TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-28, n. 202217648
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 17648/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09354/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9354 del 2022, proposto da
F C, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero di Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma r.g.n. 50733/2019, n. cronol. 1961/2019, emesso il 16 luglio 2019 e depositato il 7 settembre 2019, avente ad oggetto l’equa riparazione per inosservanza del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge n. 98/2001 (c.d. Legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con cui la ricorrente lamenta l’inottemperanza della sentenza in epigrafe, di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore de “ la somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali ”;
RILEVATO che parte ricorrente chiede, inoltre, il pagamento anche degli ulteriori importi relativi alle spese successive alla formazione del giudicato e necessarie per la proposizione dell’azione esecutiva;
RILEVATO che il Ministero intimato non si è costituito in giudizio;
RILEVATO che, come emerge dalla documentazione versata in atti, ricorrono tutti i presupposti stabiliti all’art. 114 c.p.a., atteso il comprovato passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine relativo alla dichiarazione di cui al comma 1 dell’art. 5 sexies della l. n. 89/2001, che, data la sua natura speciale, assorbe, altresì, quello dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
CONSIDERATO, relativamente alla richiesta di condanna espressa dell’amministrazione resistente al rimborso delle spese successive e dei diritti successivi all’emissione del titolo, che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, l’obbligo di eseguire il giudicato sussista anche con riferimento a tali spese e diritti nei limiti, però, delle attività strettamente necessarie a conseguire il passaggio in giudicato del titolo (registrazione obbligatoria, estrazione di copie, notifica, esame del titolo et similia ma non anche spese e compensi relativi al precetto), rientrando essi automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice;
CONSIDERATO, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del gravame proposto, stante il palese inadempimento del Ministero intimato, che ha peraltro mancato di contestare in qualsivoglia modo la pretesa di parte ricorrente (comportamento valutabile anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguenziale ordine al Ministero della Giustizia di provvedere - nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore - al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze derivanti dalla decisione giurisdizionale indicata in epigrafe, sempre ed a condizione che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta completa ed esaustiva dall’amministrazione intimata;
RITENUTO di dover accogliere, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, la domanda di nomina di un commissario ad acta , individuato nella persona del responsabile dell'Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, su istanza di parte, al pagamento di quanto dovuto, entro il successivo termine di trenta giorni, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, senza diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o dei funzionari;
RITENUTO, infine, che le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vadano poste a carico dell’inadempiente Ministero e liquidate nell’importo indicato in dispositivo.