TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-02-17, n. 201400552
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N. 00552/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03065/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3065 del 1994, proposto da:
M A, rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domiciliato per legge presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, Via Milano, n. 42a;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale N.5 – Messina di Messina,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio legale presso la Segreteria di questo TAR in Catania, Via Milano n. 42a;
nei confronti di
Assessorato Regionale Sanità in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del provvedimento dell'U.S.L. N. 41 di Messina del 3.3.1994 prot. n. 6046/712, con cui si rigettava l'istanza di attribuzione trattamento giuridico economico di ispettore generale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale n.5 - Messina e dell’Assessorato Regionale alla Sanità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21.5.1994 la dottoressa M A, premesso di aver lavorato presso l’INADEL, dall’ 1/6/1967 con qualifica di Direttore di Sezione e successivamente con la qualifica di Collaboratore Coordinatore a decorrere del dicembre del 1979, nonché di essere transitata, in posizione di comando, presso l’ n. 41 di Messina Nord, impugnava la delibera indicata in epigrafe, con la quale la USL aveva rigettato l’istanza di essa ricorrente di attribuzione, ad personam, del trattamento economico spettante ai sensi dell’art. 15 della legge 9.3.1989 n. 88 al personale degli enti pubblici in possesso della qualifica di Ispettore Generale.
Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente formulava le seguenti censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della legge 88 del 1989 e travisamento dei fatti.
Secondo la ricorrente la norma in questione andrebbe applicata anche ad essa, posto che, al momento dell’entrata in vigore della legge n.88/1989, essa non era stata iscritta nei ruoli nominativi della USL e quindi era ancora dipendente dell’ente di provenienza.
La disposizione di cui all’art. 15 della L. n.88/1989 troverebbe applicazione in favore di essa ricorrente atteso che la utilizzazione in posizione di comando presso l’USL (a partire dal gennaio 1983) non avrebbe reciso il rapporto di dipendenza organica con L’INADEL nei cui ruoli essa sarebbe rimasta incardinata.
Inoltre dovrebbe tenersi conto che l’art. 15 della L. n. 88/1989 avrebbe effetto retroattivo e, quindi, dovrebbe essere applicato alla fattispecie di cui in causa.