TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-12-05, n. 202200205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-12-05, n. 202200205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200205
Data del deposito : 5 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2022

N. 00205/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2020, proposto da Società Mountain Eagles S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G A D M e E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Luserna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con sede in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

per l’accertamento di quanto segue:

- accertarsi e dichiararsi preliminarmente l’illegittimità della concessione n. 43 del 26 giugno 2017 per avere il Comune di Luserna allegato all’atto planimetrie non corrispondenti allo stato di fatto, dichiarato la conformità dell’immobile alle regole edilizie e urbanistiche (art. 7) smentita dalla non corrispondenza fra lo stato approvato con Prot. 2836 del 22 novembre 2009 e lo stato dei luoghi (doc. 26), dichiarato che era in corso il cambio di destinazione d’uso (art. 2, mai effettuato).

2) accertarsi e dichiararsi preliminarmente l’infondatezza e l’illegittimità della Nota, Prot. 2875/TU del 23.10.2018 e Nota Prot. 634/UT del 29.03.2019 con la quale il Comune di Luserna ha comunicato a Mountain Eagles S.r.l. l’intervenuta risoluzione, per preteso inadempimento della concessionaria, della concessione n. 43 del 26 giugno 2017 intimata dal Comune di Luserna in persona del Sindaco p.t.;

3) accertarsi e dichiararsi l’inadempimento del Comune di Luserna all’art. 4 concessione n. 43 del 26 giugno 2017;
conseguentemente condannarsi il Comune di Luserna a rimborsare a favore della Mountain Eagles S.r.l. in persona del l.r.p.t. gli investimenti fatti e pari a un totale di € 36.845,56 oltre IVA (il 50% è pari a € 18.422,78 al netto dell’IVA) come da doc. 26 e 27 rimborso da effettuarsi in un’unica soluzione o secondo la decurtazione di cui all’art. 4 nella denegata ipotesi di riconoscimento di canoni a favore del Comune di Luserna, salvo l’ulteriore risarcimento a favore della Mountain Eagles per le somme non oggetto di compensazione ex art. 4 concessione per durata inferiore al quinquennio;

4) accertarsi e dichiararsi l’inadempimento del Comune di Luserna in persona del Sindaco p.t. agli obblighi derivanti dalla Concessione n. 43 del 26 giugno 2017 e per l’effetto condannarsi il Comune di Luserna a risarcire a favore di Mountain Eagles S.r.l. in persona del l.r.p.t. la somma di 18.422,78 al netto di IVA al 22% (doc. 27) oltre a € 79.508,69 come da fatture 28-29-30-31-32, rimborso della cauzione pari a € 2.500,00 e della tassa di registro pari a € 2.040,00 anticipata per 10 anni (doc.1), o la somma minore e maggiore che sarà ritenuta di giustizia all’esito del giudizio anche in seguito all’espletamento di idonea CTU, salva la compensazione nella denegata ipotesi di riconoscimento di eventuali somme a favore del Comune di Luserna;

5) accertarsi e dichiararsi l’intervenuta risoluzione della concessione di cui trattasi, per fatto e colpa esclusivi del Comune di Luserna in persona del Sindaco pro tempore, per i motivi esposti in narrativa;

6) disporsi l’annullamento di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento lesivo degli interessi di Mountain Eagles S.r.l. ivi compresa la Relazione di sopralluogo del Tecnico Comunale eseguito il 23 settembre 2020 (Nota Prot. 2283 del 14 settembre 2020) e conseguenti provvedimenti, allo stato non a conoscenza della parte ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Luserna;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022, il consigliere C A e uditi gli avvocati G D M e E B per la ricorrente e l’avvocato dello Stato D V per il Comune di Luserna, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la deliberazione della Giunta comunale 11 maggio 2017 n. 38, il Comune di Luserna concedeva alla società Mountain Eagles S.r.l. una porzione dell’immobile di proprietà in loc. Pletz von Motze n. 1, identificata dalla p.ed. 483, sub. 1, 2, 5 e 12, appartenente al patrimonio indisponibile, ed in particolare parte dei locali al piano terra e primo piano, per circa 400 metri quadri, oltre a un magazzino per circa 200 metri quadri. Tanto al fine di consentire lo sviluppo di un progetto volto alla costruzione di veicoli a motore elettrico per persone disabili, secondo il documento denominato “ Relazione tecnico economico finanziaria dell’8.03.2017 redatto dalla società ”, specificamente ritenuto coerente con il modello di sviluppo perseguito all’Amministrazione comunale anche con riferimento alle ricadute positive sul territorio del Comune medesimo e nelle aree limitrofe.

