TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-02-08, n. 202200091

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2022-02-08, n. 202200091
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202200091
Data del deposito : 8 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2022

N. 00091/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00312/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 312 del 2020, proposto da
Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P F e E R, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

nei confronti

Comune di Pisticci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 23AB.2020/D.00232 del 12 marzo 2020, trasmessa in data 21 marzo 2020, con cui la Regione Basilicata ha concluso negativamente, disponendone archiviazione, il procedimento avviato, su istanza della ricorrente, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR), per la realizzazione di un'installazione IPPC denominata “Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi con produzione di Biometano e Compost di Qualità”, ubicata in Contrada Santa Lucia del Comune di Pisticci (doc. 32), ove occorrendo previa declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L.R. 16 novembre 2018, n. 35 e rimessione della questione alla Corte Costituzionale;

- della nota prot. n. 0143409/23AA del 4 settembre 2019 con la quale l'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata, ha trasmesso copia della “Preventiva verifica di conformità al P.R.G.R. e procedibilità ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35 del 16 novembre 2018”;

- della nota prot. n. 0165654/23AA del 3 ottobre 2018, con la quale l'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, del Dipartimento Ambiente e Energia, della Regione Basilicata ha trasmesso copia del “Parere di Congruità al P.R.G.R.”, evidenziando come il Progetto in esame risulta, in termini quantitativi, superiore al complessivo fabbisogno regionale, stimato all'interno del Piano regionale gestione rifiuti;

- ove occorrer possa delle note prot. n. 0007916 del 04 aprile 2018, prot. n. 0021030 del 31 agosto 2018, prot. n. 0023621 del 01 ottobre 2018, prot. n. 0002347 del 29 gennaio 2019 e prot. n. 0009032 del 08 aprile 2019, con le quali il Comune di Pisticci (MT) ha espresso il parere negativo.

- ove occorre possa della delibera del Consiglio Regionale 568 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e del predetto piano.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisticci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 28/7/2020, sono stati impugnati gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la determinazione - n. 23AB.2020/D.00232 del 12/3/2020 - con cui la Regione Basilicata ha concluso negativamente, disponendone l’archiviazione, il procedimento avviato, su istanza della società deducente in data 14/11/2017, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (P.A.U.R.) alla realizzazione di un “ Impianto integrato di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti solidi con produzione di Biometano e Compost di Qualità ”, da ubicarsi in Contrada Santa Lucia del Comune di Pisticci.

1.1. La determinazione impugnata – assunta all’esito della conferenza dei servizi convocata in data 3/10/2018 – è adesiva agli apporti consultivi:

i) del Comune di Pisticci (parere espresso in data 4/4/2018 e più volte reiterato, da ultimo in data 17/6/2019), secondo cui:

- “ La realizzazione dell’intervento proposto necessita della variante al vigente PRG, che attualmente destina l’area a ‘zona agricola di salvaguardia idrogeologica ed ambientale ‘E1’ e ‘zona agricola E2’, per trasformarla in zona D per ‘attività produttive e commerciali’, come previsto dagli artt. 23 e seguenti delle vigenti NTA ”;

- “ La zona di interesse è soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 ”;

- “ Il Decreto Legislativo 42 del 2004, ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio (e s.m.i.) mira a tutelare le testimonianze storiche di natura antropica ed a preservare i territori più caratteristici inglobando tra i suoi articoli una serie di ‘vincoli’ introdotti da precedenti leggi e regi decreti. L’area sede dell’impianto si trova a ridosso dei calanchi, considerato un patrimonio ambientale e di grande interesse pubblico (art. 136) per il Comune di Pisticci. Inoltre, a valle della procedura in atto, sarà necessario un nulla osta paesaggistico che la committenza dovrà richiedere 6 alla Regione Basilicata mediante Relazione Paesaggistica conforme al DPCM del 12 maggio 2005 ”;

- “ Nei dintorni dell’area oggetto dell’intervento sono presenti case sparse i cui abitanti risultano sicuramente penalizzati da emissioni odorigene, rumore e polveri ”;

