TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-10-25, n. 202300965
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2023
N. 00965/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01651/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
-del decreto del Prefetto di Siena Prot. Int. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 30.10.2022, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Siena Cat. -OMISSIS-del -OMISSIS-di rifiuto del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 32 comma 1 d. lgs. 286/1998 con decorrenza dal compimento della maggiore età, domandato dal richiedente previo accertamento dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 10 L. 47/2017 fino al compimento della maggiore età;
-di ogni atto presupposto e segnatamente del decreto del Questore di Siena Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-di rifiuto del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 32 comma 1 d. lgs. 286/1998 con decorrenza dal compimento della maggiore età, domandato dal richiedente previo accertamento dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 10 L. 47/2017 fino al compimento della maggiore età.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS-, entrava ancora minorenne e non accompagnato in territorio Italiano in data 21.08.2021.
Con decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze del -OMISSIS- (n. -OMISSIS-) veniva sottoposto alla tutela di un parente regolarmente soggiornante in Italia.
In data 24.11.2011 l’interessato presentava alla Questura di Siena istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. b), della L. n. 47/2017.
A seguito di contraddittorio procedimentale e richiesta di integrazione documentale, l’interessato produceva, tra l’altro, in data 19.04.2022 il parere (richiesto il 31.01.2022) del Comitato per i minori stranieri (di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 286/1998) con cui lo stesso attesta l’assenza di elementi per valutare positivamente la sussistenza di un percorso di integrazione scolastica o formativa dell’interessato nel breve periodo di permanenza sul territorio italiano durante la minore età. Medio tempore l’interessato, nelle note procedimentali interlocutorie, formulava istanza di conversione della richiesta in permesso di soggiorno in attesa di occupazione ex art. 32, comma 1, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
La Questura di Siena, in ragione della mancanza di elementi utili per una favorevole determinazione in merito alla istanza di soggiorno rigettava, con decreto Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-(notificato il 30.05.2022), l’istanza.
L’interessato proponeva, avverso il provvedimento, ricorso gerarchico. Il Prefetto di Siena, con decreto del -OMISSIS- (Prot. Int. n. -OMISSIS-), notificato il 30.10.2022, rigettava il ricorso motivando la decisione sulla mancanza (sia in sede procedimentale che di gravame) di documenti o elementi che dimostrino il necessario percorso di integrazione del ricorrente in contesti scolastici o lavorativi. Veniva così confermato il provvedimento questorile che rigettava l’istanza di permesso come riformulata ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis del D.Lgs. n. 286/1998.
2. Avverso i citati provvedimenti l’interessato ha notificato ricorso (il 12.12.2022), ritualmente depositato avanti la segreteria di questo Tribunale, con cui lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 22.12.2022), con atto di mero stile integrato, a seguito di ordinanza istruttoria di questo Tribunale, con una memoria della Questura di Siena e documentazione (il 12.01.2023).
In data 3.01.2023 il ricorrente ha depositato memoria; il 15.02.2023 ha depositato memoria di replica ed il 20.09.2023 ulteriore memoria, con documenti allegati, che però risulta tardiva.
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, con ordinanza -OMISSIS-, riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS- in ragione del pericolo derivante, per il ricorrente, dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla udienza del 21.09.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in plurime doglianze, si lamenta violazione degli artt. 5, comma 5, 31, 32 comma 1 e comma 1 bis del D. Lgs. 286/1998, dell’art. 10 comma 1 lett. b) della L. 47/2017, dell’art. 9, comma 4, della L. 184/1983 nonché dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 1199/1971 e dell’art. 10 bis della L. 241/1990; eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto dei presupposti e carenza di istruttoria.
Il provvedimento questorile del 4.04.2022 (notificato il 30.05.2023) non avrebbe tenuto in debito conto delle sopravvenienze istruttorie (in particolare del parere del Comitato per i minori stranieri) e delle osservazioni del ricorrente (richiesta di conversione del permesso ai sensi dell’art. 32, comma 1bis del D.Lgs. n. 286/1998 ed irrilevanza del parere citato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno) comunicate, in ultimo, in data 19.04.2022 (cfr. doc. n. 22, allegato al ricorso). Il ricorrente sostiene che tale difetto di istruttoria sarebbe ulteriormente aggravato dal fatto che, alla data del 19.04.2022, il procedimento non poteva dirsi concluso essendo stato notificato il provvedimento solo il 30.05.2023. Sussisterebbe, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998, un preciso onere di integrazione istruttoria in capo all’amministrazione anche dopo l’emanazione del provvedimento e prima della sua notifica (nonché in sede di ricorso gerarchico). Entrambi i provvedimenti, di conseguenza, sarebbero illegittimi anche per l’assenza di puntuali controdeduzioni sulle singole osservazioni presentate, in lamentata violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990.
Le valutazioni in ordine al mancato inserimento lavorativo sarebbero poi illegittime giacché alcun contratto di lavoro sarebbe potuto intervenire in assenza del permesso di soggiorno. Il provvedimento prefettizio, inoltre, sarebbe illegittimo anche nella misura in cui, accertata la mancata emanazione del permesso per motivi di famiglia e il parere del comitato per i minori stranieri (che attesta l’insufficienza degli elementi da cui desumere l’integrazione sociale del minore), non avrebbe: a) considerato gli elementi istruttori comunicati in sede procedimentale e di ricorso (in particolare: l’esistenza di stabili rapporti familiari di convivenza con il cugino legato da vincolo di parentela entro il quarto grado; la mancanza di pericolosità sociale denotata dall’assenza di precedenti penali, carichi pendenti e segnalazioni di p.g., l’offerta di impiego, datata 14.09.2022, come operaio edile con contratto di 8 ore giornaliere dalla -OMISSIS-con sede in Colle Val d’Elsa, cfr. doc. n. 25 allegato al ricorso); b) compiuto una autonoma istruttoria (sostenendo che gli oneri di allegazione e probatori sarebbero posti solo in capo alla parte ricorrente).
Il ricorrente sostiene inoltre, su un diverso piano, di aver avuto diritto al permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. b) della L. n. 47/2017 (stante la sussistenza dell’unico requisito richiesto dalla