TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-23, n. 202101703

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-23, n. 202101703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101703
Data del deposito : 23 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2021

N. 01703/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01091/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2016, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D V, domiciliato ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n.6;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n.-OMISSIS-/1\5 Area III Pat. emesso dalla Prefettura di Bari in data 11.8.2016, notificato a mezzo racc. a.r. in data 18.8.2016, con il quale è stato disposto di non concedere il nulla osta per il rilascio di una nuova patente di guida;

b) nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bari e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9.11.2021 la dott.ssa Desirèe Zonno, nessuno presente per le parti (l’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art.13-quater disp. att. c.p.a.).

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il decreto prot. n.-OMISSIS-/15 Area III Pat., emesso dalla Prefettura di Bari in data 11.8.2016 e notificato il 18.8.2016, con il quale l’Amministrazione ha negato il richiesto nulla osta per il conseguimento di un nuovo titolo di guida ai sensi dell’art. 120 Codice della strada (D.Lgs. n 285/1992).

Il provvedimento è così testualmente motivato: “ dispone di non concedere il nulla osta per il rilascio di una nuova patente di guida, permanendo alla data odierna i motivi ostativi previsti dagli artt. 73 e 74 DPR 9 ottobre 1990 n.309, in assenza di avvenuti provvedimenti riabilitativi ”.

Espone in punto di fatto il ricorrente che, con decreto emesso in data 1.2.1993, egli veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per la durata di due anni, salvo interruzioni o proroghe.

Proprio a seguito di ciò, in data 8.6.1993, la Prefettura di Bari disponeva la revoca della patente di guida a suo carico, per mancanza dei requisiti morali previsti dal Codice della Strada.

Spirato il termine prescritto ed, in particolare, in data 9.6.2016, il ricorrente inoltrava un’istanza di nulla osta per il conseguimento di un nuovo documento di guida.

A sostegno della propria richiesta, affermava d’essere stato sottoposto, con provvedimento n. -OMISSIS-del Tribunale di Sorveglianza di Milano, alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale;
dunque, dichiarando di condurre una vita dedita al lavoro nonché di risultare regolarmente assunto presso il -OMISSIS-, palesava la necessità di una nuova patente di guida anche per fini lavorativi.

Allegava, a riprova di quanto rassegnato, una relazione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia, prot. n. -OMISSIS-, del 3.8.2016, con cui l’Ufficio che lo aveva preso in carico a seguito della concessione della misura alternativa dell’affidamento ordinario, alla luce della condotta tenuta dal richiedente, sollecitava il rilascio del nuovo titolo di guida.

Avverso il decreto in epigrafe, il ricorrente formula un unico motivo di censura.

Ne assume l’illegittimità in quanto ritiene d’esser nel pieno possesso dei requisiti stabiliti dall’art.120 del Codice della Strada, affinché possa essergli concesso il rilascio del nulla osta domandato.

In data 1.10.2016, la Prefettura intimata si è costituita in giudizio, depositando il 13.10.2016 una relazione con cui ha chiarito d’aver negato il rilascio del nulla osta in rigorosa osservanza della normativa di riferimento e delle condizioni ostative ivi contemplate, insistendo per la reiezione del ricorso.

Nell’assenza di ulteriori scritti conclusionali, all’udienza del 9.11.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato per come di seguito chiarito.

Con l’unico motivo di ricorso proposto, il ricorrente censura il provvedimento sotto più profili.

In primo luogo, ritiene che del decreto gravato si segnalino le carenze motivazionali, posto che la Prefettura non avrebbe preso in considerazione -e, quindi, riscontrato in parte motiva- gli elementi di fatto e di diritto allegati all’istanza.

L’interessato lamenta, poi, l’inconferenza del richiamo operato dall’Amministrazione agli artt. 73 e 74 D.P.R. n.309/1990 poiché assume che essi non disciplinino alcunché in riferimento ai titoli di guida;
inoltre, trascrivendo l’art. 85 del D.P.R. n.309/1990 (“

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