TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-06-29, n. 201601562

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2016-06-29, n. 201601562
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201601562
Data del deposito : 29 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02027/2015 REG.RIC.

N. 01562/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02027/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2015, proposto da:
Centro Andros s.r.l., CBR – Centro di Biologia della Riproduzione, A.M.B.R.A. Studio medico associato, Genesy S.r.l., CRA s.r.l. – Centro Riproduzione Assistita, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Comande', con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello N.40;



contro

Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi 81;



per l'annullamento

- degli artt. 1, 2, 5, 7 e 10 del Decreto dell'Assessore alla Salute n. 638 del 15 aprile 2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 18 del 30 aprile 2015;

- di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 16 giugno 2015 e depositato il successivo 22 giugno, i ricorrenti, centri privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale a svolgere trattamenti nel settore della procreazione medicalmente assistita (PMA), hanno impugnato alcune previsioni contenute nel D.A. n. 638 del 15 aprile 2015, con il quale l’Assessorato regionale della Salute ha provveduto a ripartire la somma di € 3.800.000 da destinare al pagamento delle prestazioni rese da centri di PMA pubblici e privati accreditati del network regionale per le tecniche omologhe ed eterologhe.

Il gravame è affidato al seguente motivo di impugnazione:

1) illegittimità degli artt. 1, 2, 5 e 7 del D.A. salute del 15 aprile 2015 n. 638 per: violazione e falsa applicazione dell'art. 8 bis del d.lgs. 509/1992. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. 40/2004 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità manifesta. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.A. n. 109/2015 non revocato sul punto.

Il motivo è sotto-articolato in due censure:

1.1) Illegittimità della determinazione di un budget unico per la fecondazione omologa e la fecondazione eterologa.

Secondo i ricorrenti, il D.A. n. 338/2015 sarebbe illegittimo nella parte in cui fissa il budget per la fecondazione omologa e per quella eterologa, destinando a tale scopo per l'anno 2015

una somma pari ad € 3.800.000,00.

L’assegnazione è contestata tanto sotto il profilo dell’inadeguatezza dell’importo quanto per la previsione di un unico budget per ambedue le tecniche di fecondazione assistita.

Poiché si tratta di tecniche di procreazione rivolte a coppie con problemi di concepimento tra di loro diversi, cui corrispondono diversi ambiti di applicazione delle tecniche di intervento, l’Assessorato avrebbe dovuto stanziare due budget autonomi e distinti

1.2) Illegittimità della determinazione delle percentuali di riparto del budget tra strutture pubbliche e private accreditate e contrattualizzate.

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