TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-04-30, n. 202408562
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Testo completo
Pubblicato il 30/04/2024
N. 08562/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09981/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9981 del 2017, proposto da
Autostrade per l’Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati M A, L F, con domicilio eletto in Roma, via Udine, 6;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali prot. n. 12246 del 5.7.2017, recante l’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento denominato “ A26 - Piano Sicurezza Gallerie – Fase 2 – Piano di adeguamento gallerie ai sensi del d.lgs. 264/2006. Lotto 5A ” per un importo complessivo di €. 1.963.018,26; della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali prot. n. 12246 del 5.7.2017, con cui l’impugnato decreto è stato trasmesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali prot. n. 12246 del 5.7.2017, recante l’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento denominato “ A26 - Piano Sicurezza Gallerie – Fase 2 – Piano di adeguamento gallerie ai sensi del d.lgs. 264/2006. Lotto 5A ” per un importo complessivo di €. 1.963.018,26; della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali prot. n. 12246 del 5.7.2017, con cui l’impugnato decreto è stato trasmesso.
La controversia interessa la concessione di cui è titolare la società Autostrade per l’Italia (ASPI) S.p.A.. In particolare, in data 11.10.2007 è stata sottoscritta tra Autostrade per l’Italia S.p.A. e ANAS S.p.A. la Convenzione Unica per l’affidamento in concessione di una pluralità di tratte autostradali (A1, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A23, A26, A27 e A30), approvata mediante l’emanazione dell’art. 8 duodecies del DL 59/2008 convertito con modificazioni dalla legge 101/2008. Ai sensi dell’art. 4 della convenzione “ la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2038 ”.
Ad ANAS S.p.A., originario concedente, è poi succeduto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) a far data dall’1.10.2012, e ciò ai sensi dell’art. 11, comma 5 del DL 216/2011, convertito con modifiche dalla legge 14/2012.
La ricorrente ha delimitato il campo applicativo del decreto impugnato, relativo alla disciplina di cui al d.lgs. 264/2006, con cui “ lo Stato Italiano ha dato attuazione nel territorio nazionale alla Direttiva 2004/54/CE in materia di adeguamento degli standard di sicurezza delle gallerie ricadenti nella rete stradale trans-europea (c.d. TEN) ”, richiamando, in particolare, la finalità di “ garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la progettazione e l'adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e gli impianti della galleria, nonchè mediante misure di protezione in caso di incidente ” (art. 1, comma 1), oltre la successiva previsione secondo cui “ il presente decreto si applica a tutte le gallerie situate nel territorio italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di lunghezza superiore a cinquecento metri già in esercizio, in fase di costruzione o allo stato di progetto ” (art. 1, comma 2).
Ha soggiunto che “ tutte le sopra elencate tratte autostradali gestite da ASPI (fatta eccezione per quota parte della A27) fanno parte della rete autostradale TEN ed in esse ricadono molteplici gallerie aventi lunghezza superiore ai 500 metri, come tali rientranti nel perimetro applicativo del decreto legislativo e, dunque, soggette alla obbligatoria realizzazione degli interventi di adeguamento imposti da tale normativa. In relazione a tutte tali gallerie ASPI, nella propria qualità di gestore delle infrastrutture autostradali ad essa assentite in concessione, ha tempestivamente provveduto a dare attuazione al decreto legislativo curando gli adempimenti da esso previsti ”; ragione per cui ha elaborato “ un piano di sicurezza delle gallerie” che è stato “recepito tra gli interventi previsti a carico della concessionaria dall’art. 2 della medesima Convenzione unica, nonché dal relativo Piano Economico Finanziario (…) per un valore complessivo stimato di € 142.800.000,00 (il piano di fase 1) ” (cfr. pag. 5); tale originaria pianificazione è stata, poi, integrata dal “ piano complessivo degli interventi atto alla messa in sicurezza delle gallerie in ottemperanza ai disposti del d.lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE (il piano di fase 2) ”, il tutto “ per un importo stimato di € 102,10 milioni, preannunciando la successiva redazione e trasmissione dei progetti definitivi dei singoli interventi da realizzare previsti in detto Piano di Fase 2 da ultimare entro la data prevista del 30 aprile 2019, con la definitiva quantificazione degli importi degli interventi stessi ” (cfr. pag. 6).
La disponibilità delle risorse finanziarie propedeutiche all’esecuzione degli interventi, comparate alle disponibilità del PEF della concessionaria, hanno, poi, condotto ad un “ aggiornamento della stima del costo definitivo degli stessi in un importo valutato in 162 milioni circa, peraltro suscettibile di ulteriore aggiornamento ” (cfr. pag. 7); cosicché la ricorrente ha provveduto a riformulare il piano e a trasmetterlo al MIT, che, tuttavia, con nota prot. 16986 del 13.10.2016 ha evidenziato che “ la copertura finanziaria eccedente la previsione riportata dal vigente PEF (102,1 Mln/€) potrà essere prevista dal nuovo Piano Economico Finanziario e in caso di mancato riconoscimento a fini regolatori risulterà integralmente a carico di codesta società concessionaria, rimanendo esclusa ogni azione di rivalsa verso il concedente ”.
Tale posizione è stata contestata dalla ricorrente, richiedendosi un riesame in esito al quale il Ministero ha ribadito che “(i) in considerazione della obbligatorietà degli interventi previsti dal Decreto Legislativo, esso Concedente avrebbe provveduto ad approvare tutti i progetti esecutivi presentati dalla Concessionaria “in conformità all’ultima versione del Piano per 162 Ml di euro ma di poter riconoscere ai fini regolatori l’impegno finanziario limitatamente a quanto previsto nel vigente PEF”; (ii) l’impegno di prevedere il maggiore importo nell’ambito della prossima riformulazione del PEF, rientra tra le competenze dello stesso Ministero concedente; (iii) in caso di mancato riconoscimento nel prossimo aggiornamento del PEF di Convenzione del maggiore importo stimato per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Fase 2, il relativo onere doveva ritenersi a carico della Concessionaria in quanto la rimodulazione del predetto Piano non sarebbe stata