- “ Per accedere al sito produttivo proposto, i camion di materia prima da trattare transiteranno sulla SS176, che collega Pisticci e Craco. Il percorso risulta essere particolarmente critico, in quanto la viabilità risulta sensibilmente compromessa dal transito di un numero eccessivo di ATB provenienti dalle aree estrattive dell’area della Val D’Agri. Negli scorsi mesi si è persino registrato il crollo di un ponte, pertanto la sicurezza stradale risulta alquanto compromessa ”;

- “ Nelle vicinanze dell’area individuata, esistono già due discariche (Ecobas e La Recisa) ”;

ii) dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata (parere espresso in data 12/9/2019), che ha valutato il progetto in questione “ non conforme agli indirizzi di cui al P.R.G.R. (n.d.r., Piano regionale di gestione dei rifiuti) e, pertanto, non procedibile per i successivi procedimenti di verifica della compatibilità ambientale e autorizzatori ai sensi dell’art. 17, co. 8, della L.R. n. 35/2018 ”, in quanto:

- “ L'impianto per il trattamento e il recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di biometano e compost di qualità proposto per la sua localizzazione e la capacità impiantistica (potenzialità di 60.000 t/anno) di fatto lede i principi per l'autorizzazione di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. n. 35/2018 e ricade nelle condizioni di improcedibilità di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo ”;

- “ Inoltre il suddetto impianto non rispetta i criteri localizzativi previsti dal PRGR, come modificati con la più volte richiamata LR. n. 35/2018 ”.

1.2. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:

- “ Violazione degli articoli 1, 2, dell’articolo 10-bis e dell’articolo 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 9 del D.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di economicità dell’azione amministrativa e di efficienza, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione ”.

La Regione avrebbe omesso, da un lato, di inviare alla società ricorrente il preavviso di rigetto e, dall’altro, di valutare le osservazioni inviate da detta società a confutazione dei pareri negativi resi dal Comune di Pisticci e dall’Ufficio Prevenzione e Controllo ambientale della Regione (motivo rubricato in ricorso sub A.I).

- “ Violazione degli articoli 3, 10-bis, 14, 14-bis 14-ter e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 9 e 27- bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione delle norme sul giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”.

La Regione avrebbe dovuto assumere la determinazione finale sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla prima e unica riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 3/10/2018 (dando per acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non aveva partecipato a detta riunione), non potendo porre alla base della determinazione conclusiva pareri successivi a tale data (e come tali inopponibili perché tardivi e quindi equiparabili ad atti di assenso), tantomeno senza previamente convocare una nuova riunione della conferenza di servizi (motivo rubricato in ricorso sub A.II).

- “ Violazione degli articoli 3, 10-bis, 14, 14-bis. 14-ter e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 9 e 27- bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”.

La determinazione impugnata sarebbe carente di motivazione, limitandosi a rinviare a pretesi pareri negativi insuperabili rilasciati nel corso del procedimento (motivo rubricato in ricorso sub A.III).

- “ Violazione degli articoli 3, 10-bis, 14, 14-bis. 14-ter e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dell’articolo 27- bis e seguenti e 181 e 182-bis 198 e 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dei principi di buon andamento, economicità e di non aggravamento del procedimento amministrativo. Violazione dei principi sul giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento, per difetto di istruttoria, di motivazione, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per contraddittorietà, per illogicità. Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta ”.

La Regione non avrebbe potuto tenerne conto del parere dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione, datato 4/9/2019, stante la sua tardività e considerato che, in applicazione delle regole proprie della conferenza dei servizi decisoria, avrebbe dovuto ritenere acquisito l’assenso dell’Ufficio in ragione della mancata partecipazione del relativo rappresentante alla riunione del 3/10/2018. D’altra parte, in ragione della novità delle ragioni di diniego opposte dall’Ufficio, avrebbe comunque dovuto garantire un adeguato confronto procedimentale con la società ricorrente (motivo rubricato in ricorso sub A.IV).

