TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-05-04, n. 201000210
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N. 00210/2010 REG.SEN.
N. 00523/1992 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 523 del 1992, proposto da:
P D, rappresentato e difeso dall'avv. C Z G F, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Tonni, in Ancona, piazza Roma, 13;
contro
Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Intendente di Finanza di Macerata n. 722 del 4/2/1992, con cui si rendeva noto il rigetto della domanda di inquadramento in qualifica funzionale superiore.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti in servizio presso l’Ufficio del Registro di Camerino e formalmente inquadrato nella 5^ q.f. – profilo professionale 237 (operatore tributario) – impugna il provvedimento con cui il Ministero delle Finanze ha respinto l’istanza di inquadramento nella 7^ q.f. – profilo professionale 235 (collaboratore tributario) – che il sig. Panunti aveva presentato ai sensi dell’art. 4, comma 9, L. n. 312/1980.
All’uopo, il ricorrente aveva fatto presente all’Amministrazione di:
- svolgere fin dall’1/6/1978 numerose mansioni (liquidazione dell’imposta di registro, tassazione atti giudiziari in assenza del capo ufficio, etc.), attestate dal direttore titolare dell’Ufficio del Registro di Camerino;
- di avere quindi diritto al superiore inquadramento ai sensi dell’art. 4, comma 9, L. n. 312/1980.
Con nota del 4/2/1992, l’Intendente di Finanza di Macerata ha comunicato al sig. Panunti che la competente direzione generale del Ministero aveva rigettato l’istanza sul presupposto che il comma 9 dell’art. 4 della L. n. 312/1980 riguarda esclusivamente l’inquadramento in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale in cui il dipendente è stato formalmente inquadrato ai sensi del precedente comma 8.