TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-07-01, n. 202007387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-07-01, n. 202007387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007387
Data del deposito : 1 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2020

N. 07387/2020 REG.PROV.COLL.

N. 10654/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10654 del 2013, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-elettivamente domiciliato in Roma, viale Medaglie d’Oro n. 266 presso lo studio dell’avv. Angelo Fiore Tartaglia che lo rappresenta e difende nel presente giudizio



contro

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante Generale p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;



per l'annullamento

dei seguenti atti:

- provvedimento dell’08/07/13 con cui il Comandante interregionale dell’Italia nord occidentale della Guardia di finanza ha disposto, nei confronti del ricorrente, la sanzione della perdita del grado per rimozione a decorrere dal 31/05/06;

- foglio n. 446174/12 del 10/12/12 con cui il Comandante regionale del Piemonte della Guardia di finanza ha ordinato l’inchiesta formale nei confronti del ricorrente;

- determinazione n. 2841 dell’11/02/05 con cui il Comandante regionale del Piemonte della Guardia di finanza ha disposto la sospensione precauzionale dall’impiego a decorrere dal 21/01/05;

- determinazione n. 7290 del 31/03/05 con cui il Comandante del Nucleo regionale di Polizia tributaria del Piemonte ha disposto la riammissione in servizio del ricorrente;

- provvedimento con cui il Comandante in Seconda della Guardia di finanza ha disposto la sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo discrezionale, a decorrere dal 26/01/06;

- determinazione n. 25303 del 10/07/06 del Comandante regionale del Piemonte;

- atto prot. n. 0133620/13 del 23/04/13 con cui la Guardia di finanza ha nominato il difensore d’ufficio del ricorrente;

- atto con cui l’Ufficiale inquirente ha proposto il deferimento alla Commissione di disciplina;

- foglio n. 7315/13 del 09/01/13 con cui l’Ufficiale inquirente ha contestato gli addebiti;

- atto prot. n. 0061481/13 del 20/02/13 con cui la Guardia di finanza ha notificato la contestazione degli addebiti;

- determinazione n. 97111/13 del 21/03/13 con cui il Comandante regionale ha deferito l’incolpato alla Commissione di disciplina;

- verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato dalla Commissione di disciplina il 13/05/13 e tutti gli altri atti del procedimento disciplinare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi dell’art. 84 comma 5 d. l. n. 18/2020, come modificato dal d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 17/10/13 e depositato il 13/11/13 -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dell’08/07/13, con cui il Comandante interregionale dell’Italia nord occidentale della Guardia di finanza ha disposto, nei suoi confronti, la perdita del grado per rimozione a decorrere dal 31/05/06, il foglio n. 446174/12 del 10/12/12, con cui il Comandante regionale del Piemonte della Guardia di finanza ha ordinato l’inchiesta formale, la determinazione n. 2841 dell’11/02/05, con cui il Comandante regionale ha disposto la sospensione precauzionale dall’impiego a decorrere dal 21/01/05, la determinazione n. 7290 del 31/03/05, con cui il Comandante del Nucleo regionale di Polizia tributaria ha disposto la riammissione in servizio del ricorrente, il provvedimento con cui il Comandante in Seconda della Guardia di finanza ha disposto la sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo discrezionale, a decorrere dal 26/01/06, la determinazione n. 25303 del 10/07/06 del Comandante regionale, l’atto prot. n. 0133620/13 del 23/04/13, con cui la Guardia di finanza ha nominato il difensore d’ufficio, l’atto con cui l’Ufficiale inquirente ha proposto il deferimento alla Commissione di disciplina, il foglio n. 7315/13 del 09/01/13, con cui l’Ufficiale inquirente ha contestato gli addebiti, l’atto prot. n. 0061481/13 del 20/02/13, con cui la Guardia di finanza ha notificato la contestazione degli addebiti, la determinazione n. 97111/13 del 21/03/13, con cui il Comandante regionale ha deferito l’incolpato alla Commissione di disciplina, il verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato dalla Commissione di disciplina il 13/05/13 e tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di finanza, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 27/11/13, hanno chiesto la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 16/06/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