- “ Violazione degli articoli, 11, 14, e 17 della L.R. 35/2018. Violazione del PRGR. Violazione dell’articolo 27- bis e seguenti e 181 e 182-bis 198 e 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’articolo 41 della Costituzione. Violazione dell’articolo 16 della direttiva 2008/98 CE. Violazione dei principi europei in tema di libero mercato e concorrenza. Eccesso di potere sviamento, per difetto di istruttoria, di motivazione, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per contraddittorietà, per illogicità. Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta ”.

Il parere dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione, al pari della determina di conclusione negativa del procedimento, sarebbe illegittimo, essendo il progetto candidato conforme al PRGR, in quanto:

i) il PRGR registra una grave sotto-dotazione della capacità impiantistica dedicata al recupero dell’umido da raccolta differenziata (FORSU);

ii) l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto non potrebbe essere denegata sul presupposto della ipotetica autorizzabilità di altri impianti, pena la violazione delle regole della concorrenza e del libero mercato;

iii) il recupero delle frazioni già differenziate dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 181, co 5, del D.lgs. n. 152/2006 non soffrirebbe limitazioni territoriali ed il principio di prossimità di cui all’articolo 182- bis potrebbe essere anteposto solo con riguardo allo smaltimento del rifiuto urbano non indifferenziato;

iv) il fabbisogno impiantistico verrebbe ritenuto soddisfatto solo sulla scorta di inopponibili previsioni pianificatorie, ben lungi dall’essere soddisfatte nell’attualità.

Nell’eventualità in cui non venissero condivise le richiamate argomentazioni, l’impugnazione è stata estesa al PRGR, per violazione degli artt. 181 e 182- bis 198 e 199 del D.lg. n. 152/2006, dell’art. 41 della Costituzione e dei principi europei in tema di concorrenza, nella misura in cui pone limitazioni al libero mercato diverse da quelle di natura strettamente ambientale e non ammesse dalla normativa statale (motivo rubricato in ricorso sub A.V).

- “ Violazione degli articoli, 11, 12, 14, e 17 della L.R. 35/2018 e dell’allegato A alla medesima legge. Violazione del PRGR. Violazione dell’articolo 27- bis e seguenti e 181 e 182-bis 198 e 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’articolo 142 del D.lgs. 42/2004. Eccesso di potere sviamento, per difetto di istruttoria, di motivazione, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per contraddittorietà, perillogicità. Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta ”.

I criteri localizzativi escludenti previsti dalla della L.R. 35/2018 e richiamati nel parere dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale della Regione non sarebbero immediatamente opponibili, dovendo essere previamente recepiti nel PRGR secondo il procedimento delineato dall’articolo 12 della medesima legge (dalla giunta regionale previa Valutazione Ambientale Strategica).

In quest’ottica, il progetto respinto sarebbe conforme alle vigenti previsioni del PRGR (motivo rubricato in ricorso sub A.VI).

- “ Violazione degli articoli, 11, 14, e 17 della L.R. 35/2018 e dell’allegato A alla medesima legge. Violazione del PRGR. Violazione dell’articolo 27- bis e seguenti e 181 e 182-bis 198 e 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere sviamento, per difetto di istruttoria, di motivazione, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per contraddittorietà, per illogicità. Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta ”.

Parimenti non opponibile sarebbe la violazione del buffer di 2000 m dai ricettori sensibili, trattandosi di criterio anch’esso non ancora recepito nel PRGR. In ogni caso, detta violazione non sarebbe sussistente in concreto (motivo rubricato in ricorso sub A.VII).

- “ Violazione degli articoli, 11, 14, e 17 della L.R. 35/2018 e dell’allegato A alla medesima legge. Violazione del PRGR. Violazione dell’articolo 27- bis e seguenti e 181 e 182-bis 198 e 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Eccesso di potere sviamento, per difetto di istruttoria, di motivazione, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per contraddittorietà, per illogicità. Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta ”.

Ad analoghe considerazioni si espone la dedotta contrarietà del progetto a criteri localizzativi penalizzati, sia perché non opponibili ratione temporis , sia perché non vi è dimostrazione che il progetto ricada in una zona assoggettata a fattori penalizzati (motivo rubricato in ricorso sub A.VIII).

