TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-03-02, n. 201700411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-03-02, n. 201700411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201700411
Data del deposito : 2 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2017

N. 00411/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01305/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2014, proposto da:
F R, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;



contro

Comune di Agropoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, legalmente domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58, presso la sede dell’Avvocatura;



nei confronti di

Condominio di via Mazzini n.29, sig,re Francesca Costa e Giovanna Costa;



per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota prot. n. 6955 del 21.03.2014, successivamente notificato, con il quale il Comune di Agropoli ha revocato ( recte , annullato), in autotutela, il permesso di costruire in sanatoria n. 4189/2010, rilasciato in data 28.9.2010 al ricorrente "in qualità di proprietario di parte del fabbricato", avente ad oggetto alcune opere - un solaio di copertura ed il completamento di una balaustra sulla copertura piana - nell'ambito di un immobile sito alla via Mazzini n. 29 del

Comune di Agropoli, del decreto del 9.4.2014, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino ha disposto la revoca, in regime di autotutela, del parere favorevole precedentemente reso con nota prot. n. 20545 del 6.8.2010, ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 8745 del 3.2.2014, recante la comunicazione di avvio del procedimento, di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente di essere proprietario di un immobile sito alla via Mazzini n. 29 del Comune di Agropoli, distinto in catasto al foglio 40, p.lla 485, sub 4), e che, nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria posti in essere in esecuzione della d.i.a. presentata in data 10.9.2004, prot. n. 26014/2004, ha realizzato alcune opere in parziale difformità dal titolo edilizio, rappresentate dal solaio di copertura e dal completamento di una piccola balaustra.

Aggiunge di aver presentato in relazione al suddetto intervento, in data 18.1.2010, istanza di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 d.lgs n. 42/2004, con riferimento alla quale la Soprintendenza, con provvedimento del 6.8.2010, ha reso parere favorevole, al quale ha fatto seguito il rilascio da parte del Comune di Agropoli a suo favore, "in qualità di proprietario di parte del fabbricato", del richiesto permesso di costruire in sanatoria (n. 4189/8470 del 28.9.2010).

Lamenta quindi l’illegittimità dei provvedimenti di autotutela adottati, prima, dal Comune di Agropoli, quindi, dalla Soprintendenza, con riferimento ai provvedimenti di assenso in precedenza rispettivamente emessi, sul presupposto che gli stessi fossero stati chiesti ed ottenuti dal ricorrente nella inesistente qualità di amministratore del condominio.

Mediante le censure formulate in ricorso, al fine di conseguire l’annullamento dei provvedimenti impugnati, viene quindi dedotto

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