2. Conseguentemente in data 26 giugno 2017 veniva stipulato tra le parti il contratto accessivo alla concessione (d’ora in poi contratto). Per quanto di interesse del ricorso in esame, del contratto in argomento vengono in considerazione le seguenti clausole negoziali:

- articolo 2 “ Oggetto della concessione ” il quale espressamente prevede che la porzione di immobile comunale relativa alla p.ed. 483 sub. 12, di metri quadrati 200, è “ attualmente classificata catastalmente magazzino per la quale è in corso il cambio di destinazione d’uso da magazzino a laboratorio ”, con rinvio, per la relativa identificazione alle planimetrie catastali allegate al contratto. Inoltre, il medesimo articolo prevede che “ gli immobili saranno consegnati nello stato in cui si trovano previo verbale di consegna e consistenza, redatto in contraddittorio all’inizio della concessione e a cui si farà riferimento al termine della concessione stessa ”;

- articolo 4 “ Canone: il canone di concessione annuo è pattuito in €/mq 18,00 per lo spazio laboratorio e il €/mq 14,00 per lo spazio magazzino, pari rispettivamente ad annui 7.200,00 € e arrotondati annui 3.000,00 € per un totale annuo complessivo di 10.200 €, da pagarsi in rate anticipate mensili entro il decimo giorno del mese a cui la scadenza è riferita mediante versamento a favore della tesoreria del Comune di Luserna.... Il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. In caso di ritardo superiore a tre mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge. Il concedente si impegna, previa esibizione da parte del concessionario di regolari fatture, a ridurre il canone per i primi cinque anni dalla sottoscrizione del presente atto in rapporto agli investimenti effettuati dal concessionario per installazioni ed impianti stabilmente destinati all’uso dei locali concessi, limitatamente al 50% del canone stesso e comunque sino al 50% dell’investimento complessivo” ;

- articolo 7: “ Concessione di edificazione e licenza di abitabilità: il concedente dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche ”;

- articolo 8: “ Stato dell’immobile: il concessionario dichiara di aver esaminato i locali concessi e di averli trovati adatti all’uso a cui sarà destinato, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli nello stato in cui saranno alla scadenza del contratto, secondo quanto già pattuito l’articolo 3 della presente concessione. Il concessionario accetta in uso l’immobile nello stato di fatto in cui esso si trova e così come risulta descritto nel verbale di consegna e consistenza sottoscritto con il concedente. Il concessionario dovrà provvedere direttamente a richiedere i contatori e i contratti per la fornitura di elettricità e telefono alle competenti aziende, con contratti a proprio nome, provvedendo al pagamento delle relative fatture ”;

- articolo 9: “ Modifiche all’immobile e manutenzione: qualora il concessionario volesse apportare agli ambienti interni ceduti in uso delle variazioni che si rendessero necessarie, a suo giudizio, per attrezzare gli ambienti stessi ad esigenze di lavoro, queste dovranno preventivamente essere autorizzate per iscritto dal concedente al quale dovranno essere presentate per la firma le richieste di concessione ed ogni altro atto richiesto dalla vigente normativa per l’esecuzione delle opere. Gli interventi di manutenzione eccedenti l’importo di euro 2.000,00 dovranno essere preventivamente comunicati da autorizzati dal concedente. Sono a carico del concessionario anche tutte le spese conseguenti all’eventuale adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi e alla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.) dipendenti dalla specifica attività svolta nell’unità immobiliare. Omissis Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna ”.

