TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-01-31, n. 202300106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-01-31, n. 202300106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300106
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2023

N. 00106/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00869/2019 REG.RIC.

N. 00323/2021 REG.RIC.

N. 00379/2021 REG.RIC.

N. 00261/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 869 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecogreentours s.r.l. ed Eco Tours Italia s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Camilla Amunni, Lorenzo Nieddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Firenze, piazza Signoria, Palazzo Vecchio;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 323 del 2021, proposto da
Unica Taxi Filt Cgil di Firenze e Toscana, Uritaxi, Associazione Sindacale Sitafi, Sindacato Uiltrasporti Toscana, Confartigianato Taxi Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Rossella Filaci, Arturo Grasso, Francesco Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Pisapia, Gianna Rogai, Andrea Sansoni, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rogai Gianna in Firenze, piazza della Signoria;

nei confronti

Eco Tours Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Camilla Amunni, Lorenzo Nieddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Yestogo s.r.l., non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 379 del 2021, proposto da
Yestogo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Cassigoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Pisapia, Gianna Rogai, Andrea Sansoni, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rogai Gianna in Firenze, piazza della Signoria;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 261 del 2021, proposto da
City Green Tours s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vallini, Francesco Palmigiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Pisapia, Gianna Rogai, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rogai Gianna in Firenze, piazza della Signoria;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 869 del 2019:

1) della delibera della Giunta Comunale n. 167 del 9.4.2019, immediatamente esecutiva, recante “Interdizioni per alcuni mezzi di trasporto alla circolazione ed all'accesso nel Centro storico di Firenze al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città”, pubblicata all'Albo in data 3.5.2019 sino al 13.5.2019;

2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.4.2017, di modifica della delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 18.1.2016 recante “Regolamento misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico”, in quanto introduttiva, all'art. 4, commi 7 ed 8, della facoltà della Giunta comunale di individuare aree escluse alla circolazione dei veicoli elettrici per fini turistici all'interno dell'area denominata “Unesco” e di criteri di selezione degli operatori economici;

3) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e connesso, anche se non conosciuto dal ricorrente e in particolare dell'intesa tra Comune e Regione Toscana datata 4.10.2018, citato nelle premesse delle Delibera di Giunta n. 167/2019 e non conosciuto;


per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/3/2021:

della Deliberazione della Giunta comunale di Firenze n. 2020/G/00525 del 22.12.2020, avente ad oggetto “Applicazione e sanzioni della delibera 2019/G/00167”;
di ogni atto a questa presupposto, conseguente o connesso, se lesivo, ancorché incognito;


quanto al ricorso n. 323 del 2021:

della deliberazione della Giunta Comunale n. 525/2020 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto applicazione e sanzioni della delibera 167/2019, relativa alla circolazione di veicoli atipici, veicoli elettrici o velocipedi a tre o più ruote, che esercitano attività di trasporto persone a Firenze;


quanto al ricorso n. 379 del 2021:

1) della delibera della Giunta Comunale n. 525 del 22.12.2020, avente ad oggetto “Applicazione e sanzioni della delibera 2019/167”, esecutiva dal 09/01/2021, e pubblicata dal 30/12/2020;

2) della delibera della Giunta Comunale n. 167 del 9.4.2019, recante “Interdizioni per alcuni mezzi di trasporto alla circolazione ed all'accesso nel Centro storico di Firenze al fine di contribuire a delocalizzare i flussi turistici e a promuovere altre zone della città” pubblicata in data 3.5.2019;

3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26.11.2018, di modifica della delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 18.1.2016 recante “Regolamento misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico”, in quanto introduttiva, all'art. 4, commi 7 ed 8, della facoltà della Giunta comunale di individuare aree escluse alla circolazione dei veicoli elettrici per fini turistici all'interno dell'area Unesco;

