TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-26, n. 201100354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-26, n. 201100354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100354
Data del deposito : 26 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01325/1993 REG.RIC.

N. 00354/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01325/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1325 del 1993, proposto da:
M.G., rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, viale della Vittoria, 7;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale delle Marche, in Ancona, via Giannelli 36;

U.S.L. N.8 Senigallia;

per l'annullamento

della delibera della Giunta Regionale delle Marche 7.6.1993 n. 2651 con la quale veniva parzialmente annullata la delibera 2.4.1993 n. 463, adottata dall’Amministratore straordinario dell’USL n. 8 di Senigallia, che riqualificava il ricorrente nella V posizione funzionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene impugnata la delibera della Giunta Regionale delle Marche 7.6.1993 n. 2651 con la quale veniva parzialmente annullata la delibera 2.4.1993 n. 463, adottata dall’Amministratore straordinario dell’USL n. 8 di Senigallia, che riqualificava il ricorrente nella V posizione funzionale, in applicazione dell’Accordo regionale per il comparto sanitario recepito con delibera di G.R. 16.4.1992 n. 1093.

L’Amministratore straordinario riteneva sussistere i presupposti di cui al citato Accordo regionale, rilevando che il Sig. M.svolgeva i seguenti compiti “autista su mezzi di tipo cabinato ed autocarro a sponda idraulica, assicurando il carico e lo scarico dei generi trasportati, nonché il controllo sulla distribuzione”. Di conseguenza riteneva che “…quanto sopra espresso, possa indirizzare gli Uffici competenti verso una corretta ed equa valutazione dei singoli operatori compresi nel Servizio Manutenzione, e, soprattutto, sia utilizzata come mezzo per riportare un equilibrio economico giusto e necessario fra Personale che vive quotidianamente a stretto contatto ed opera per gli stessi scopi”.

La Giunta Regionale, al contrario, riteneva che tali presupposti non fossero contemplati nel citato accordo e nella disciplina nazionale di riferimento (art. 40 DPR n. 384/1990) per legittimare la riqualificazione nella V posizione funzionale. Veniva inoltre rilevato eccesso di potere per carenza di motivazione.

Il ricorrente contesta la decisione della Giunta, evidenziando che l’Amministratore straordinario aveva invece ben motivato le ragioni della riqualificazione in coerenza con l’accordo regionale. Deduce, inoltre, disparità di trattamento rispetto agli autisti di ambulanze che, nella sostanza, svolgerebbero le medesime funzioni.

All’udienza del 12.5.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

L’art. 40 del DPR n. 384/1990 prevedeva, nell’ambito degli operatori tecnici, la riqualificazione esclusivamente per i seguenti profili:

- conduttore di caldaie a vapore;

- autista di autoambulanze;

- cuoco con diploma di scuola professionale alberghiera;

- impiantisti elettricisti, impiantisti idraulici ed impiantisti manutentori.

Appare quindi evidente che i compiti svolti dal ricorrente (autista di mezzi cabinati e autocarri, con mansioni anche di carico e scarico), così come descritti nella delibera 2.4.1993 n. 463 dell’Amministratore straordinario, non sono riconducibili ai profili impiantistici (ovvero elettricisti, idraulici e manutentori), compresa la generica e residuale figura, contemplata dall’Accordo regionale, che includeva tutte “quelle figure che svolgono operazioni integrate relative alla costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria nei settori tecnico economali della Usl”;
figure che presupponevano l’esistenza di “laboratori dotati di attrezzature o impianti in grado di consentire il compiuto ed integrato espletamento di tutte le operazioni e incombenze ricomprese nelle qualifiche professionali di che trattasi”.

Al riguardo il Collegio osserva che nei compiti svolti dal Sig. M.manca qualsiasi riferimento ad un laboratorio, alle relative attrezzature o impianti, nonché allo svolgimento di funzioni tecniche integrate (costruzioni e manutenzioni) direttamente connesse.

Non sussiste, inoltre, disparità di trattamento rispetto agli autisti di ambulanze, dovendosi condividere il rilievo, dedotto dalla difesa regionale, che trattasi di figure professionali diverse, poiché addette al trasporto di persone in precarie condizioni di salute;
attività che richiede, evidentemente, maggiore professionalità e maggiore cautela rispetto al mero trasporto di materiale inerte.

La particolarità della vicenda, tuttavia, costituisce giustificata ragione per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

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