- articolo 10: “ Cauzione: il concessionario a titolo di cauzione per gli obblighi contrattualmente assunti, rilascerà al concedente entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto, cauzione per euro 2.500,00, in denaro, o libretto postale o polizza fideiussoria. La cauzione è posta a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario. La cauzione è altresì a garanzia di qualsiasi danno, a cose o a terzi, subito dal concedente per l’utilizzo inidoneo dell’immobile concesso o comunque dovuti ad azioni o omissioni imputabili al concessionario...”.

- articolo 15 “ Risoluzione del contratto: Ai sensi per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile il concedente facoltà di risolvere la concessione, oltre quanto già previsto nel presente contratto, quando: - il Concessionario ritardi il pagamento di oltre 90 giorni, previa messa in mora per iscritto...OMISSIS

3. In data 17.11.2017 veniva sottoscritto il verbale di consegna dell’immobile, con il quale le parti davano atto, anche ai sensi dell’articolo 2 del contratto, dello stato di fatto dell’immobile, con particolare riguardo a: pavimenti, pareti, soffitti, impianto elettrico, impianto idraulico, tubature esterne, infissi, serramenti interni. Si precisava altresì che “ risultano da ultimare collegamenti interni e verticali tra piano terra e primo piano” . Inoltre, si evidenziava la realizzazione di interventi a cura del conduttore quali “ le tinteggiature interne, l’impianto elettrico, la parete divisoria verso il locale limitrofo, a piano primo, la levigatura del pavimento a piano terra e piano primo e posa di pavimento in laminato su parte del laboratorio a piano terra ”.

4. Già dall’avvio dell’esecuzione del contratto, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, anche in via telematica, insorgevano svariate problematiche, tratteggiate, nelle fasi salienti, nel modo seguente.

- Con note e-mail del 16.12.2017, 20.12.2017 e 22.01.2018 (doc. 7, 8 e 9 ricorrente) la ricorrente chiedeva al Comune il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile, rappresentando come ciò fosse necessario per l’accreditamento presso il Ministero dei Trasporti, tuttavia senza ottenerlo. In data 23.1.2018 la resistente Amministrazione dava atto che per il rilascio dell’agibilità era necessaria “ la conferma di realizzazione dei collegamenti verticali. È evidente che i due fori nel solaio vadano sistemati prima dell’emissione del certificato ”.

- Con nota del 19.03.2018 il Comune di Luserna sollecitava l’integrale pagamento del canone di concessione, solo parzialmente corrisposto.

- A detta nota dava riscontro la società Mountain Eagles il 9.04.2108, a mezzo del legale di fiducia nel frattempo incaricato, contestando la quantificazione del canone dovuto, in ragione dell’applicazione dell’articolo 4 del contratto pattuito per la riduzione del canone derivante dai lavori eseguiti sull’immobile, deducendo altresì la mancanza del certificato di agibilità “ a supporto della regolarità edilizia ed urbanistica da voi dichiarata all’articolo 7 del contratto ”, precisando altresì che “ la vostra omissione oltre a costituire motivo per giustificare la risoluzione per inadempimento e/o invalidità del contratto, ha anche impedito a Mountain Eagles S.r.l. di ottenere l’accreditamento dal Ministero dei trasporti con grave danno per la sua attività ” e contestando altresì la natura di bene patrimoniale indisponibile dell’immobile de quo . Il Comune veniva, tra l’altro, messo in mora per la consegna del certificato di agibilità entro 15 giorni.

