TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-04-16, n. 202100056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-04-16, n. 202100056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202100056
Data del deposito : 16 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2021

N. 00056/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2020 REG.RIC.

N. 00086/2020 REG.RIC.

N. 00089/2020 REG.RIC.

N. 00124/2020 REG.RIC.

N. 00154/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2020, integrato da motivi aggiunti depositati il 29 ottobre 2020, proposto da:
Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la difesa del cane, Associazione WWF Italia Onlus e

LIPU

Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, M C e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato M C, nella sede dell’Avvocatura provinciale;



sul ricorso numero di registro generale 86 del 2020, integrato da motivi aggiunti depositati il 10 settembre 2020 e il 15 ottobre 2020, proposto da:
Ente Nazionale Protezione Animali

ENPA

Onlus e Organizzazione Internazionale Protezione Animali

OIPA

Onlus Ong, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, come sopra rappresentata e difesa;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
Ministero dell’Interno, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);



sul ricorso numero di registro generale 89 del 2020, integrato da motivi aggiunti depositati il 19 ottobre 2020, proposto da:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, come sopra rappresentato e difeso;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, come sopra rappresentata e difesa;
Presidente della Provincia autonoma di Trento;



sul ricorso numero di registro generale 124 del 2020, proposto da:


LEAL

Lega Antivivisezionista Lombarda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, come sopra rappresentata e difesa;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, come sopra rappresentato e difeso;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Limav Italia Odv, Lega Internazionale Medici per l’Abolizione della Vivisezione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;



sul ricorso numero di registro generale 154 del 2020, proposto da:
Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la difesa del cane, Associazione WWF Italia Onlus e

LIPU

Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, come sopra rappresentata e difesa;

per l’annullamento

quanto ai ricorsi introduttivi n. 82, n. 86 e n. 89 del 2020:

dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 362277 del 24 giugno 2020, avente il seguente oggetto: “ Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica ”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

quanto ai ricorsi n. 124 e n. 154 del 2020 e ai ricorsi per motivi aggiunti connessi ai ricorsi n. 82, 86 e n. 89:

dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 491102 in data 11 agosto 2020, avente il seguente oggetto: “ Intervento di monitoraggio e rimozione per captivazione permanente di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica ”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti, nonché i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento, nonché del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l’atto di intervento di Limav Italia Odv;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato con decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, ed in particolare l’articolo 25 rubricato “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo ”, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70;

Visto il decreto n. 33 del 4 novembre 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021, svoltasi con le modalità da remoto previste dall’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, il consigliere A T e uditi gli avvocati C L e M C, noti all’ufficio e presenti con collegamento da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il 22 giugno 2020 nel Comune di Cles, in località Torosi - Fontana Maora, un esemplare di orso bruno, specie faunistica presente nel territorio della Provincia di Trento a seguito del progetto di reinserimento Life Ursus, ha causato il ferimento di due persone.

A seguito di tale episodio il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha adottato, ai sensi dell’art. 52, comma 2, dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, l’ordinanza contingibile e urgente prot. n. 362277 in data 24 giugno 2020, disponendo l’abbattimento dell’animale responsabile dell’aggressione.

2. In particolare dalla motivazione dell’anzidetta ordinanza si evince che il comportamento dell’orso è stato ritenuto ascrivibile ai massimi livelli della scala di pericolosità secondo la tabella 3.1 riportata al capitolo 3 del documento denominato “Piano d’Azione Interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno nelle Alpi Centro - Orientali” (di seguito PACOBACE), sul presupposto che l’attacco da parte dell’orso, che ha avuto luogo in orario diurno e in zona usualmente frequentata da persone, non sia dipeso da alcuna provocazione da parte dei soggetti coinvolti.

Nello specifico il Presidente della Provincia ha ritenuto l’abbattimento dell’animale « la misura tecnicamente più idonea a garantire le tempistiche più celeri possibili », considerato che i « dati pregressi relativi al Trentino e bibliografici evidenziano la possibilità che determinati soggetti di orso possano arrivare a reiterare attacchi all’uomo » e che « la zona ove è avvenuta l’aggressione si trova a monte di un grosso centro abitato (Cles), è accessibile liberamente al traffico automobilistico ed è caratterizzata nella stagione estiva ... da un importante afflusso di gente ».

3. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 3 luglio 2020 ha diffidato la Provincia autonoma di Trento a non procedere all’abbattimento dell’animale.

