TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-04-10, n. 201501137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-04-10, n. 201501137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201501137
Data del deposito : 10 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01397/2013 REG.RIC.

N. 01137/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01397/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2013, proposto da:
Comune di Tricase, G A, G I, M V G, D R R, L M R S, A C, G M, M B, A E, Associazione Pro Finibus Terrae Ado, R G, D M, M M, R T, F L, P P M, Nunzio Antonio Dell'Abate, I M, G C, D F, C G, G N, D F, A P C, M S, C G, C V, S C, A L, L P, F A, M P, P L, T V, D T, G S, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Cafiero, Pietro Nicolardi e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Ministero della Giustizia, Tribunale di Lecce, Consiglio Giudiziario Presso la Corte di Appello di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliati presso la sede di quest’ultima in Lecce, Via F.Rubichi 23;
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;

nei confronti di

Guglielmo Casamassima, Antonio Amato;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Testi, con domicilio eletto presso l’ufficio contenzioso in Lecce;

per l'annullamento

- del decreto del Ministro della Giustizia in data 8 agosto 2013, con il quale si autorizza "l'utilizzo a servizio del Tribunale di Lecce dei locali ospitanti la sezione distaccata di Maglie, soppressa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo provvedimento, presso le sezioni distaccate di Maglie e Tricase, per un periodo di due anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia...";

- della nota m_dg.DOG.08/08/2013.0085595.U in data 8 agosto 2013, di trasmissione del predetto D.M.;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e ove occorra delle note prot. 495 in data 30 aprile 2013, prot. 495 in data 5 giugno 2013, prot. 1142 in data 19 luglio 2013 e prot. n. 1148 in data 20 luglio 2013, tutte a firma del Presidente f.f. del Tribunale di Lecce.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Tribunale di Lecce e del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Pietro Nicolardi, anche in sostituzione di Maurizio Cafiero, Antonella Roberti, Francesca Testi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti impugnano il decreto con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto che “è autorizzato l’utilizzo a servizio del Tribunale di Lecce dei locali ospitanti la Sezione distaccata di Maglie, soppressa ai sensi dell’art.1 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n.155 per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all’art.11 comma 2 del medesimo provvedimento, presso le sezioni distaccate di Maglie e Tricase per un periodo di due anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia.

A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

A)Eccesso di potere – violazione della L. 14.1.1994 come modificata dal D.L. 23.10.1996 n.543 convertito in L.639/1996 – violazione dell’art.100 cost.

B) Violazione dell’art.8 c.2 d.lgs. 155/2012 – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa – falsa ed erronea presupposizione – difetto di istruttoria e di motivazione.

C) carenza istruttoria e motivazionale sotto altro profilo – violazione dell’art.3 L.241/1990.

D) Violazione dell’art. 8 d.lg. 155/2012 e dell’art. 1 c.2 lett. b) L.148/2011 – difetto di istruttoria e di motivazione – falsa presupposizione –eccesso di potere.

E) irragionevolezza e irrazionalità manifeste – violazione dell’art.8 d.lgs. 155/212 e degli artt. 48 ter, 48 quater e 48 quinquies R.D. 12/1941 nonché dell’art.97 c.2 Cost. – carenza istruttoria e motivazionale.

F) carenza istruttoria e motivazionale sotto altro profilo.

G) carenza istruttoria e motivazionale sotto altro profilo.

Con atto depositato in data 14 settembre 2013 si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con atto depositato in data 7 ottobre 2013 la provincia di Lecce ha spiegato intervento ad adiuvandum delle ragioni del Comune ricorrente.

Con ordinanza n. 492/20013, pronunciata nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013, la sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti.

Nella pubblica udienza dell’8 gennaio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che la provvisoria esecuzione impressa al D.M. impugnato in assenza della registrazione del medesimo è illegittima in quanto “il provvedimento inizia con l’invio dell’atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei Conti. Ove l’atto sia ritenuto legittimo la Corte lo ammette al visto e alla registrazione”. Da quel momento l’atto acquisterebbe quindi efficacia;
dal che discenderebbe l’assenza di una specifica motivazione giustificatrice della immediata efficacia.

Il motivo non risulta convincente.

Invero, la natura e l’oggetto delle disposizioni ivi indicate, riguardanti il corretto ed efficace funzionamento della giustizia, evidenziano le obiettive e palesi ragioni dell’urgenza del provvedimento.

Peraltro, fra i provvedimenti menzionati dall’art.3 c.1 della l.20/1994, non risultano rientrare atti come quello in esame comportanti specifiche misure microorganizzative riguardanti l’utilizzazione di locali a servizio del Tribunale di Lecce.

Tanto più che, come rilevato dall’Avvocatura dello Stato nella memoria depositata il 6 dicembre 2014, la Corte dei Conti con nota del 20 agosto 2013 ha restituito i decreti emessi ai sensi dell’art.8 del d.lgs. 155/2012 in quanto provvedimenti non soggetti “al controllo preventivo di legittimità”.

2.2. Con le ulteriori censure, che possono essere esaminate congiuntamente, i ricorrenti lamentano il difetto istruttorio e motivazionale di cui sarebbero affetti i provvedimenti impugnati atteso che, da un lato il Ministro della Giustizia avrebbe recepito acriticamente la proposta del Presidente del Tribunale e, dall’altro, non si sarebbe dato conto delle ragioni del discostamento dal parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce che, con nota prot.3625 del 26 aprile 2013, aveva manifestato la “necessità di conservare almeno tre degli immobili attualmente destinati a sedi distaccate del Tribunale, da individuarsi in base alle loro caratteristiche tecniche e al loro dislocamento sul territorio provinciale”.

