TAR Trento, sez. I, sentenza 2025-01-27, n. 202500013
Sentenza
27 gennaio 2025
Sentenza
27 gennaio 2025
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2025
N. 00013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Massella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comunità della -OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Azzolini e Danilo Cabras, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sitA in Trento, piazza Dante Nr. 15;
per l’annullamento
- del decreto del Presidente della Comunità della -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il non accoglimento del ricorso avverso la mancata ammissione alla graduatoria per la locazione di alloggi a canone sostenibile -OMISSIS-, approvata con la determinazione della Responsabile del Servizio Edilizia abitativa pubblica e agevolata n. -OMISSIS-;
- della determinazione n. -OMISSIS- della Comunità della -OMISSIS-, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la locazione degli alloggi a canone sostenibile;
- della determinazione n. -OMISSIS- della Comunità della -OMISSIS-, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria per la locazione alloggio a canone sostenibile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità della -OMISSIS- e della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. -OMISSIS-, stabiliva nel periodo dal -OMISSIS- il termine di raccolta delle domande per la locazione a canone sostenibile di alloggi di edilizia abitativa pubblica nonché delle domande per la concessione del contributo integrativo sui canoni di locazione di mercato - Edizione 2023, ai sensi della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. recante “ Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) ”.
2. Con nota informativa pubblicata il -OMISSIS- la Comunità della -OMISSIS- (d’ora in poi anche Comunità), delegata alla raccolta per il relativo territorio, rendeva nota l’apertura dei termini per la presentazione delle domande, precisando le modalità nonché i requisiti di ammissione alle provvidenze. In particolare, l’avviso prevedeva, quali “ requisiti per la presentazione della domanda di locazione di alloggio a canone sostenibile ”, tra gli altri: “ f) assenza di condanna, anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall’articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante <Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica>” nonché “ g) assenza di condanna, anche in riferimento ai componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni, nonché per i reati previsti dall’art. 380, comma 2, del codice di procedura penale ”, condizioni rispettivamente corrispondenti all’art. 5, comma 2, lett. c ter) e c quater) della l.p. n. 15 del 2005 come introdotti dalla l.p. n. 5 del 2019, che ogni richiedente doveva dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella compilazione del modulo di domanda messo a disposizione a tale fine.
3. In data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS-, ricorrente nel ricorso in esame, presentava alla Comunità -OMISSIS- la domanda per la locazione di alloggio a canone sostenibile per l'anno -OMISSIS-, rettificata il -OMISSIS-, finalizzata ad ottenere l’assegnazione per sé di un alloggio di edilizia pubblica ai sensi della l.p. 7 novembre 2005, n. 15, omettendo di barrare il campo relativo al possesso dei suindicati requisiti.
4. Con nota del -OMISSIS- la Comunità chiedeva espressamente al signor -OMISSIS- di integrare la domanda presentata con riferimento ai requisiti relativi all’art. 5, comma 2, lett. c ter) e c quater) della l.p. 15 del 2005 ed il ricorrente faceva pervenire nota del -OMISSIS-, precisando di aver a carico condanne ma contestando la conformità alla Costituzione delle citate disposizioni, rifiutandosi di ritirare la propria candidatura e riservandosi di procedere per le vie legali al fine di porre la questione costituzionale in merito.
5. La Comunità della -OMISSIS- procedeva, pertanto, all’accertamento d’ufficio della sussistenza del requisito in capo al ricorrente mediante l’acquisizione del casellario giudiziale in data -OMISSIS-, dal quale si poteva evincere l’esistenza di sentenze di condanna per taluna delle ipotesi di reato contemplate nell’art. 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Quindi, con determina del competente dirigente n. -OMISSIS- disponeva la non ammissione del sign. -OMISSIS- alla graduatoria provvisoria per la locazione di alloggi a canone sostenibile, per la seguente motivazione: “ assenza requisito: rif. art. 5, comma 2, lett. c ter) della L.P. 15/2005 secondo il quale <Può ottenere in locazione gli alloggi di cui al comma 1 il richiedente in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: […] c ter) assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall’articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119> ”, del che dava comunicazione al ricorrente in data -OMISSIS-.
6. Con nota di data -OMISSIS-, integrata in data -OMISSIS-, il ricorrente ribadiva alla Comunità la ritenuta non conformità a Costituzione delle disposizioni di legge provinciale che costituiscono i presupposti del requisito richiesto e, dunque, della sua esclusione dalle graduatorie in argomento, chiedendo espressamente il ritiro in autotutela del provvedimento sfavorevole. Infine, in data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso all’Organo Esecutivo della Comunità della -OMISSIS- avverso la suddetta comunicazione di non ammissione, deducendone l’illegittimità per il seguente motivo di diritto: “ Violazione degli artt. 2, 3, 27 e 117 della Costituzione ”. Tale ricorso veniva rigettato con decreto del Presidente della Comunità della -OMISSIS- n. -OMISSIS-, comunicato al ricorrente il -OMISSIS-, in ragione dell’accertata oggettiva mancanza del requisito ex art. 5, comma 2, lett. c ter) della l.p. 7 novembre 2005, n. 15, e considerata, inoltre, l’incompetenza della Comunità della -OMISSIS- a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
7. Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto di presidenziale di reiezione del ricorso amministrativo avverso la disposta non ammissione nella graduatoria del competente dirigente della Comunità della