TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2009-08-06, n. 200907932

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2009-08-06, n. 200907932
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200907932
Data del deposito : 6 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01613/2006 REG.RIC.

N. 07932/2009 REG.SEN.

N. 01613/2006 REG.RIC.

N. 01614/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2006, proposto da:
DUE PLATANI di O S e c. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. V M ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, via G. Carducci n. 4;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. R R ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale, situata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti di

Condominio di via G Castellini 12 Roma, in persona dell’Amministratore p.t., n.c.;



sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2006, proposto da:
Due Platani di O S e c s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V M ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in oma, via G. Carducci n. 4;

contro

il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R R ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale, situata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti di

Condominio di via Castellini 12 Roma, in persona dell’Amministratore p.t., n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1613 del 2006:

della determinazione dirigenziale, adottata dal Dirigente del Municipio II, U.O.T., n. 1839 del 19 ottobre 2005, prot. C.B. 42369, che ha accertato che la via Picardi in Roma è da ritenersi strada pubblica ed ha determinato di revocare le determinazioni dirigenziali n. 114 del 14 febbraio 2000 e n. 312 del 12 maggio 2000, con le quali, sul presupposto della mancanza di caratteristiche per la pubblica utilizzazione del transito veicolare, essendo a “fondo cieco”, e dell’assenza di alcun interesse pubblico della strada via Picardi, era stato intimato, rispettivamente, con la prima, ai proprietari frontisti della strada la chiusura della stessa con sbarra e, con la seconda, di sospendere, ma solo temporaneamente fino al 15 giugno 2000, la stessa determinazione n. 114, nonché per l’annullamento di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso, consequenziale o derivato, ivi compresa, se consequenziale, la determinazione dirigenziale, adottata dal Dirigente del Municipio II, U.O.T., n. 1840 del 19 ottobre 2005, prot. C.B. 42370, che ha determinato la demolizione e rimozione su via Picardi delle opere in essa descritte e specificatamente della segnaletica orizzontale delimitante 8 posti auto con installazione di altrettanti dissuasori mobili, e di palina verticale con cartello di divieto di accesso;

quanto al ricorso n. 1614 del 2006:

della determinazione dirigenziale, emanata dal Dirigente del Municipio II, U.O.T., n. 1840 del 19 ottobre 2005, prot. C.B. 42370, che ha determinato la demolizione e rimozione su via Picardi delle opere in essa descritte e specificatamente, per quanto riguarda la ricorrente, di un parapedonale, di segnaletica orizzontale di colore giallo delimitante 8 posti auto e 1 passo carrabile con installazione di altrettanti dissuasori mobili, di un parapedonale in prossimità dell’intersezione con via Castellini, di palina verticale con cartello di divieto di accesso e di n. 5 vasi in cemento, nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso o consequenziale;


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista la relazione prodotta dal C.T.U. nominato dal Tribunale con l’ordinanza n. 677-c del 29 maggio 2006;

Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2009 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Attraverso il ricorso n. 1613 del 2006, notificato a mezzo del servizio postale in data 25 gennaio 2006 e depositato il successivo 21 febbraio 2006, la società Due Platani impugna la determinazione dirigenziale n. 1839 del 19 ottobre 2005, con la quale il Comune di Roma – accertato che “la Via Picardi è da ritenersi strada pubblica” – ha determinato la revoca delle determinazioni dirigenziali n. 114 del 14 febbraio 2000 e n. 312 del 12 maggio 2000, nonché ogni altro atto presupposto e/o derivato, tra cui – “se consequenziale” - la determinazione dirigenziale n. 1840, adottata dall’Amministrazione in medesima data, chiedendone l’annullamento.

In particolare, espone che:

- con atto del 19 maggio 1934, notaio Blasi di Roma n. 17030/10227, registrato il 4.6.1934 al n. 15976, la sig.ra Virginia Daleggio in Scarfoglio acquistava dalla società italiana Imprese Fondiarie il lotto di terreno a viale Parioli, angolo via Castellini, di circa 1.000,00 mq., confinante con viale Parioli, con la via Castellini, con l’I.N.C.I.S., con terreno della società venditrice, indicato come riportato in catasto alla mappa 153 con i numeri 1179 parte, 339/7 parte e 1958 parte;

- l’estensione di tale terreno ricomprendeva anche l’appezzamento che poi sarebbe divenuto parte di via Picardi;

