TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-09, n. 202301896

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-09, n. 202301896
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301896
Data del deposito : 9 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2023

N. 01896/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00232/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 232 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Russello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avvocato Giorgio Musso in Palermo, via Tasso, n.4.



contro

Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6.



per l'annullamento

- del provvedimento del Questore di Agrigento, emesso, ai sensi dell'art. 6, della legge 13.12.1989, n.401, e s.m.i., in data 10 novembre 2014, -OMISSIS-, notificato al ricorrente a mani proprie in data 12 novembre 2014, con il quale è stato disposto a carico del ricorrente il divieto "per la durata di anni 4 (quattro), dalla data di notifica del presente provvedimento, l'accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive motoristiche nell'ambito dell'attività previste dalla Federazione sportiva (CSAI-ACI) e da gli Enti e organizzazioni riconosciute dal CONI nonche quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime";

nonché di ogni atto correlato, antecedente e/o conseguenziale al suindicato provvedimento;

e per l’adozione:

di un ordine di esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza motivata di accesso agli atti depositata in data 22/10/2014 e reiterata con memoria difensiva del 30.10.2014, in particolare "l'informativa di reato trasmessa all'A.G. dalla Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS- del 14/15.10.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., del giorno 14 marzo 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 30 dicembre 2014 depositato il 21 gennaio successivo parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe e l’adozione di un ordine di esibizione della documentazione richiesta con istanza di accesso depositata il 22 ottobre 2014.

In punto di fatto il ricorrente esponeva che - con nota del 16 ottobre 2014 -OMISSIS- - il Questore di Agrigento aveva comunicato l’avvio del procedimento amministrativo per l’irrogazione del divieto di accesso ai luoghi interessati dall’espletamento di manifestazioni sportive. Ciò in quanto il predetto aveva preso parte all’organizzazione di una gara automobilistica nell’ambito della quale era stato istituito un trofeo denominato “-OMISSIS-” pseudonimo di un esponente di Cosa Nostra, tale -OMISSIS-

A seguito di ciò, parte ricorrente aveva attivato la procedura volta ad ottenere l’accesso agli atti all’esito della quale, con nota del 27 ottobre 2014, la Questura aveva trasmesso solo alcuni atti rifiutando la visione e la consegna dell’informativa di reato trasmessa all’A.G della Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS-.

Il ricorrente presentava una memoria con la quale da un lato chiedeva la correzione della normativa richiamata nell’ambito del procedimento di irrogazione del daspo e, dall’altro lato, contestava il rifiuto opposto alla visione dell’informativa.

Il Questore con il provvedimento oggetto del presente giudizio disponeva il divieto “per la durata di anni 4, dalla data di notifica del presente provvedimento, l’accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive motoristiche nell’ambito dell’attività previste dalla Federazione sportiva e da tutti gli Enti e organizzazione riconosciute dal CONI nonché quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime”.

2.Il ricorrente, pertanto, ha impugnato tale provvedimento chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1)Violazione dell’art 10 co 1 lett b) della legge n. 241 del 1990 – Difetto di motivazione, atteso che l’Amministrazione avrebbe dovuto tener debitamente conto delle controdeduzioni formulate dal predetto a seguito dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

2) Violazione dell’art 6 co 1 della legge n. 401 del 1989 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere – travisamento dei fatti;

3)Insussistenza dei fatti addebitati al ricorrente sotto il profilo soggettivo;

3.1) Insussistenza dei fatti addebitati al ricorrente sotto il profilo oggettivo;

In particolare, parte ricorrente contesta l’operato della PA contestato la sussistenza stessa dei fatti allo stesso addebitati sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Infatti, secondo la ricostruzione del ricorrente, l’istituzione del premio non avrebbe fatto parte né “formale né sostanziale dell’ufficialità della gara sportiva”. Ad ogni modo, tale vicenda non sarebbe stata

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