4) del Regolamento recante Misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 4 maggio 2020;


quanto al ricorso n. 261 del 2021:

della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Firenze n. 2020/G/00525 del 22.12.2020, avente ad oggetto “Applicazione e sanzioni della delibera 2019/G/00167”;
di ogni atto a questa presupposto, conseguente o connesso, se lesivo, ancorché incognito.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Regione Toscana e di Eco Tours Italia s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con deliberazione 9 aprile 2019 n. 167, la Giunta comunale di Firenze provvedeva, ai sensi dell’art. 22, comma 5- quinquies del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (aggiunto dalla l. di conversione 21 giugno 2017, n. 96) e dell’art. 4, 7° comma del cd. Regolamento UNESCO (aggiunto dalla delib. C.C. 26 novembre 2018, n. 58), a dettare una serie di disposizioni limitative della circolazione di mezzi turistici nel centro storico di Firenze;
in particolare, per quello che in questa sede interessa, vietava l’accesso del cd. “mezzi atipici” nel centro storico patrimonio mondiale UNESCO (ammettendola solo nella zona del parco monumentale delle Cascine), interdicendo la circolazione anche dei mezzi a trazione elettrica in una serie di strade indicate nella planimetria allegata all’atto e permettendo la circolazione solo di un numero limitato di veicoli elettrici (nel caso che ci occupa, otto) forniti di una concessione da rilasciarsi successivamente, sulla base dei requisiti già indicati in delibera.

La detta deliberazione di Giunta era impugnata, unitamente alla delib. C.C. 27 aprile 2017, n. 27 (inesattamente individuata come fonte della previsione di cui all’art. 4, 7° comma del cd. Regolamento UNESCO della Città di Firenze, in realtà, inserita dalla delib. C.C. 26 novembre 2018, n. 58), dalla Ecogreen Tours s.r.l. e dalla Eco Tours Italia s.r.l. (che organizzano giri turistici nel centro storico della città a bordo di piccole golf-car elettriche) con il ricorso R.G. n. 869/2019, che risulta affidato a censure di: 1) incostituzionalità dell’art. 22, comma 5- quinquies del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, aggiunto dalla l. di conversione 21 giugno 2017, n. 96, per violazione degli artt. 77, 87, 3 e 41 della Costituzione;
2) violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, disparità di trattamento e illogicità manifesta;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto e insufficienza della motivazione e illogicità manifesta, violazione art. 7 della l. 241 del 1990;
4) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, disparità di trattamento e illogicità di trattamento, violazione art. 41 Cost.

Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 3 marzo 2021, le due ricorrenti impugnavano altresì la successiva deliberazione 22 dicembre 2020, n. 525, con la quale la Giunta comunale di Firenze individuava le sanzioni per la trasgressione dei divieti di circolazione di mezzi turistici nel centro storico e specificava i requisiti minimi indispensabili alla circolazione dei mezzi eccezionalmente abilitati alla circolazione, per effetto delle concessioni sopra richiamate;
a base della nuova impugnazione erano poste censure di: 1) eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione delle regole del giusto procedimento;
2) violazione o falsa applicazione dell’art. 16, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689, violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689, violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, perplessità;
3) incompetenza;
4) violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale toscana 6.9.1993 n. 67 e dell’art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria;
5) illegittimità derivata.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana (che si limitava ad una costituzione di pura forma) e l’Amministrazione comunale di Firenze (che controdeduceva sul merito del ricorso ed articolava altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, per effetto della tardiva impugnazione della delib. G.C. 9 aprile 2019 n. 167).

Con ordinanza 21 luglio 2021, n. 438, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta dalle ricorrenti in data 22 giugno 2021, per mancanza del requisito del fumus boni iuris .

2. La deliberazione 22 dicembre 2020, n. 525 della Giunta comunale di Firenze era altresì impugnata, con il ricorso R.G. 261/2021, dalla City Green Tours (che sempre organizza tour nel centro storico della città a bordo di piccole golf-car elettriche);
a base dell’impugnazione, erano poste quattro censure in tutto identiche a quelle già poste a base dei motivi aggiunti depositati nel ricorso R.G. n. 869/2019.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Firenze che controdeduceva sul merito del ricorso ed articolava altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, per effetto dell’omessa impugnazione della delib. G.C. 9 aprile 2019 n. 167.

3. Con il ricorso R.G. 323/2021, anche la

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