TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-10-25, n. 201108199
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Testo completo
N. 08199/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09168/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9168 del 1993, proposto da: R S ed altri indicati nell’elenco allegato, rappresentati e difesi dagli avv. F M e N M, con domicilio eletto presso N M in Palermo, via Enrico Amari, 86; MarinoVincenza+3 (Eredi P), rappresentati e difesi dall'avv. N B, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Interno, non costituito;
per l'accertamento
del loro diritto al riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore (VI liv.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti Appuntati e Appuntati scelti dei Carabinieri, hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto a conseguire il migliore trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore, con la condanna dell’Amministrazione della Difesa al pagamento di tutte le somme arretrate relative alla differenza retributiva dal V al VI livello economico dalla data del 1 gennaio 1993, oltre al pagamento dell’indennità “una tantum” di lire 500.000 estesa a tutte le forze di polizia. Subordinatamente essi chiedono dichiararsi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, n. 4 ed art. 4 del D.L. 7 gennaio 1992 n. 5 (convertito con modificazioni nella legge n. 216/92) con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Nel corso del giudizio si sono costituite la Sig.ra Marino Vincenza, la Sig.ra P Lucia Fausta, il Sig. P Giuseppe ed il Sig. P Vito, nella qualità di eredi del ricorrente P V, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. N B, i quali hanno chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso.
Si è costituita in giudizio, per conto del Ministero della Difesa, l’Avvocatura Generale dello Stato con formula di stile.
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
Il Collegio rileva che, trattandosi di ricorso ultraquinquennale, lo stesso deve essere dichiarato perento nei confronti dei ricorrenti, quasi la totalità, che non hanno presentato una nuova domanda di fissazione idonea a documentare la persistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso, mentre va deciso nei confronti degli eredi costituiti del solo ricorrente P V.
Il ricorso si appalesa in parte inammissibile ed in parte infondato.
I ricorrenti si sono visti attribuire l’attuale inquadramento, ed il relativo trattamento economico corrispondente al V livello, ai sensi dell’art. 3, punto 4, del D.L. 7/1/1992, n. 5 convertito in legge 6/3/1992, n. 216.
Con il presente ricorso, proposto nel 1993, essi postulano l’inquadramento nel VI livello superiore nonché di poter beneficiare dello stesso trattamento economico e delle indennità assegnate ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri (appuntati scelti U.P.G.).
Preliminarmente, deve scrutinarsi, ex ufficio, l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui i ricorrenti chiedono l’accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento.
Il Collegio osserva che la posizione giuridica del pubblico dipendente il quale aspiri ad ottenere un migliore inquadramento (e quindi la modifica dello status giuridico come definito da provvedimenti ormai inoppugnabili) ha consistenza di interesse legittimo e non può essere quindi fatta valere mediante azione di accertamento.
Come da tempo acquisito in giurisprudenza, infatti, è inammissibile l’azione volta all’accertamento del diritto all’inquadramento del pubblico dipendente in una qualifica superiore, essendo tale azione proponibile in sede di giurisdizione esclusiva solo quando viene fatta valere una posizione di diritto soggettivo, mentre la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che