- “ Violazione degli articoli 6, comma 14, 19, 25, 27- bis e 29- quater e 29- sexies e seguenti e 208 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione degli articoli 3, 10-bis, 14, 14- bis. 14-ter e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione della L.R. 35/2018. Violazione del PRGR. Violazione dell’articolo 136 del D.lgs. 42/2004. Eccesso di potere sviamento, per difetto di istruttoria, di motivazione, carenza e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per contraddittorietà, per illogicità. Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta ”.

Anche il parere del Comune di Pisticci sarebbe viziato, atteso che:

i) quanto all’asserita incompatibilità del progetto dell’esponente con la disciplina pianificatoria del PRG, è rilevato che, ai sensi dell’art. 6, co. 14 e dell’art- 208 del D.lgs. n. 152/2008, il titolo abilitativo determina variante automatica allo strumento urbanistico;

ii) con riferimento all’asserita presenza di un presunto vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004, che deriverebbe dalla vicinanza dell’area in questione a calanchi, è rilevato come tale preteso vincolo sia inesistente e che, in ogni caso, tale circostanza non avrebbe potuto comunque precludere il rilascio del titolo abilitativo, avendo la società ricorrente richiesto di estendere il provvedimento di autorizzazione unica all’acquisizione dell’eventuale autorizzazione paesaggistica che dovesse risultare necessaria;

iii) non sussisterebbero, in concreto, le opposte molestie odorigene e i pretesi problemi connessi alla circolazione stradale;

iv) la presenza di due discariche in un’area nelle vicinanze a quella prescelta non potrebbero costituire ragione di diniego dell’autorizzazione richiesta, siccome diretta a realizzare non una discarica ma un impianto di recupero (da favorire in considerazione dei risvolti ambientali positivi connessi a tale iniziativa).

Per tali motivi, dunque, la Regione non avrebbe dovuto tener conto di detto parere (motivo rubricato in ricorso sub A.IX).

- Con ulteriori quattro motivi, rubricati sub B, sono enucleate questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della L.R. 35/2018, nell’ipotesi – subordinata – in cui le stesse fossero ritenute dal Tribunale ostative al rilascio del titolo abilitativo per cui è causa.

3. Con ordinanza del 9/9/2020 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare proposta unitamente al ricorso;
decisione confermata in sede d’appello (cfr. ord. Consiglio di Stato n. 7278 del 18/12/2020).

4. All’udienza pubblica del 26/1/2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Non coglie nel segno il motivo sub A.I).

Quanto alla dedotta violazione, sotto più profili, dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990, deve ritenersi che:

- la società ricorrente ha avuto facoltà di effettivo confronto con l’Amministrazione procedente riguardo ai contenti dei pareri negativi resi dal Comune di Pisticci (del 3/10/2018) e dall’Ufficio Prevenzione e Controllo ambientale della Regione (del 4/9/2019), all’uopo presentando osservazioni (a corredo di altrettante diffide alla conclusione del procedimento) rispettivamente in data 30/8/2019 (ultima di molteplici interlocuzioni in merito al parere comunale) e 25/10/2019 (in merito al parere regionale);
né, come erroneamente opinato, l’Amministrazione – in sede decisoria - aveva l’onere di una puntuale confutazione delle argomentazioni defensionali esposte dalla società, essendo all’uopo sufficiente che le stesse siano state esaminate – come risulta - nell’ iter formativo della volizione provvedimentale;

- in ogni caso, nel corso del giudizio non emersi elementi che, ove confluiti nel contraddittorio procedimentale, avrebbero potuto concretamente modificare il contenuto sostanziale del provvedimento;
sussistono, dunque, i presupposti per l’applicazione dell’art. 21- octies , co. 2, della medesima legge (nella formulazione ratione temporis applicabile, prima delle modifiche introdotte dall'art. 12 del D.L. n. 76/2020).