- Il Comune di Luserna dava riscontro alla nota medesima l’11 maggio 2018, richiamando il verbale di consegna del 17.11.2017, sulla scorta del quale doveva intendersi che la società concessionaria avesse contezza dell’inesistenza dei collegamenti verticali interni tra i piani e precisando che il certificato di agibilità postulava che i lavori, nel frattempo intrapresi dall’Impresa concessionaria, fossero ultimati a regola d’arte (doc. 14 ricorrente). Inoltre, il Comune smentiva l’interpretazione dell’art. 7 del contratto proposta dalla società ricorrente, ritenendo che “ tale articolo non dichiara che vi è un certificato di agibilità ma solamente che lo stato di fatto è regolarmente autorizzato ”. Ricordava - altresì - che il termine di pagamento del canone è definito dall’articolo 4 del contratto ed è perentorio, mentre la clausola di riduzione del canone è applicabile “ previa esibizione da parte del concessionario di regolare fatture” che dichiarava di non aver ricevuto. Rammentava inoltre che, ai sensi dell’articolo 9 della convenzione, la variazione dei locali “ deve preventivamente essere autorizzata per iscritto dal concedente mentre non risulta alcuna autorizzazione ad eseguire i lavori per i quali poi possa applicarsi la riduzione del canone” . Chiedeva pertanto il versamento dei canoni arretrati, la presentazione della domanda di autorizzazione ad eseguire i lavori “per i quali verrà richiesta e rilasciata la riduzione del canone” e la produzione, ad avvenuta esecuzione delle opere, della relativa rendicontazione. Comunicava che solo a seguito del reperimento di tutte le attestazioni di regolare esecuzione delle opere previamente autorizzate, anche con le autorizzazioni edilizie necessarie, l’ufficio tecnico avrebbe rilasciato il certificato di agibilità dei locali. Ricordava, infine, il tenore letterale della clausola dell’articolo 4 per il caso di mancato pagamento del canone ed in particolare rammentava che il concessionario “non può far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute” e che il ritardo del pagamento superiore a tre mesi comportava la risoluzione del contratto.

- La società Mountain Eagles il 30 maggio 2018, dava riscontro alla nota sopraindicata, a mezzo del legale di fiducia, in primo luogo deducendo la ritenuta nullità del contratto (stante la natura del bene in questione che non si reputava appartenente al patrimonio indisponibile) e, conseguentemente, chiedendo la ripetizione di tutte le somme corrisposte sia per i canoni che per le migliorie apportate, che il Comune avrebbe pacificamente ammesse. Rappresentava - altresì - la non veridicità di quanto dichiarato nel contratto circa la regolarità urbanistica del bene, avanzando infine la disponibilità per un incontro in vista di una possibile transazione. Quindi, il 25.07.2018 la società trasmetteva le fatture dei lavori eseguiti, chiedendo il rimborso della somma di euro 47.491,14.

- Il 23.10.2018 il Comune, ritenendo la società inerte sia quanto alla risoluzione del contratto che quanto alla sua esecuzione, sollecitava il pagamento dell’importo del canone ancora non versato, come richiesto in precedenza, ricordando la surriferita clausola contrattuale e chiedeva l’immediata restituzione del bene in uso, con la precisazione che “ solo a seguito di riconsegna sarà cura riconoscere nei limiti del contratto di concessione i lavori da voi eseguiti ritenuti utili e funzionali all’immobile ”.

- A tale nota la società ricorrente dava riscontro con Pec dell’11.12.2018 del legale, ribadendo le proprie posizioni circa la nullità del contratto, già rappresentate nelle precedenti note e precisava che il rilascio del bene “ non può che essere subordinato al riconoscimento da voi stesso ammesso delle migliorie apportate dalla mia assistita poiché all’esito del sopralluogo fissato per il 6 agosto 2018 non è seguita alcuna proposta in merito”.

- In conclusione, con la nota del 29.03.2019 il Comune rilevava il perdurante mancato pagamento integrale dei canoni concessori nonostante i ripetuti solleciti, rappresentava ancora una volta come non fosse applicabile l’articolo 4 del contratto circa la riduzione del canone in assenza dell’esibizione delle fatture e riscontrava il mancato rispetto dell’articolo 9 del contratto circa la previa autorizzazione dei lavori;
e, in conseguenza di ciò, dichiarava risolto il contratto, in applicazione della clausola risolutiva espressa, contestualmente chiedendo la restituzione del bene.

