TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-04-23, n. 201900928
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Pubblicato il 23/04/2019
N. 00928/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01169/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 1998, proposto da:
A A, G G, M M, P M, C P, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
contro
Co.Re.Co. Sezione di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Modica (Rg), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della decisione nr. 3965 numero 507 del 9 ottobre 1997 comunicata il 13 gennaio 1998, con la quale il CORECO di Ragusa ha annullato alla deliberazione della GM di Modica numero 561 del 14 agosto 1997.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Co.Re.Co. Sezione di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2019 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono docenti che espongono di essere stati assunti presso il Comune di Modica a decorrere dall'anno scolastico 1982/1983, per l'espletamento dell'incarico di insegnamento di attività integrative, giusta deliberazione GM numero 2247 del 13 dicembre 1982, di istituzione dei corsi con approvazione del disciplinare di incarico.
Successivamente, l’Amministrazione li confermava per gli anni successivi e, con deliberazione della Giunta Municipale numero 2403 del 14 dicembre 1985, attribuiva loro, quali insegnanti di attività integrative, il trattamento spettante al personale della settima qualifica funzionale ex DPR n 347/1983.
Ad altro personale insegnante di doposcuola (pure contemplato nelle deliberazioni indicate), in ragione della diversità dei requisiti di ammissione al conferimento degli incarichi e della natura dell'attività di espletate (doposcuola presso le scuole primarie), veniva attribuito con la medesima deliberazione il trattamento retributivo funzionale proprio della sesta qualifica funzionale.
I ricorrenti venivano quindi mantenuti in servizio presso il Comune di Modica ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale nr.25/1993, con attribuzione però, inspiegabilmente, del trattamento economico retributivo del personale di sesta qualifica funzionale.
Risultando all'evidenza erronea la suddetta attribuzione, i ricorrenti chiedevano con istanza del 29 aprile 1996, protocollo nr. 625, il riconoscimento del loro diritto all'attribuzione del trattamento economico proprio della settima qualifica a far data dalla decorrenza del mantenimento in servizio.
Il Comune accoglieva l'istanza, dapprima con atto deliberativo della Giunta Comunale di Modica nr.349 del 17 giugno 1997 e quindi con atto deliberativo integrativo nr.561 del 14 agosto 1997, che attribuiva ai ricorrenti la settima qualifica e il conseguente trattamento economico a far data dalla decorrenza del loro mantenimento in servizio ex articolo 57 della LR nr. 25/1993, disposto con deliberazione numero 658 del 25 settembre 1993.
Riferiscono dunque i ricorrenti che la resistente sezione provinciale del CORECO, con la decisione impugnata, annullava la deliberazione numero 561/1997 per violazione del DPR 347/83, articolo 36 comma 1, “omogeneizzazione con le scuole statali”, e dell' allegato A al citato DPR relativamente ai profili e figure professionali ai quali è ascrivibile la settima qualifica funzionale, in quanto, secondo il CORECO, avrebbero potuto essere ricomprese in detta qualifica solamente le funzioni di docenza per l’espletamento delle quali è obbligatoriamente richiesto dalla legge il possesso del diploma di laurea;e inoltre per violazione dell'articolo 188 OREL atteso che, nel corpo della delibera, non si fa espressa menzione della modificazione delle deliberazioni numero 658/93 e 650/93, relative all'assunzione inquadramento nelle qualifiche funzionali dei dipendenti in oggetto nonché, prosegue la difesa dei ricorrenti, “della revoca della deliberazione GM numero 349 del 17 giugno 1997”.
Con il primo motivo di ricorso, lamentano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 1 settembre 1993 nr.25 in relazione al DPR 25 giugno 1983 nr. 347;erroneità nei presupposti.
In base alla disposizione dell'articolo 57 cit., si prevedeva che nelle more della piena applicazione della LR nr. 22/91 gli enti locali dell'isola, inclusi i Comuni, fossero autorizzati a mantenere in servizio o assumere il personale meglio indicato nell'articolo 3 della medesima legge al quale sarebbe stato corrisposto, a decorre dalla introduzione da parte degli enti locali interessati dei provvedimenti formali di inquadramento, il trattamento economico previdenziale assistenziale iniziale stabilito per il personale del ruolo di corrispondente qualifica e profilo professionale negli enti locali.
Orbene, nella fattispecie in esame, ai ricorrenti, anche prima del loro trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 57 citato era già stato riconosciuto ed attribuito, con deliberazione nr. 2403 del 14 dicembre 1985, il trattamento retributivo funzionale spettante al personale della settima qualifica funzionale ex DPR 347/1983, trattamento riconosciuto ed attribuito anche con riferimento agli accordi collettivi di lavoro del personale degli enti locali succedutesi nel tempo.
Nessun dubbio quindi dovrebbe sussistere sul diritto dei ricorrenti a conservare lo stesso trattamento economico già in godimento e della conseguente correttezza delle deliberazioni comunali che lo avevano riconosciuto, dal momento che l’art. 57 citato faceva riferimento espressamente alla possibilità di “mantenere” in servizio il personale interessato (dove il verbo “mantenere” esprime una necessaria continuità con la posizione già esistente).
