di sopralluogo svolti in data 23.4.2018 e in data 16.11.2018;

- la ricorrente operava e svolgeva l’attività in difformità del titolo concessorio, rilasciato per lo svolgimento del servizio biglietteria per le navi Caremar adibite al servizio di trasporto pubblico per le isole pontine.

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:

I) La Regione in tutte le note impugnate, afferma che il titolo di concessorio della ricorrente (concessione demaniale marittima n. 61 reg. e n. 1732 rep., datata 15/11/2006, rilasciata dal Ministero dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Gaeta), sarebbe stata prorogata ex l. 125/15, sino al 31/12/2017 e che, pertanto, la medesima sarebbe scaduta e priva di validità.

L’affermazione è errata perché la Regione non tiene conto della circostanza che la concessione della ricorrente, avendo finalità turistico ricreative, si è prorogata sino al 2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 18, della l. 194/2009 e succ. mod. ed integrazioni.

Infatti, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione (la quale ha erroneamente applicato la l. n.125/15), non vi può essere nessun dubbio in ordine alle finalità turistico/ricreative della concessione demaniale di cui trattasi.

Ed invero, dal momento che:

- la concessione di cui trattasi abilita allo

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