- Seguiva corrispondenza del legale di fiducia della società Mountain Eagles dell’8.04.2020 con la quale, prescindendo dalla questione circa la validità della concessione, si contestava al Comune un comportamento contrario alla buona fede e correttezza. In particolare, la società rilevava che l’atto di concessione, all’articolo 7, conteneva una dichiarazione non veritiera, in quanto era emerso che il fabbricato non era affatto in regola con le norme edilizie in quanto non era completato sotto il profilo costruttivo, mancando i collegamenti dal piano terra al primo piano, per cui quest’ultimo neppure era raggiungibile, mancando comunque il certificato di agibilità. A tale riguardo l’articolo 7 doveva essere inteso con riferimento alla garanzia dell’esistenza della licenza di agibilità o comunque delle condizioni per un suo immediato ottenimento, a tenore del relativo oggetto. In tal senso gravava in capo al Comune una responsabilità da affidamento, tanto più trattandosi di bene patrimoniale indisponibile: circostanza, questa, che risulterebbe dirimente quanto all’utilizzabilità dell’immobile e alla sua idoneità a perseguire la finalità pubblicistica. Inoltre, l’attuale ricorrente rappresentava l’inadempimento al cambio di destinazione d’uso da magazzino a laboratorio, ossia di un mutamento essenziale per avviare l’attività della concessionaria, come previsto dall’articolo 2 del contratto. Contestava - altresì - la veridicità delle planimetrie allegate al contratto di concessione in quanto contrastanti con lo stato di fatto dell’edificio. La formula recata dal contratto circa la dichiarazione di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti all’uso destinato doveva intendersi di mero stile, mentre l’immobile in questione al momento del rogito della concessione non era affatto idoneo, così come risultava testimoniato dal verbale di consegna, dove si legge che una serie di opere destinate a rendere l’immobile utilizzabile erano state realizzate dal conduttore prima della consegna, così come il verbale medesimo testimoniava il mancato completamento dei collegamenti interni verticali tra il piano terra e primo piano. Quanto occorso integrava - sempre ad avviso dell’attuale ricorrente - una condotta gravemente contraria ai principi di buona fede, sia in fase di stipula, sia in fase di esecuzione del contratto, con conseguente responsabilità per gli investimenti sostenuti dall’impresa per un’attività che non aveva potuto vedere la luce. Veniva da ultimo rappresentata ancora una volta la disponibilità ad un accordo transattivo. Tale sollecitazione però non aveva alcun esito e ne scaturiva ulteriormente la diffida ad accettare la riconsegna del bene in data 7 agosto 2000, poi disattesa.

5. In data 16.12.2019 il Comune di Luserna veniva convenuto innanzi al Tribunale di Trento per la richiesta di accertamento tecnico preventivo, richiesta dichiarata inammissibile con ordinanza RG. 4226/2019 del 27.01.2020, per il difetto di giurisdizione del giudice adito.

6. Infine, veniva depositato il ricorso in epigrafe indicato, con il quale la società Mountain Eagles formula le seguenti domande:

1) accertarsi e dichiararsi preliminarmente l’illegittimità della concessione n. 43 del 26 giugno 2017 per avere il Comune di Luserna allegato all’atto planimetrie non corrispondenti allo stato di fatto, dichiarato la conformità dell’immobile alle regole edilizie e urbanistiche (art. 7) smentita dalla non corrispondenza fra lo stato approvato con Prot. 2836 del 22 novembre 2009 e lo stato dei luoghi (doc. 26), dichiarato che era in corso il cambio di destinazione d’uso (art. 2, mai effettuato).

2) accertarsi e dichiararsi preliminarmente l’infondatezza e l’illegittimità della Nota, Prot. 2875/TU del 23.10.2018 e Nota Prot. 634/UT del 29.03.2019 con la quale il Comune di Luserna ha comunicato a Mountain Eagles S.r.l. l’intervenuta risoluzione, per preteso inadempimento della concessionaria, della concessione n. 43 del 26 giugno 2017 intimata dal Comune di Luserna in persona del Sindaco p.t.;

