TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2017-09-14, n. 201704670
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Pubblicato il 14/09/2017
N. 04670/2017 REG.PROV.CAU.
N. 07727/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7727 del 2017, proposto da:
E G, rappresentato e difeso dall’Avvocato T P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Confalonieri n. 5;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’elenco dei candidati (pubblicato sul sito della Polizia di Stato il 12/6/2017) che hanno portato a termine la prova scritta del concorso pubblico per esami a 320 posti di allievo vice ispettore indetto con Decreto del 17/12/2015, nella parte in cui reca il nominativo del ricorrente e il relativo punteggio di 5,5 per le prove scritte, insufficiente per conseguire l’ammissione al prosieguo della procedura;
- del provvedimento di esclusione del ricorrente dal suindicato concorso pubblico seguito delle prove scritte, nonché dell’elenco degli ammessi alle successive prove, nella parte in cui non reca tra i candidati idonei il nominativo del ricorrente;
- dei verbali della Commissione esaminatrice n. 51 del 6/10/2016, n. 53 del 20/10/, n. 130 del 23/5/2017 e relativo allegato e n. 134 del 29/5/2017;
- per quanto occorrer possa, del bando di concorso di cui al Decreto del 17/12/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “concorsi ed esami” n. 98 del 22/12/2015;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che non risultino sufficientemente comprovati i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto che nulla debba disporsi sulle spese della presente fase cautelare, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;