TAR Napoli, sez. I, sentenza 2013-05-21, n. 201302610
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N. 02610/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04198/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4198 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa' Comed S.r.l., in persona dell’amministratore unico A D, rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci 16, presso lo studio del prof. avv. G A;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli, alla via Diaz, 11;
Comune di Sant'Agata de' Goti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia D'Abruzzo, con la quale è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento
dell'informativa antimafia del Prefetto di Caserta prot. n. 2125/12b.16/ant/area 1^ del 12.7.2012 e della determina n. 196 del 4.10.2012 del Comune di Sant'Agata de’ Goti, recante risoluzione del contratto di appalto stipulato il 18.6.2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta e del Comune di Sant'Agata de' Goti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Pgi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 9 ottobre 2012 e depositato il giorno seguente, la società Comed S.r.l. ha premesso di aver stipulato un contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.163 del 2006, con la società MA.PI., aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Sant’Agata de’ Goti per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della scuola Sant’Anna. La ricorrente ha esposto che, essendo pervenuta al suddetto ente interdittiva antimafia datata 12 luglio 2012, emessa dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 490/1994, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Sant’Agata de’ Goti., con determina n. 196 del 4 ottobre 2012, ha disposto la risoluzione del contratto di appalto relativo ai suddetti lavori, stipulato in data 18 giugno 2012.
A sostegno della domanda di annullamento delle determinazioni lesive, la Comed ha dedotto i seguenti motivi: violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n.241, in relazione all’art. 4 del D.Lgs 490/1994, all’art. 10, comma 9, del d.P.R. n. 252/1998 e all’art. 1 septies del D.L. n.629/1982 – eccesso di potere per difetto di motivazione e dei presupposti, arbitrarietà, sviamento, iniquità.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio resistendo all’impugnativa e concludendo con richiesta di reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure.
A seguito della trasmissione della documentazione richiesta con ordinanza presidenziale n.22904 del 19 ottobre 2012, la parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, insistendo nella domanda di caducazione dei provvedimenti in contestazione.
Nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013 è stata respinta la domanda cautelare e fissata contestualmente l’udienza per la definizione del merito.
Le parti hanno depositato memorie e documenti a sostegno delle rispettive difese.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento con cui il Prefetto di Caserta ha comunicato al Comune di Sant’Agata de’ Goti la sussistenza di cause interdittive antimafia, ex art.4 del D. Lgs. n.490 del 1994, nei confronti della società ricorrente Comed s.r.l. e del conseguente atto con cui la stazione appaltante ha disposto la risoluzione del contratto di appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza della scuola Sant’Anna.
2. Il punto centrale della controversia si focalizza sulla congruità degli elementi posti a sostegno dell’informativa prefettizia. Va precisato che poiché il ricorso introduttivo è stato proposto prima ancora che l’interessata potesse conoscere il contenuto degli atti istruttori, la cui ostensione è avvenuta soltanto in giudizio, le censure di inesistenza dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione sono state ribadite e precisate nel ricorso per motivi aggiunti.
Ad avviso del Collegio le doglianze sono infondate e vanno pertanto rigettate.
3. E’ opportuno far precedere l’esame della concreta fattispecie da un sintetico richiamo ai tratti caratterizzanti l'istituto dell'informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, come delineati dalla giurisprudenza che si è occupata della materia (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005 n. 18714, 11 novembre 2011 n. 5296):
- si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso, per cui non occorre né la prova di fatti di reato né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa né del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;
- è sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;
- tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite, cosicché anche da una sentenza pienamente assolutoria possono essere tratti elementi per supportare la misura interdittiva;
- gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri;
- la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
4. Muovendo da tali necessarie premesse, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame l’adozione della misura interdittiva nei confronti della società ricorrente appare giustificata sulla base degli elementi indiziari evidenziati negli atti richiamati nel provvedimento del Prefetto di Caserta, dai quali si evincono plurimi legami con società riferibili a R. P., già colpite da provvedimenti interdittivi. In questa sede, sul conto di tale ultimo soggetto, giova richiamare le decisioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, nn. 5788-5789-5791-5792-5793 del 13.12.2011, confermate in appello da Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4664-4665-4666-4667-4668 del 2012), le quali hanno scrutinato una serie di circostanze che, nel loro complesso, hanno fatto ragionevolmente ritenere che le attività riferibili alle ditte interessate potessero, anche in maniera indiretta, essere condizionate dalla contiguità con la criminalità organizzata.
Nella documentazione posta a base del provvedimento prefettizio impugnato in questa sede è stato posto in rilievo che:
- la Comed è socia del consorzio Arché, anch’esso destinatario di interdittiva, confermata in sede giurisdizionale (T.A.R. Lecce n. 3151 del 2009 e Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4707 del 2010;cfr., con riferimento ad altra ditta consorziata, anche T.A.R. Campania, Sezione I, 6 maggio 2013, n. 2321), nel quale R. P. è titolare di ditta individuale consorziata ed ha rivestito (fino al 22.12.2010) la carica di Presidente del consiglio direttivo con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- la ricorrente partecipa anche al capitale della società Polo, il cui amministratore unico è C. R., moglie convivente del succitato R. P.;
- la Comed s.r.l. , costituita in data 10.12.2008, ha acquisito (dopo poco, il 22.12.2008) il ramo d’azienda della Edilservice s.r.l. (società a quel momento colpita da interdittiva antimafia poi annullata con sentenza di questa sezione n.58 del 2010) il cui amministratore unico è la già menzionata C. R.;
Inoltre, la sig.ra A. M. D., socia ed amministratore unico della Comed, in data 1.4.2011, è stata segnalata dalla G. di F. per turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).
Ad avviso del Collegio, il suindicato quadro indiziario, che si incentra sul delineato, plurimo intreccio della ricorrente con le varie società riferibili a R. P., costituisce elemento atto a dimostrare la sussistenza almeno di un pericolo di condizionamento di organizzazioni criminali all’interno della logica dell’impresa sottoposta a scrutinio.
In questa prospettiva, il pesante quadro indiziario emerso a carico di R. P., ritenuto proprio il centro decisionale di una holding societaria estesa e capillare, è suscettibile di ripercuotersi negativamente sulla posizione della ricorrente, legittimando il giudizio di una contaminazione o, quanto meno, il pericolo di infiltrazione.
Non può poi sottacersi che l’ordinaria conformazione delle imprese operanti nel settore e nell’ambito geografico di riferimento ha contribuito ad irrobustire gli elementi di controindicazione nei confronti della società ricorrente, i quali possono ritenersi idonei a dare conto del tentativo di infiltrazione in quanto emerge la concreta possibilità delle organizzazioni criminose di condizionare le scelte e gli indirizzi sociali.
Si palesano infondate anche le censure che fanno leva sugli artt. 91 e ss. del D. Lgs. n.159 del 6 settembre 2011, atteso che le nuove previsioni sono entrate in vigore solo il 13 febbraio 2013, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 15 novembre 2012 n.218, che ha sostituito l’originaria decorrenza stabilita dall’art.119 del cd. codice antimafia.
5. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto siccome infondato.
Sussistono, peraltro, giusti e particolari motivi, in virtù della delicatezza e della complessità della vicenda contenziosa, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della parte soccombente.