TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-06-14, n. 201900397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-06-14, n. 201900397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900397
Data del deposito : 14 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2019

N. 00397/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00153/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2019, proposto da
D C, G C, rappresentati e difesi dagli avvocati M D, D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l' ottemperanza

al giudicato derivante dal decreto decisorio della Corte d' Appello di Ancona emesso in data 21.4 – 29 maggio 2017, adottato all' esito del procedimento n. 185/2017 VG e passato in giudicato, con il quale il Ministero dell' Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della l. 89/2001 della somma di euro 2.800,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore dei ricorrenti, nonché alla rifusione delle spese di procedura, liquidate in euro 450,00 per compenso professionale ed euro 75,96 per esborsi, oltre agli accessori di legge,

nonchè per ottenere la nomina di Commissario ad Acta al quale sia conferito incarico di dare esecuzione al decreto decisorio sopra descritto, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona indicato in epigrafe, con cui lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere, in loro favore l’importo di € 2.800,00 ciascuno oltre gli interessi dalla domanda al saldo, nonché le spese di lite, liquidate in € 450,00 per compenso professionale ed € 75,96 per esborsi, oltre ad accessori di legge, a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001).

Il decreto, dichiarato esecutivo, è stato notificato presso la sede del Ministero intimato in data 8 giugno 2017, ma ciononostante i ricorrenti allegano di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui sono creditori.

Conseguentemente, chiedono in questa sede l’integrale esecuzione del decreto decisorio in questione mediante il pagamento delle somme in esso liquidate, nonché la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di sua perdurante inerzia.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con memoria formale.

All’esito dell’udienza camerale del 12 giugno 2019 la causa è stata posta in decisione.

II.

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