3) accertarsi e dichiararsi l’inadempimento del Comune di Luserna all’art. 4 concessione n. 43 del 26 giugno 2017;
conseguentemente condannarsi il Comune di Luserna a rimborsare a favore della Mountain Eagles S.r.l. in persona del l.r.p.t. gli investimenti fatti e pari a un totale di € 36.845,56 oltre IVA (il 50% è pari a € 18.422,78 al netto dell’IVA) come da doc. 26 e 27 rimborso da effettuarsi in un’unica soluzione o secondo la decurtazione di cui all’art. 4 nella denegata ipotesi di riconoscimento di canoni a favore del Comune di Luserna, salvo l’ulteriore risarcimento a favore della Mountain Eagles per le somme non oggetto di compensazione ex art. 4 concessione per durata inferiore al quinquennio;

4) accertarsi e dichiararsi l’inadempimento del Comune di Luserna in persona del Sindaco p.t. agli obblighi derivanti dalla Concessione n. 43 del 26 giugno 2017 e per l’effetto condannarsi il Comune di Luserna a risarcire a favore di Mountain Eagles S.r.l. in persona del l.r.p.t. la somma di 18.422,78 al netto di IVA al 22% (doc. 27) oltre a € 79.508,69 come da fatture 28-29-30-31-32, rimborso della cauzione pari a € 2.500,00 e della tassa di registro pari a € 2.040,00 anticipata per 10 anni (doc.1), o la somma minore e maggiore che sarà ritenuta di giustizia all’esito del giudizio anche in seguito all’espletamento di idonea CTU, salva la compensazione nella denegata ipotesi di riconoscimento di eventuali somme a favore del Comune di Luserna;

5) accertarsi e dichiararsi l’intervenuta risoluzione della concessione di cui trattasi, per fatto e colpa esclusivi del Comune di Luserna in persona del Sindaco pro tempore, per i motivi esposti in narrativa;

6) disporsi l’annullamento di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento lesivo degli interessi di Mountain Eagles S.r.l. ivi compresa la Relazione di sopralluogo del Tecnico Comunale eseguito il 23 settembre 2020 (Nota Prot. 2283 del 14 settembre 2020) e conseguenti provvedimenti, allo stato non a conoscenza della parte ricorrente;

7) spese e competenze rifuse, come per generale norma” .

A supporto delle suesposte domande, oltre alla dettagliata ricostruzione in fatto, la parte ricorrente deduce di aver sospeso il pagamento dei canoni solo dopo aver appreso della mancanza di agibilità del locale oggetto di concessione, avendo svolto in buona fede le opere all’interno dei locali confidando nella regolarità dei medesimi. Di ciò è prova nella corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione comunale, nella quale il concessionario chiede - reiteratamente - il certificato di agibilità per poter svolgere le pratiche di omologazione del prodotto e avviare la produzione. Lo stesso Comune di Luserna all’atto di concessione n. 43 del 26.06.2017 ha allegato delle planimetrie dalle quali risulta che l’immobile oggetto di concessione è dotato di scale di collegamento fra il piano terra e il primo piano, nonché di una parete divisoria all’interno di quest’ultimo: opere in realtà inesistenti. Il Comune ha dichiarato all’articolo 7 del contratto che l’immobile era in regola con le norme urbanistiche ed edilizie e, tenuto conto anche della planimetria allegata al contratto, la ricorrente non aveva avuto alcun dubbio. La società Mountain Eagles, solo dopo essersi impegnata finanziariamente, ha scoperto che l’immobile non era dotato di agibilità, non era nemmeno in regola con le norme urbanistiche e catastali, in quanto ciò che è riportato nelle mappe catastali e nel progetto approvato, non corrispondeva allo stato dei luoghi. Inoltre, il Comune di Luserna si è impegnato ad effettuare il cambio di destinazione d’uso del bene immobile da magazzino a laboratorio, ma tale adempimento non è stato mai attuato, impedendo di fatto l’inizio dell’attività produttiva. Tutto ciò è confermato dalla relazione dell’architetto Stefano G, prodotta sub doc. 26, e comprovato anche dalla relazione dell’arch. Cristiani di IPSAI - doc.

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