4. Sulla base delle analisi genetiche condotte sui campioni organici e salivari presenti sui vestiti delle due persone aggredite l’esemplare responsabile dell’aggressione è stato identificato in una femmina di circa 14 anni, denominata JJ4.

5. L’ordinanza prot. n. 362277 del 24 giugno 2020 è stata impugnata: A) da alcune associazioni per la protezione ambientale e la difesa degli animali (LAC, LAV, Lega nazionale per la difesa del cane, WWF Italia e LIPU ODV) con il ricorso n. 82 del 2020;
B) da altre associazioni che perseguono le medesime finalità di protezione ambientale e difesa degli animali (Ente Nazionale Protezione Animali e Organizzazione Internazionale Protezione Animali) con il ricorso n. 86 del 2020;
C) dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il ricorso n. 89 del 2020;
D) dalla Lega Antivivisezionista Lombarda con il separato ricorso n. 103 del 2020, che non costituisce oggetto del presente giudizio.

6. A seguito dell’adozione del decreto monocratico n. 15 del 10 luglio 2020 - con il quale il Presidente di questo Tribunale ha sospeso l’efficacia della suddetta ordinanza prot. n. 362277 del 24 giugno 2020, nei limiti in cui non sono considerate e disposte misure di intervento ulteriori e diverse dell’abbattimento dell’animale (quali la “ cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio ”, ovvero la “ cattura per captivazione permanente ”), contemplate dal PACOBACE - in data 28 luglio 2020, il Corpo forestale trentino ha catturato, radiocollarato (e, quindi, reso riconoscibile) e poi rilasciato un’orsa adulta accompagnata da tre cuccioli. L’analisi dei campioni di tessuto prelevati in tale occasione ha confermato trattarsi dell’orsa denominata JJ4.

7. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 26 del 31 luglio 2020, riuniti i ricorsi n. 82 del 2020, n. 86 del 2020 e n. 89 del 2020, ha accolto le domande cautelari proposte dalle parti ricorrenti.

Tale ordinanza cautelare è motivata come segue: « il piano di azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro orientali (cosiddetto PACOBACE) riconosce espressamente il generale potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti a fronte di situazioni che comportano rischi immediati per la sicurezza e l’incolumità pubblica e tale potere neppure risulta scalfito dalla disciplina comunitaria, nazionale e provinciale sulla protezione e gestione della fauna selvatica;
nondimeno la legittima decisione dell’amministrazione di determinarsi in via d’urgenza a seguito dell’unico episodio del 22 giugno 2020 ascrivibile all’orso non elusivo “
JJ4 ” non poteva, peraltro, prescindere dal considerare e valutare le altre misure energiche della “cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio” e della “cattura per captivazione permanente”, pure contemplate dal PACOBACE nel caso di un orso pericoloso, dando più puntualmente conto nel contesto del provvedimento impugnato delle ragioni della incondizionata scelta della misura dell’”abbattimento” che, pertanto, si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza;
tra l’altro, le precedenti ordinanze contingibili ed urgenti (ordinanze 24 luglio 2017, 1 luglio 2019 e 22 luglio 2019) adottate in occasione di comportamenti pericolosi da parte di altri esemplari di orso, condizionavano l’abbattimento, previsto in alternativa alla “cattura per captivazione permanente”, alla sussistenza di situazioni che, in relazione al comportamento assunto dall’animale, avrebbero potuto determinare ulteriore pericolo grave ed imminente per l’incolumità di terzi o degli operatori forestali impegnati nelle operazioni di rimozione».

L’efficacia dell’ordinanza prot. n. 362277 del 24 giugno 2020 è stata per l’effetto sospesa, « fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che potranno anche tener conto delle risultanze dell’auspicato confronto tra la stessa amministrazione provinciale e le competenti amministrazioni statali non limitato alla fattispecie in esame ma esteso a possibili soluzioni del problema d’ordine generale evidenziato dagli accadimenti oggetto di causa: e ciò nello spirito dello stesso principio costituzionale di leale collaborazione tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento, da adibirsi anche nella gestione della fauna selvatica e che di per sé postula - essendo la fauna stessa patrimonio indisponibile dello Stato (cfr. art. 1 della l. 11 febbraio 1992, n. 157) - l’esigenza di una sua equilibrata distribuzione sull’intero territorio nazionale ».

8. Il Presidente della Provincia di Trento con l’ordinanza prot. n. 491102 in data 11 agosto 2020, ha revocato la precedente ordinanza prot. n. 362277 del 24 giugno 2020, e - sempre nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 52, comma 2, dello Statuto speciale d’autonomia e dall’art. 18, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n.

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