Precisa la difesa dei ricorrenti che le deliberazioni di attribuzione del trattamento economico ai ricorrenti di cui si discute, già al momento del conferimento dell'incarico ed a quello del prosieguo del trattamento retributivo funzionale nel profilo della settima qualifica funzionale, erano state positivamente riscontrate dall’organo tutorio, come risulta dalla deliberazione di Giunta numero 2403 del 14 dicembre 1985 vistata dalla Commissione provinciale di controllo nella seduta del 4 gennaio 1986.
Tale circostanza avrebbe dovuto impedire all'organo di controllo di ritornare sull'esame della legittimità del inquadramento retributivo funzionale già disposto con atti precedenti.
In proposito richiamano decisioni del TAR di accoglimento di ricorsi avverso atti negativi di controllo similari del CORECO di Ragusa in relazione al deliberazione di inquadramento del Comune di Modica (riferimento sentenze numero 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1828 e 1830 del 1997).
Nel merito, la decisione del Comune di Modica sarebbe perfettamente conforme a legge ed a contratto e quindi non sarebbe in contrasto con il DPR nr. 347/1983, come erroneamente affermato nella delibera impugnata.
Rilevano a questo proposito i ricorrenti che, in sede di prima attribuzione di incarico insegnamento di attività integrative, era stato richiesto dalla resistente amministrazione il possesso di titoli ammissione agli incarichi per supplenze nelle scuole medie ossia – in via ordinaria – il Diploma di Laurea ovvero l’equipollente titolo di ammissione, come dimostrato dall’Amministrazione comunale, agli incarichi di insegnamento nelle scuole medie e legittimamente pertanto veniva disposta l'attribuzione della settima Q.F.
Ai fini della determinazione del trattamento economico del personale mantenuto in servizio ex articolo 57 LR nr. 25/93 e del personale incaricato dello svolgimento di attività integrative, la figura professionale dei “docenti per le cui funzioni si richiede per legge il diploma di laurea” o altro titolo equipollente, è espressamente prevista dalla tabella A del DPR 347/1983, che la richiama proprio quale figura professionale ascritta alla settima qualifica funzionale dell’area culturale.
Invero, a termini del citato DPR 347/1983, nell'ambito dell'area culturale della settima qualifica funzionale, sono comprese le attività inerenti a ricerca, studio, documentazione e progettazione relativa ai servizi presenti nell’area sociale;tra questi, in primo luogo, quella dei servizi di doposcuola, ponendosi le attività di docenza integrativa per le materie come attività ulteriore di maggiore qualificazione.
L’ascrivibilità della suddetta figura professionale troverebbe conferma in giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, nr.191 del 27 aprile 1990).
Nel caso di specie il requisito di ammissione al fine del conferimento dell’incarico di docenza per le attività integrative era ben distinte diverso rispetto a quello proprio dell'incarico di insegnamento del doposcuola, avendo assunto a riferimento l'amministrazione i requisiti di ammissione per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi docenza nelle scuole medie di corrispondenti agli insegnamenti di cui si discute.
Assolutamente improprio risulterebbe quindi il riferimento analogico che il CORECO opera all'ordinamento del personale scolastico alla dipendenza dalle scuole statali, sia sotto il profilo della insussistenza dei presupposti per il ricorso al criterio analogico, essendo espressamente disciplinata la materia dall'articolo 57 della legge regionale 25/1993, sia perché il riferimento normativo al trattamento sopra esaminato corrisponderebbe a quello dei docenti statali.
Con un secondo argomento di ricorso lamentano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 188 dell'ordinamento regionale degli enti locali erroneità nei presupposti, in quanto sarebbe del tutto destituita di fondamento la circostanza rilevato dall'organo di controllo secondo cui non si farebbe espressa menzione nel corpo della delibera della modificazione delle deliberazione di Giunta numero 658/93 e 650/93 relative all'assunzione inquadramento della qualifica funzionale dipendenti in oggetto.
Precisa la difesa dei ricorrenti che tali riferimenti sono nel corpo della deliberazione numero 349 del 17 giugno 97 della quale la liberazione numero 561/97 è atto meramente integrativo e dalla motivazione della quale, in premessa, specificamente si richiamano nel corpo del testo tutte le deliberazioni indicate dell'organo di controllo. La deliberazione annullata dichiaratamente indicava nella motivazione l'intendimento dell'amministrazione di provvedere la modifica delle deliberazioni numero 658 e 659 del 1993.
Conclude per l’accoglimento del gravame e per l’annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituito il CORECO intimato con atto di mera forma.
Nella pubblica udienza del 14 gennaio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nell’odierno giudizio, le parti ricorrenti, inquadrati in ruolo presso l’organico del Comune di Modica ai sensi dell’art. 57 della LR n. 25/1993, si dolgono dell’illegittimità dell’atto di controllo con il quale il CORECO resistente ha annullato la deliberazione della G.M. del Comune di Modica, con la quale era stato loro riconosciuto l’inquadramento nel VII livello retributivo dell’accordo contrattuale del personale degli EELL di cui al DPR 347/1983.
Attesa la risalenza della fattispecie, è bene premettere che, a norma dell’art. 57 della LR 25/1993, per quanto di rilievo, si prevedeva che “ Nelle more della piena applicazione della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, gli enti locali dell'Isola, compresi i Comuni che versano nella condizione di cui all'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono autorizzati a mantenere in servizio o a riassumere il personale indicato all'articolo 3 della medesima legge. ….