5.2. Neppure il secondo motivo di ricorso sub A.II) è favorevolmente scrutinabile.

Deve, infatti, ritenersi che:

- l’Amministrazione procedente non aveva l’obbligo di convocare una nuova riunione della conferenza di servizi, essendo stato assicurato comunque alla società ricorrente il contraddittorio su tutte le posizioni espresse dai soggetti chiamati a pronunciarsi, a vario titolo, sull’istanza autorizzatoria;

- le ipotizzate violazioni delle modalità di svolgimento della conferenza di servizi, a fronte dell’insussistenza di un effettivo vulnus alle prerogative partecipative e della condivisibilità sostanziale del provvedimento sub iudice , vanno pur sempre riguardate alla luce del comma 2 dell’art. 21-octies cit..

5.3. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso sub A.III).

Deve, infatti, ritenersi che la determinazione impugnata è adeguatamente motivata per relationem ai pareri negativi del Comune di Pisticci e dell’Ufficio Prevenzione e controllo ambientale della Regione, non essendo richiesto direttamente dalla legge (né essendo altrimenti ragionevole) pretendere un'autonoma valutazione di detti pareri da parte dell'Amministrazione procedente che ad essi intenda convintamente aderire (cfr. in materia di provvedimento ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, Consiglio di Stato, sez. V, 6/7/2016, n. 3000).

5.4. Quanto alla quarta censura ricorsuale sub A.IV), deve ritenersi che:

- il parere negativo dell’Ufficio Prevenzione e controllo ambientale della Regione non è inutiliter datum , ancorché espresso dopo la prima riunione della conferenza di servizi, per l’assorbente ragione che trattasi di parere obbligatorio espressamente richiesto dall’art. 17, co. 8, della L.R. n. 35/2018, recante “ Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale ”, secondo cui “ (…) le istanze relative ad ogni attività di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di conformità al P.R.G.R. da parte dell'Ufficio regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilità, per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della compatibilità ambientale, ai sensi dei procedenti commi ”. Talché la sua acquisizione nel contesto procedimentale non può essere elusa;
detta conclusione è, indirettamente, confermata dalla novella legislativa di cui all’art. 2, co. 8- bis , della L. n. 241/1990, che ha innovativamente sancito, evidentemente solo de futuro , l’inefficacia delle “ (…) determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate (…) successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7 ”;

- d’altra parte, merita evidenziare, in punto di rilevanza della censura, che la determinazione sub iudice è plurimotivata ed è, comunque, sorretta in via autonoma dalle ragioni contrarie esposte nel parere comunale (espresso sin dalla prima riunione della conferenza di servizi).

Relativamente alle censure riguardanti la supposta la lesione del contraddittorio in relazione a detto parere regionale, valgono le argomentazioni già esposte (cfr. supra par. 5.1).

5.5. Vanno respinte anche le doglianze, formulate nel motivo sub A.V), avverso la valutazione – contenuta nel richiamato parere regionale - di non coerenza del progetto candidato dalla società ricorrente con i fabbisogni previsti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti (conducente all’improcedibilità dell’istanza autorizzatoria).

Deve, infatti, ritenersi che:

- vi è evidenza documentale di come il P.R.G.R. abbia già programmato la sostanziale autosufficienza, ai fini del raggiungimento del fabbisogno regionale teorico in riferimento al recupero FORSU, mediante il ricorso ad impiantistica pubblica;

- tale previsione programmatica costituisce dirimente ragione per escludere, come condivisibilmente rilevato nel parere (e nel pedissequo provvedimento), la procedibilità dell’istanza autorizzatoria de qua ai sensi dell’art. 17, co. 6, della L.R. n. 35/2018 (“ Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R. ”).

Né sono perspicue le censure sollevate, in via subordinata, avverso il P.R.G.R., in quanto:

- in merito alla sua ipotizzata sottodotazione, è sufficiente rilevare la lata discrezionalità connotante i contenuti degli atti di programmazione e richiamare, in difetto di indici disfunzionali (in specie non ravvisabili), l’insindacabilità delle relative scelte;

- il principio di prossimità in ambito regionale è applicabile anche all’autorizzazione di impianti FORSU, ai sensi dell’art. 17, co. 2, lett. b), della L.R. n. 35/2018 (“ Le iniziative di cui al comma 1 possono essere autorizzate previa verifica del rispetto delle procedure previste dal decreto e dei seguenti principi in attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i: … b) prossimità, in ambito regionale, per le attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, presso l'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti ”;