Va richiamata la normativa applicabile.

L'art. 1 della L. n. 148/2011, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (cd. seconda manovra di agosto, per fronteggiare le eccezionali situazioni in atto di crisi economica internazionale e di instabilità dei mercati finanziari, finalizzata all'anticipazione del pareggio del bilancio dello Stato nell'anno 2012) ha previsto la delega al Governo ad adottare uno o più Decreti Legislativi, per la riorganizzazione, tra gli altri, della distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli Uffici Giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del Tribunale Ordinario nei Circondari di Comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli Uffici Giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ....;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle Sezioni distaccate di Tribunale, anche mediante accorpamento ai Tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) ....;
f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun Distretto di Corte d'Appello, incluse le sue Sezioni Distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali Tribunali con relative Procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei Tribunali e delle Procure della Repubblica presso il Tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di Tribunale, di Sezioni Distaccate e di Procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) ....;
i) ....;
l) prevedere la riduzione degli Uffici del Giudice di Pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) ....;
n) ....;
o) ....;
p) ....;
q) .....

In attuazione di tale articolato normativo, il D.Lgs n. 155/2012 all’art. 1 ha poi soppresso i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto, fra cui le sezioni distaccate di Tricase e Campi Salentina.

Il d.lgs. 155/2012 ha disposto all’art.1 la soppressione dei Tribunali ordinari, delle Sezioni distaccate e delle Procure della Repubblica di cui alla tabella A del medesimo decreto, tra cui le sezioni distaccate del Tribunale di Lecce di Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Nardò, Tricase.

Allo scopo di mitigare gli impatti negativi di tale disposizione, l’art.8 del d.lgs.155/2012 prevede che:

“1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.”

Ne discende che la regola generale derivante dalla legge è quella di procedere alla riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, nonché alla soppressione ovvero riduzione delle sezioni distaccate di Tribunale, mediante accorpamento ai tribunali limitrofi;
al solo fine di contemperare le esigenze di economicità sottese alla riorganizzazione degli uffici giudiziari con quelle di efficiente erogazione del servizio-giustizia, è stata prevista la possibilità e, quindi, l’eccezione che, per un periodo di tempo limitato (cinque anni al massimo), gli immobili statali o comunali adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi vengano utilizzati a servizio del tribunale accorpante.

Se è quindi evidente che nessun tipo di motivazione è richiesto per la soppressione delle sezioni distaccate e quindi per il non utilizzo degli immobili posti a servizio di queste ultime, dato che ciò deriva direttamente dalla legge (la quale ha inteso procedere all’accorpamento degli uffici giudiziari), solo nel caso in cui si intenda derogare a tale regola, ossia utilizzare altri immobili oltre a quelli siti nella sede accorpante, mediante il temporaneo mantenimento degli immobili sedi delle soppresse sezioni distaccate, occorrerà motivare tale scelta mediante il procedimento descritto dal citato art.8, con specifico riferimento alle “ragioni organizzative e funzionali” idonee a giustificare una scelta siffatta.

Per tali ragioni, l’impugnato provvedimento – nella parte in cui non ha incluso gli immobili della Sezione distaccata di Tricase tra quelle beneficiarie della deroga di cui al citato art. 8 d. lgs. n. 155/12 – si sottrae alle lamentate censure, costituendo la risultante di una scelta già operata a monte dal legislatore, come tale non abbisognevole di alcuna motivazione ulteriore.

2.3. Quanto alla natura dei pareri ivi descritti, il comma 2 dell’art.6 cit. prevede che “il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell’ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate” senza che sia prevista alcuna vincolatività o rispetto di particolari formalità dei pareri dagli stessi espressi.

Nella specie il provvedimento è stato assunto dal Ministro della Giustizia con il richiamo dei pareri acquisiti sicchè non vi sono dubbi circa l’ortodossia della procedura seguita e l’appartenenza della determinazione finale al Ministro e non già al Presidente del tribunale, il quale ha assunto un ruolo di coordinatore e non già di titolare della funzione.

2.4. Peraltro, quanto alla necessaria audizione del consiglio giudiziario e del consiglio dell'ordine degli avvocati, la circostanza che gli stessi siano stati ascoltati nel corso del procedimento risulta sufficiente al fine di consentire a tali organismi la partecipazione al procedimento, tanto più che la norma in esame non prevede alcuna preventiva audizione o alcuna formalità di ascolto degli stessi.

Nel caso in esame il Ministro, accertate le difficoltà organizzative e strutturali del Tribunale di Lecce, ha autorizzato l’utilizzo dei locali ospitanti le sezioni distaccate di Nardò e Maglie, soppresse ai sensi dell’art.1, comma 1, del d.lgs. 155/2012, per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all’art.11, comma 2, del medesimo provvedimento, presso le sezioni distaccate Casarano, Nardò e Gallipoli, nonché di Maglie e Tricase, per un periodo di due anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia.

D'altra parte, dall'istruttoria procedimentale è agevole desumere che il criterio operato è basato su argomenti, del tutto ragionevoli, di maggior centralità delle ubicazione territoriali di Nardò e Maglie e di maggiore idoneità morfologica degli immobili esistenti presso quei Comuni.

Con riferimento alla idoneità della sede di Tricase, la stessa non è stata presa in considerazione dagli apporti consultivi, i quali convergevano sulla opportunità, semmai, di utilizzare come terza sede quella di Casarano.

3. Le considerazioni suindicate comportano la reiezione del ricorso in quanto i provvedimenti impugnati resistono alle censure ivi rassegnate.

Sussistono giustificati motivi, in considerazione della novità e complessità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.

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