TAR Firenze, sez. II, sentenza 2012-01-09, n. 201200008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2012-01-09, n. 201200008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201200008
Data del deposito : 9 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00348/2007 REG.RIC.

N. 00008/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00348/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2007, proposto da:
Soc. Wlf di Passarelli Massimo &
C. S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. R T, V P, con domicilio eletto presso V P in Firenze, via degli Artisti N. 20;

contro

Comune di Volterra, rappresentato e difeso dall'avv. P T, con domicilio eletto presso Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi 38;
Servizio Sviluppo Economico e Attivita' Produttive;
Prefettura di Pisa, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 2466 del 14 febbraio 2007, a firma del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Volterra, recante diffida alla denuncia di inizio attività per lo svolgimento di pubblico spettacolo presentata dalla ricorrente dalla ricorrente in data 7 febbraio 2007;

b) della nota prot. n. 3236 del 28 febbraio 2007 a firma del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Comune di Volterra, recante interruzione del procedimento introdotto con denuncia di inizio attività per svolgimento di pubblico spettacolo presentata dalla società ricorrente in data 22 febbraio 2007;

c) della nota prot. n. 3237 del 28 febbraio 2007 sempre a firma del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Comune di Volterra;

d) della nota prot. n. 1663 del primo febbraio 2007 a firma dell’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Volterra, nonchè di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti e

e) per quanto occorrer possa, ed ove lesiva, della circolare incognita della Prefettura di Pisa prot. n. 977/2006 del 20 novembre 2006;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Volterra e di Prefettura di Pisa e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1) Con atto notificato il 7 marzo 2007 e depositato l’8 marzo seguente, la nominata società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati e ne ha chiesto- previa la sospensiva (la relativa istanza è stata respinta con ordinanza 267 del 2007)- l’annullamento deducendo due articolati motivi.

Esponendo di avere in gestione un pub- ristorante in Volterra per il quale aveva presentato una DIA con la quale comunicava l’inizio di una serie di attività di trattenimento al chiuso da svolgersi all’interno del proprio locale per eventi che non comportavano comunque l’accesso di più di 100, lamenta la stessa società l’adozione di provvedimenti inibitori del comune di Volterra tutti motivati sulla necessità del parere espresso da parte della Commissione comunale per i pubblici spettacoli, ai sensi dell’art. 80 del t.u.p.s., come peraltro chiarito da una circolare della Prefettura di Pisa.

Nei motivi parte ricorrente sostiene:

- che sarebbe erronea l’interpretazione della disciplina normativa applicabile in materia di pubblici spettacoli perché, trattandosi di locale di capienza inferiore alle 200 persone, sarebbe sufficiente, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del regolamento di esecuzione del citato t.u., una relazione redatta da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno e questo sarebbe stato fatto dalla ricorrente. Peraltro, l’Amministrazione non avrebbe formulato alcuna ragione argomentativa a sostegno delle proprie tesi dopo i chiarimenti forniti sul punto dalla ricorrente, donde anche il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati;

che la società ricorrente non avrebbe apportato alcuna trasformazione ai locali di cui si discute, donde, in assenza nell’art. 80 del t.u. di una distinzione tra attività di trattenimento che comportano o meno modifiche ai locali o alle strutture, l’elemento di differenziazione sarebbe dato dalla capienza del locale, donde per quelli inferiori a 200 persone si applicherebbe la procedura semplificata già richiamata, senza necessità di alcun parere e/o autorizzazione dell’apposita Commissione di vigilanza.

Replica il costituito comune di Volterra con proprie memorie rilevando che la procedura semplificata riguarderebbe solo le verifiche e gli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 141 del regolamento richiamato e che, invece, anche per i locali con capienza inferiore alle 200 persone occorrerebbe il parere della Commissione di vigilanza sul progetto di impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, essendo tale parere previsto a tutela della sicurezza e incolumità pubbliche. In tal senso sarebbe una risoluzione del Ministero dell’Interno emessa a chiarimento sulla problematica di che trattasi. L’interpretazione dell’art. 141, comma 2, proposta dalla ricorrente sarebbe, quindi, del tutto errata.

2) I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente data la loro connessione in ordine al richiamo del criterio differenziale dato dalla capienza del locale, sono manifestamente infondati.

L’art. 141 del regolamento 6.5.1940 n. 635 prevede espressamente che per l’applicazione dell’art. 80 del t.u., le istituite commissioni di vigilanza devono a ) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b ) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c ) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d ) accertare, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ; e ) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Ora, appare chiaro dal dettato normativo sopra riportato che per i locali con capienza inferiore o pari alle 200 persone, la relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo può sopperire solo agli accertamenti e alle verifiche di cui alle lettere b), c) e d), ma non può in alcun modo sostituire – non includendolo la stessa norma – il parere sul progetto di cui alla lettera a), predisposto per i locali o impianti di pubblico spettacolo e/o trattenimento, attenendo tale parere a valutazioni alla sussistenza delle condizioni di sicurezza e i controlli che la legge demanda esclusivamente all’apposita commissione che è quella, poi, che è chiamata anche ai controlli sull’osservanza delle norme e delle cautele imposte ai fini del rispetto delle disposizioni di sicurezza di cui alla successiva lettera e).

L’allestimento di eventi di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante (i successivi sopralluoghi da parte della Questura di Pisa all’esito del decreto presidenziale n. 231 del 2007, verificavano, in effetti, che in una zona del locale della società ricorrente era stata attrezzata come una discoteca) richiedono, quindi, l’acquisizione del preventivo parere della competente commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 80 del t.u.p.s. e il rilascio di apposita licenza ai sensi dell’art. 68 del medesimo testo.

La tesi interpretativa di parte ricorrente sostenuta sulla questione delle modalità applicative delle disposizioni richiamate in materia di autorizzazioni di intrattenimento e pubblico spettacolo è, pertanto, da respingere. Ciò trae seco il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

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