- il Piano regionale non contiene alcuna discriminazione tra concorrenti iniziative (pubblico/privato), né esclude l’apporto dell’iniziativa privata nel conseguimento degli obiettivi programmati, limitandosi a perimetrare detto contributo – con opzione ictu oculi non irragionevole o discriminatoria - all’impiantistica di piccola taglia (20.000 t/anno) e a subordinarne l’autorizzabilità alla verifica di coerenza con i fabbisogni complessivi (in corrispondenza a quanto disposto dall’art. 17, co. 2, lett. d), della L.R. n. 35/2018).

Il positivo scrutinio di tale autonoma ragione ostativa all’autorizzazione assicura la complessiva tenuta del plurimotivato parere regionale (e del provvedimento che ad esso si è conformato), potendosi dunque prescindere dalla disamina degli ulteriori motivi formulati avverso detto atto, sub A.VI), A.VII) e A.VIII), nonché sub B), siccome afferenti a profili – quello della difformità dell’impianto rispetto ai criteri localizzativi desunti dalla L.R. n. 35/2018 ovvero dell’ipotizzata incostituzionalità di detta disciplina – la cui rilevanza è logicamente condizionata ad un presupposto (la procedibilità dell’istanza autorizzatoria de qua ) in specie non ravvisabile.

5.6. Neppure fondate sono le censure, espresse nel motivo sub A.IX).

Deve, infatti, ritenersi che il parere del Comune di Pisticci – che integra, anch’esso in via autonoma, il sostrato motivazionale del diniego sub iudice - è sorretto quantomeno da due condivisibili presupposti (ciò conducendo all’irrilevanza dei numerosi rilievi riguardanti aspetti ulteriori del diniego).

Quanto al dissenso del Comune alla modifica urbanistica dell’area di ubicazione dell’impianto (allo stato zona agricola), va rilevato che tale valutazione costituisce compiuta espressione della politica urbanistica dell’Ente (permeata da ampia discrezionalità), né vi è contestazione specifica e persuasiva in merito all’eventuale illogicità o arbitrarietà delle ragioni di contrarietà a detta modifica.

Tale rilievo è determinante ai fini di causa, essendo la compatibilità urbanistica un presupposto imprescindibile per accordare la pretesa autorizzazione.

Né ad esso può opporsi che l’art. 208, co. 6, del D.lgs. n. 152/2006 riconosce all'Amministrazione procedente la possibilità di rilasciare l'autorizzazione unica con valore di variante urbanistica. Ed invero, come condivisibilmente statuito in analoga controversia (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 24/6/2015, n. 196), è opinione del Collegio che, “ nel procedimento ex art. 208 del Codice dell'Ambiente, l'autorizzazione unica può essere rilasciata se, tenuto conto di tutte le risultanze della conferenza di servizi, il progetto è valutato positivamente e in tanto può costituire variante allo strumento urbanistico in quanto la determinazione positiva del Comune sia acquisita in sede di conferenza di servizi, sebbene sia necessaria la modifica dello strumento urbanistico. In altri termini la norma in discorso, dettando il modulo procedimentale della Conferenza di servizi, non ha certamente sottratto al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico, ma ha inteso semplificare la procedura evitando, in caso di parere positivo del Comune, l'avvio dell'ulteriore procedura di variante urbanistica. Nel caso di specie mancava del tutto il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione con effetto di variante urbanistica sussistendo il dissenso del Comune - non altrimenti superabile - circa la conformità urbanistica dell'impianto ”.

In riferimento all’esistenza vincolo paesaggistico, deve anzitutto ritenersi che vi è agli atti del giudizio evidenza documentale di tale effettiva circostanza. Ciò posto, trova applicazione l’art. 208, co. 7, del D.lgs. n. 152/2006, secondo cui “ Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione ”. Il che costituisce argomento persuasivo per escludere che il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 208 cit. possa essere esteso, peraltro solo in corso di procedimento e non ab origine , anche all’assenso paesaggistico (che va acquisito tempestivamente e con le debite forme procedurali).

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

7. Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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