- detta porzione è rimasta sempre di proprietà privata anche quando la sig.ra Daleggio “vendette alla Due Platani…..con atto 5 agosto 1960, notaio Gazzilli, rep. n. 22360, l’immobile costituito da palazzina (nel frattempo costruita) da cielo a terra sita in Roma viale Parioli n. 54, su area di metri quadrati 1085 dei quali metri quadrati 532 coperti dal fabbricato e il residuo destinato a chiostrina….”;

- la parte di strada sulla quale prospetta il retro della palazzina di viale Parioli n. 54, di sua proprietà, con alcuni locali (dal civico 33 al civico 49) non ha mai avuto una destinazione a passaggio pubblico veicolare o a passaggio pedonale indiscriminato;

- ciò è comprovato dal fatto che “da tempo immemorabile” la via Picardi è contrassegnata come “strada privata”;

- su tale presupposto ha già da tempo adibito a parcheggio privato la porzione della strada a confine con il proprio fabbricato;

- anche il Comune ha considerato la strada in questione di proprietà privata. A conferma di ciò si ricorda che: - nel 1991 il Comune notificò il verbale di contravvenzione n. 222085, contestandole la “violazione dell’art. 87 del regolamento comunale edilizio perché quale “proprietario frontista” “ometteva di chiudere la strada sebbene privata”;
- in data 31 gennaio 2002 lo stesso Comune comunicò all’ACEA, che doveva eseguire lavori di realizzazione di linea elettrica, che “la via Picardi non è di proprietà comunale”;
- in data 14 febbraio 2003 il Comune - Dipartimento III comunicò che via Picardi “non è compresa nell’elenco delle strade in manutenzione al Municipio II”;
- del resto, già in data 12 febbraio 2002 lo stesso Dipartimento aveva comunicato al Municipio II che “non esistevano presso quella conservatoria atti depositati relativamente alla via Vincenzo Picardi e che l’atto di cessione gratuita del segretario generale del 7 ottobre 1941 riguardava solo via Scipio Slataper”;

- fin dal 1993 aveva comunicato che sull’appezzamento sarebbero state disegnate delle linee a delimitazione degli spazi di sosta, provvisti di dissuasori mobili, a disposizione dei fruitori, ossia degli inquilini del palazzo di viale Parioli 54, e il Comune nulla obiettò;

- con la determinazione n. 114 del 14.2.200, del resto, il Comune le ordinò di porre all’imbocco della strada uno sbarramento automatico, sul presupposto che via Picardi – strada privata – “non presenta le caratteristiche per la pubblica utilizzazione al transito veicolare essendo a fondo cieco” e che “non esiste un interesse pubblico”. Tale determinazione fu momentaneamente sospesa per ulteriore attività istruttoria con la determinazione dirigenziale n. 312 del 12 maggio 2000. L’espletamento di tale attività confermò che via Picardi non rientrava tra le strade comunali;

- nonostante le esposte premesse, in data 19 ottobre 2005 il Comune ha adottato la determinazione dirigenziale n. 1839, dichiarando che via Picardi è da ritenersi strada pubblica, nonché la determinazione dirigenziale n. 1840, al fine di ordinare la rimozione di opere “visto l’art. 86 del Regolamento edilizio del Comune di Roma”.

Avverso tali provvedimenti la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

I MOTIVO - INESISTENZA E NULLITA’ DELLA NOTIFICA. CONSEGUENZE E RISERVE. La notifica – per quel che si è saputo – è avvenuta mediante consegna a Delia Scarfoglio, la quale, ormai da oltre un anno e mezzo, non riveste più la qualifica di legale rappresentante della società né altre cariche. La stessa notifica indica – quale destinataria del provvedimento – una ragione sociale che non corrisponde a quella effettiva. Ciò detto, la notifica è da ritenersi nulla. Ne consegue l’inesistenza del provvedimento e, comunque, la tempestività del ricorso.

II MOTIVO - VIOLAZIONE DI LEGGE. INCOMPETENZA. ABUSO O SVIAMENTO DI POTERE. L’Amministrazione ben conosce i titoli in base ai quali la ricorrente ha sempre sostenuto non solo la proprietà privata ma anche l’uso esclusivo riservato ai residenti della parte di strada di via Picardi sulla quale essa ha sempre esercitato i diritti dominicali ed il possesso. Al riguardo, ha anche adottato delibere. Il provvedimento impugnato – in netto contrasto con l’atteggiamento del Comune – si risolve, dunque, in un’espropriazione, emessa tra l’altro, da un organo incompetente e in spregio della procedura di legge.

III MOTIVO - VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 7

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