-OMISSIS- -OMISSIS-, Maresciallo Capo della Guardia di finanza in congedo per infermità dal 31/05/06, impugna il provvedimento dell’08/07/13, con cui il Comandante interregionale dell’Italia nord occidentale della Guardia di finanza ha disposto, nei suoi confronti, la perdita del grado per rimozione a decorrere dal 31/05/06, il foglio n. 446174/12 del 10/12/12, con cui il Comandante regionale del Piemonte della Guardia di finanza ha ordinato l’inchiesta formale, la determinazione n. 2841 dell’11/02/05, con cui il Comandante regionale ha disposto la sospensione precauzionale dall’impiego a decorrere dal 21/01/05, la determinazione n. 7290 del 31/03/05, con cui il Comandante del Nucleo regionale di Polizia tributaria ha disposto la riammissione in servizio del ricorrente, il provvedimento, con cui il Comandante in Seconda della Guardia di finanza ha disposto la sospensione precauzionale dall’impiego, a titolo discrezionale, a decorrere dal 26/01/06, la determinazione n. 25303 del 10/07/06 del Comandante regionale, l’atto prot. n. 0133620/13 del 23/04/13, con cui la Guardia di finanza ha nominato il difensore d’ufficio, l’atto con cui l’Ufficiale inquirente ha proposto il deferimento alla Commissione di disciplina, il foglio n. 7315/13 del 09/01/13, con cui l’Ufficiale inquirente ha contestato gli addebiti, l’atto prot. n. 0061481/13 del 20/02/13, con cui la Guardia di finanza ha notificato la contestazione degli addebiti, la determinazione n. 97111/13 del 21/03/13, con cui il Comandante regionale ha deferito l’incolpato alla Commissione di disciplina, il verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato dalla Commissione di disciplina il 13/05/13 e tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.

In via pregiudiziale, il Tribunale ritiene di dovere esaminare l’eccezione, sollevata nella memoria depositata il 02/01/14, con cui la difesa erariale ha prospettato l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Piemonte in relazione alla sede di servizio del ricorrente.

L’eccezione è infondata.

Secondo l’art. 13 comma 2 d. lgs. n. 104/2010 “per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”.

La disposizione in esame, però, non è applicabile alla fattispecie in quanto alla data di adozione del provvedimento impugnato (08/07/13) il ricorrente non era più in servizio essendo stato posto in congedo assoluto sin dal 31/05/06.

Infatti, l’art. 13 comma 2 d. lgs. n. 104/10, nel richiamare il luogo in cui si trova la “sede di servizio”, presuppone l'attualità del rapporto di lavoro che si svolge in quella sede nel momento in cui sorge la lite, senza possibilità di derogare al foro generale ed ordinario previsto dall’art. 13 comma 1 d. lgs. n. 104/10 per vicende estranee non direttamente riconducibili al regime di tale foro speciale; tale deroga, per altro, non si giustifica nemmeno con l’esigenza di favorire l’accesso alla giustizia amministrativa del dipendente pubblico, venuta meno con la cessazione dal servizio risalente ad alcuni anni prima la proposizione del presente giudizio (in questo senso per una fattispecie similare Cons. Stato ord. n. 2310/15).

Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il gravato provvedimento di rimozione dal grado è stato adottato dalla Guardia di finanza in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale, ivi menzionato, instaurato nei confronti del -OMISSIS-.

All’esito di tale procedimento il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pinerolo in data 13/12/07 ha emesso, in sede di giudizio abbreviato, sentenza di condanna del ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di tentata concussione; la Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 3475 del 29/10/10 ha confermato la sentenza di primo grado e la Corte di Cassazione con sentenza n. 1446 del 19/10/12 ha respinto il ricorso presentato dal -OMISSIS- così determinando il passaggio in giudicato della statuizione di condanna di primo

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