TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-10-25, n. 202418640
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2024
N. 18640/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03415/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3415 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Claudia Conidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/91 in data 20/12/2023, notificata all''interessata in data 28/02/2024, con cui è stata decisa la revoca delle misure di protezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 27 marzo 2024 la sig.ra -OMISSIS-, ex moglie di collaboratore di giustizia, ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, la delibera adottata il 20 dicembre 2023 dalla Commissione Centrale, ex art. 10 della legge n. 82/1991, notificata all’interessata il 28 febbraio 2024, con cui è stata disposta la revoca ex art. 13 quater della legge n. 82/1991 del programma di protezione esteso alla odierna ricorrente e ai suoi cinque figli.
2. Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto quali vizi di legittimità l’eccesso di potere e la violazione di legge (art.13 quater della legge n. 82/91, oggi legge n. 45/2001). Lamenta, in particolare, la ricorrente che, in qualità di madre dei figli del collaboratore di giustizia, la stessa sarebbe tuttora esposta al rischio di vendette trasversali, tenuto conto dei processi penali che coinvolgono il sig. -OMISSIS-; rischio che non sarebbe stato valutato dalla Commissione Centrale. Dai pareri espressi sia dalla DDA che dalla DNA, inoltre, secondo la ricorrente, si evincerebbe che la posizione della -OMISSIS- avrebbe dovuto essere valutata in una con quelli che sarebbero stati i provvedimenti assunti dal competente Tribunale dei Minori, a salvaguardia dell’equilibrio psicofisico dei figli.
3. Il 10 maggio 2024 si sono costituiti in resistenza, con atto di mera forma, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia.
4. Con memoria depositata l’11 maggio 2024 la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni.
5. Con memoria depositata il 18 giugno 2024 la ricorrente ha reso noto di essere stata collocata, con decreto del Tribunale dei minori del 30 maggio 2024, di concerto con il Servizio Centrale di Protezione, in una comunità educativa insieme con i propri figli minori, i quali hanno mantenuto il programma di protezione del padre, recluso attualmente in espiazione di pena definitiva; la ricorrente ha altresì ribadito la necessità di protezione al fine di garantire la sicurezza sua e dei figli.
6. In data 21 giugno 2024 il Ministero ha depositato un’articolata relazione sui fatti di causa e documentazione relativa al procedimento oggi all’esame del Collegio.
7. Con ordinanza del -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare della ricorrente in vista della trattazione del merito della causa.
8. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
9.1 In via preliminare, giova ricordare che, sul piano normativo, la revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni è disciplinata all'art. 13 quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, che al primo comma dispone: “ Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge” .
Il primo comma della disposizione, quindi, detta il principio generale che presiede all'applicazione delle misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità, condotta del destinatario della misura).
Il secondo comma distingue in particolare: a) le fattispecie di revoca obbligatoria (inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e) nonché commissione di