TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202402968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-09-04, n. 202402968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402968
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 02968/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01056/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2022, proposto da Edilconti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Scicli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento,

previa misura cautelare,

- del provvedimento del Comune intimato n. prot. 24725 del 10 giugno 2022, recante in oggetto “divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, art. 19, co. 3, l. 241/1990 e s.m.i. SCIA prot. n. 21866 del 24-5-2022 e SCIA integrativa prot. 23334 del 1-6-2022”, con cui è stato disposto ed intimato “il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA in premessa e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della medesima”;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto illegittimo o lesivo, ivi inclusa la determinazione dell’Ufficio Tecnico richiamata in nota prot. 23690 del 6 giugno 2022 non conosciuta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scicli;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha notificato e depositato in data 11 giugno 2022 istanza cautelare ante causam ex art. 61 cpa, decisa con decreto 11 giugno 2022, n. 314, con cui è stata accolta l’istanza e fissato termine perentorio di giorni tre per la notificazione del decreto.

A seguire, con ricorso notificato via PEC lunedì 27 giugno 2022 e depositato il 1 luglio 2022, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, concernenti il diniego di prosecuzione dell’attività relativa ad una manifestazione estiva della durata di 120 giorni (dal 1 giugno al 30 settembre 2022), emesso sul presupposto del difetto di conformità urbanistica della struttura dove viene posta in essere l’attività, come da ordini di demolizione di cui alle ordinanze n. 181 del 19 luglio 2021 (il ricorso avverso la quale è stato rigettato con sentenza TAR Sicilia – Catania 1307/2022), e n. 247 del 4 ottobre 2021, impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (ciò di cui si tratterà in prosieguo).

Affida il ricorso ai seguenti motivi.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti e per difetto di istruttoria; ingiustizia manifesta. La società ricorrente avrebbe ritenuto di poter rimettere in uso, per eventi stagionali della durata massima di 120 giorni nella stagione estiva 2022, i manufatti precari di cui si tratta; la vicenda sottesa alla controversia atterrebbe quindi alla possibilità di utilizzare tali manufatti precari (c.d. temporary shop ) per i soli 120 giorni della stagione 2022; l’Ufficio SUAP avrebbe ritenuto che l’evento fieristico non potesse essere proseguito perché per tali strutture si sarebbe prefigurata l’impossibilità di un mantenimento stabile annuale; al riguardo: a) non si sarebbe preso in considerazione l’impegno della società ricorrente a smontare le strutture alla fine dell’evento fieristico, con disponibilità anche a fornire idonea polizza fideiussoria per il caso di inadempimento, in violazione del comma 3 dell’art. 19 della l. 241/1990 laddove impone all’amministrazione di valutare ipotesi “conformative”; b) ciò integrerebbe anche violazione dell’art. 3, del D. lgs. n. 126/2016 laddove prevedrebbe che la sospensione venga disposta (sempre in contestualità con la prescrizione di misure conformative) solo nel caso di attestazioni non veritiere o di pericolo, derivante dalla prosecuzione dell’attività nelle more della conformazione, per gli interessi pubblici in materia ambientale, paesaggistica, di tutela della salute, della sicurezza pubblica e della difesa nazionale, con la possibilità di irrogare una misura inibitoria rispetto alla prosecuzione dell’attività ed ordinare la rimozione degli “eventuali effetti dannosi di essa”, solo nel caso in cui si rilevasse la non conformabilità (circostanza che l’amministrazione dovrebbe motivare adeguatamente).

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del presupposto; ingiustizia manifesta.

2a) I manufatti di cui si è chiesto il mantenimento a carattere temporaneo sarebbero semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, ed adibiti allo svolgimento di attività connesse e pertinenziali agli immobili principali destinati ad attività commerciale; di essi si sarebbe chiesto il mantenimento in quanto opere rientranti tra quelle elencate all’allegato A, punto B26, del D.P.R. 31/2017.

2b) Tali manufatti inciderebbero sui fogli 96-74 p.lle 2527-1414-1416, così risultando compatibili con la destinazione urbanistica dell’area, destinata, nel vigente PRG del comune intimato, a ZONA F, (edifici, impianti ed attrezzature pubbliche e private d’interesse generale) sottozona Fv. – Verde pubblico; tale zona sarebbe stata gravata da vincolo preordinato all’espropriazione, ormai decaduto; la zona non sarebbe inedificabile, in quanto in essa sarebbe sempre possibile realizzare attrezzature connesse alla destinazione del PRG conseguentemente, l’evento fieristico, per di più stagionale, sarebbe coerente con la zona.

2c) Il provvedimento inibitorio sarebbe illegittimo laddove richiamerebbe in motivazione un preavviso di diniego notificato alla ricorrente nello stesso giorno dell’inibitoria senza, quindi, aver concluso la fase partecipativa e senza aver preso, evidentemente, in considerazione le osservazioni (successivamente) inviate nei termini dalla ricorrente.

3. Quanto al regime vincolistico decaduto: eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento del presupposto. Il decorso

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