TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-09-01, n. 202009295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2020-09-01, n. 202009295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009295
Data del deposito : 1 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2020

N. 09295/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13056/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13056 del 2019, proposto da Investire Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F B, A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Chiomenti in Roma, via XXI Maggio 43;



contro

Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Caldarozzi, domiciliata ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;



per l'annullamento

previa misura cautelare

- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma prot. n. 280617/Gab. del 18 luglio 2019, notificato in data 30 luglio 2019, con cui è stato approvato il Piano degli interventi di sgombero relativamente ai 23 immobili occupati abusivamente ivi indicati, nonché dell’elenco ad esso allegato;

- del verbale della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutasi il 18.1.2019, allargato alla partecipazione, oltreché del Sindaco di Roma Capitale, dell’Assessore Regionale alle politiche abitative, degli Assessori comunali al Patrimonio e alle politiche sociali, nonché all’Avvocatura Generale dello Stato, in cui è stato chiarito l’ambito applicativo delle nuove disposizioni di cui al d.l. n. 14/2017 e al d.l. n. 113/2018;

- della nota dell’Avvocatura Generale dello Stato del 28 febbraio 2019, con cui è stato formalizzato l’esito della predetta riunione in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui ai predetti decreti alle sole fattispecie ab origine ricadenti nel perimetro dell’art. 633 c.p., sempreché assistite da un provvedimento dell’A.G. penale (decreto di sequestro preventivo) o civile (sentenza e/o ordinanza di rilascio);

- del verbale della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutasi il 9.7.2019, cui hanno partecipato – oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, al Direttore della Polizia locale della Città Metropolitana ed al Comandante della Polizia di Roma Capitale – l’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistiche, ciclo dei rifiuti e impianto di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio, assistito dai dirigenti della Direzione Politiche Abitative; l’Assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale; l’Assessore al Patrimonio ed alle Politiche abitative di Roma Capitale ed il Capo di Gabinetto di Roma Capitale, in cui son state definite le condizioni di attenzione sulla cui base predisporre il programma degli interventi di sgombero;

- delle circolari esplicative del Ministero dell’Interno del 18.7.2017, del 01.9.2017 e del 01.9.2018;

- di ogni altro atto ad esso comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma, di Roma Capitale e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 luglio 2020 il cons. A M V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 24 ottobre 2019 e depositato il successivo 30 ottobre, Investire SGR S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Roma prot. n. 280617/Gab. del 18.7.2019, nella parte in cui sono stati esclusi dal Piano di esecuzione degli sgomberi degli immobili illecitamente occupati nel territorio del Comune di Roma due fabbricati di sua proprietà, seppur caratterizzati da conclamate esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e privata e dalla presenza di accertate criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Premette la ricorrente di essere proprietaria di tre immobili abusivamente occupati nel Comune di Roma, di cui solo il fabbricato ubicato in Viale delle Province n. 196-198, occupato dal dicembre del 2012, è stato inserito nel piano di sgombero qui gravato, mentre il fabbricato sito in Via S. Croce in Gerusalemme n. 55-59, occupato dal 12.10.2013, e l’immobile di Via Tiburtina n. 1250, occupato dal 7.4.2016 non sono stati inseriti nel predetto piano, benché caratterizzati da conclamate esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e privata e dalla presenza di accertate criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica oggetto di numerosi esposti e denunce, anche alla Corte dei Conti ed una diffida al Sindaco di Roma.

Deduce poi la difesa della ricorrente che la scelta della Prefettura di assicurare lo sgombero soltanto di quegli immobili (23) interessati da un provvedimento giurisdizionale si fonda sulla necessità di evitare richieste di risarcimento danni per responsabilità omissiva nell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, così tralasciando gli sgomberi che l’autorità prefettizia sarebbe tenuta ad eseguire a garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico ex art. 13 della legge n. 121/1981 ed “omettendo di svolgere qualsivoglia specifica attività istruttoria e motivazionale in relazione a ciascuno degli immobili occupati abusivamente non direttamente interessati da un provvedimento dell’A.G., non individuando idonee linee di azione da adottare per il loro sgombero ed il ripristino della legalità violata in tempi ragionevoli”.

Più nello specifico la ricorrente si duole del fatto che “la Prefettura non abbia nemmeno programmato un censimento puntuale finalizzato alla possibile identificazione degli occupanti – tra cui sono peraltro presenti diversi minori – ma abbia, per contro, rimesso ai privati titolari degli stabili l’onere di adire l’autorità giudiziaria al fine di agire nei confronti di ignoti”.

Avverso il provvedimento con il quale la Prefettura ha tralasciato di inserire tra gli immobili da sgomberare gli edifici di proprietà della ricorrente di Via S. Croce in Gerusalemme e di Via Tiburtina la difesa della società ricorrente articola il seguente motivo di doglianza:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 614, 633, 624 c.p. e 55 c.p.p., degli artt. 1, co.1 e 2, e 13 della l. n. 121/81, del d.l. n. 14/2017 e del d.l. n. 113/2018, dell'art. 159, comma 2, del d.lgs. 112 del 1998, dell’art. 2 R.D.