TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-06-04, n. 201201017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-06-04, n. 201201017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201017
Data del deposito : 4 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01039/2009 REG.RIC.

N. 01017/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01039/2009 REG.RIC.

N. 01441/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2009, proposto da:
Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare Srl, rappresentato e difeso dall'avv. D E P, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. M L, V T, con domicilio eletto presso M L in Lecce, viale A.Moro 1,c/o Uff Cont Reg Pug;



sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2011, proposto da:
Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare Srl, rappresentato e difeso dall'avv. D E P, con domicilio eletto presso Annarita Marasco in Lecce, via Garibaldi, N. 43;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. M L, V T, con domicilio eletto presso M L in Lecce, viale A.Moro 1,c/o Uff Cont Reg Pug;
Comune di Ugento;

per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. 1039 del 2009:

del giudicato derivante dalla decisione del T.A.R. Puglia - Lecce, Prima Sezione, n. 3520 del 22 giugno 2006, non notificata, e formalmente passata in giudicato in data 22 settembre 2007..

quanto al ricorso n. 1441 del 2011:

per l'ottemperanza

da parte della Regione Puglia alla decisione n. 2271/09, resa pubblica in data 7 ottobre 2009, formalmente comunicata il successivo 16/10/2009, per mezzo della quale si intimava all'Ente di voler assumere tutti i provvedimenti connessi e necessari a fare esatta e puntuale esecuzione a quanto statuito dal medesimo TAR Puglia - Lecce, con decisione n. 3520 del 22 marzo 2006, resa pubblica in data 22/6/2006 e formalmente passata in giudicato in data 22/09/2007;

nonché per la dichiarazione di nullità

- dell'atto reso dalla Regione Puglia in data 20/05/2011 prot. n. 089/Dir/2011/00120 notificato il 4/7/2011;

- della nota della Regione Puglia AOO _089 21/06/2010 - 0008235, avente ad oggetto preavviso di parere negativo;

- del parere reso dal Sindaco di Ugento indicato come assunto al protocollo regionale il 17/6/2010, sub n. 8072;

- del parere reso dall'Ente di Gestione del Parco "Litorale di Ugento", con nota del 17/06/2010, prot. n. 14496;

- del parere reso dal Comitato VIA in data 17/06/2010..


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori P D E, L M, anche in sostituzione di T V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 3520/06 questo TAR ha annullato la determina dirigenziale n. 258/05, recante parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale dell’opera programmata dalla ricorrente.

Con successiva sentenza n. 2271/09 questo TAR ha fissato i vincoli conformativi a cui l’amministrazione avrebbe dovuto attenersi in sede di riesercizio del potere amministrativo.

Sul presupposto dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorsi per l’esecuzione del giudicato.

Alla camera di consiglio del 9.5.2012 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Va disposta riunione del ricorso n. 1039/2009 a quello portante il n. 1441/2011 R.G, per connessione oggettiva e soggettiva.

Tanto premesso, rileva il Collegio che con determina dirigenziale n. 120 del 20.5.2011 l’amministrazione resistente ha dato esecuzione al giudicato di questo TAR, emettendo nuova valutazione VIA sfavorevole sulle base di elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente considerati e stigmatizzati da questo TAR con le pronunce suddette.

In particolare, nel motivare il nuovo parere sfavorevole, la Regione ha dato atto dei vincoli derivanti dall’istituzione, con L.R. n. 13/07, del Parco regionale “Litorale di Ugento”. E tali vincoli, essendo stati introdotti con la suddetta legge regionale, entrata in vigore in data 31.5.2007, e pertanto in epoca antecedente il passaggio in giudicato della sentenza n. 3520/06 (22.9.2007), sono stati legittimamente tenuti in conto dall’amministrazione resistente in sede di riesercizio del potere ( secondo quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza a partire dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.1 del 1986 ), sicché la determina n. 120/01 non può in alcun modo ritenersi elusiva del giudicato.

Per tali ragioni, l’odierno ricorso va dichiarato improcedibile, dovendo la ricorrente, ove si dolga della nuova determinazione n. 120/11, gravarsi di nuovo ricorso ordinario di annullamento.

Va rigettata l’ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, stante la legittimità dell’operato dell’amministrazione in sede di riesercizio del potere autoritativo.

Ricorrono giusti motivi, rappresentati dalla natura particolarmente tecnica della presente fattispecie, per la compensazione delle spese di lite.

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