TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-11-13, n. 202005197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2020-11-13, n. 202005197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202005197
Data del deposito : 13 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2020

N. 05197/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06004/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6004 del 2014, proposto da
G Hal S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C D T, con domicilio digitale presso la pec del difensore e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via G. Orsini n.30 presso l’avv. P L M;

contro

Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.5893 del 25/06/2010 del Tribunale di Napoli;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

RILEVATO che, con ricorso notificato in data 16/11/2014 e depositato in data 01/12/2014, la società ricorrente esponeva:

-che, con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli aveva condannato l’Azienda Ospedialiera A. Cardarelli di Napoli al pagamento, in favore di essa ricorrente, della somma di €.10.558,08#, oltre interessi legali e spese di procedura liquidate in €.95,00# per esborsi, €.200,00# per diritti e €.250,00# per onorario, oltre IVA e CPA in favore del procuratore di parte ricorrente;

-che su detto decreto ingiuntivo si era formata la preclusione pro judicato per non essere stata proposta tempestiva opposizione contro il medesimo;

-che esso, inoltre, munito di formula esecutiva, era stata notificato all’ Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli in data 20/01/2011;

RILEVATO, altresì, che:

-parte ricorrente ha chiesto ordinarsi l'esecuzione dell’anzidetto decreto ai sensi degli art.112 c.p.a., il tutto con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio;

-che è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31/12/1996 n. 669, secondo cui «le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»;

CONSIDERATO che:

-per quanto riguarda le spese successive al titolo azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);

-in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione del titolo, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);

-non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87);

RITENUTO, pertanto, che:

-le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;

DATO ATTO che:

-la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore della lite;

CONSIDERATO che:

-l’ente intimato non ha provveduto a costituirsi;

RITENUTO, pertanto, che:

-la domanda di esecuzione debba essere accolta e che, conseguentemente, debba essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente sentenza, atteso che parte ricorrente ha dichiarato essere avvenuta nelle more del giudizio la parziale esecuzione del decreto ingiuntivo quanto alla sorte capitale;

RITENUTO che in caso di perdurante inadempimento vada nominato come commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un suo delegato il quale dovrà provvedere all’adempimento sopra indicato nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di parte ricorrente;

CONSIDERATO che:

-l’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio;

PRECISATO che:

-tale parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71

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