TAR Veneto, sez. III, sentenza 18/07/2003, n. 3808

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Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia aventi ad oggetto le delibere generali adottate da un comune relativamente alla determinazione delle tariffe del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, mentre rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia in ordine all'iscrizione a ruolo e alla correttezza dell'individuazione e qualificazione dei presupposti delle relative obbligazioni. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Rientra nella competenza del Consiglio comunale la controversia in ordine alla determinazione e all'aggiornamento della tariffa della tassa raccolta rifiuti solidi urbani. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Veneto, sez. III, sentenza 18/07/2003, n. 3808
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per il Veneto
Numero : 3808
Data del deposito : 18 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

 FATTO
I ricorrenti sono tutti gestori di attivita' commerciali in comune di
Padova.
Per il tramite delle impugnate delibere il comune di Padova ha inteso
adeguarsi al mutato sistema introdotto dal legislatore statale (c.d. Decreto
"Ronchi") per la gestione dei rifiuti urbani.
Con delibera di C.C. nr. 129 del 4.12.01 il comune di PADOVA approvava il
nuovo regolamento relativo alla gestione dei rifiuti urbani.
Con successiva delibera di G.M. n. 920 del 17.12.02 disponeva
l'introduzione del servizio di raccolta differenziata e, conseguentemente,
approvava il nuovo contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani
da parte di xxx SpA.
Con delibera C.C. nr. 138 del 20.12.01 il Comune di PADOVA si disponeva
all'approvazione il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
dava atto che, con decorrenza
dall'1.1.2002 si sarebbe applicata, in sostituzione della TARSU, la tariffa
di cui al decreto Ronchi (T.I.A), precisando che con successivo
provvedimento di competenza dello stesso consiglio si sarebbe approvato il
piano finanziario dei costi del servizio, nonche' i criteri di riparto dei
costi stessi tra le categorie di utenza, mediante applicazione della
tariffa;
dichiarava, infine, l'intervenuta abrogazione del regolamento TARSU.
Con delibera C.C. nr. 16 del 15.02.02 il Comune di PADOVA approvava il
piano finanziario predisposto da xxx spa, con il quale si evidenziavano i
costi delle varie componenti del servizio di gestione rifiuti sul territorio
del comune;
conseguentemente, l'amministrazione comunale dava atto che il
costo complessivo del servizio sarebbe stato pari ad Euro 28.017.786,78
oltre al 10% di IVA, alla quale si doveva aggiungere un'addizionale
provinciale del 5%.
Con delibera di G.M. n. 119 del 22.02.02 la Giunta Municipale approvava le
tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2002 cosi' come
indicato nei prospetti allegati alla delibera medesima.
Per effetto delle suddette deliberazioni, il quantum dovuto dai singoli
appartenenti alle categorie commerciali del comune di Padova e titolari di
utenze non domestiche ha subito aumenti quantificabili in importi variabili
fra il 50% ed il 128% rispetto alla TARSU dell'anno precedente.
Cio' premesso, apparendo i suddetti aumenti non giustificati o
giustificabili, i ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe.
Preliminarmente, gli istanti ricostruiscono il complesso normativo di
riferimento come segue:
L'art. 49 del D.Lg.

5.2.97 n. 22 prevede la soppressione della previgente
Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti (TARSU) e la sua sostituzione con la
Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.), la quale e' destinata a coprire i costi
sostenuti dai Comuni per il pubblico servizio di gestione dei rifiuti (comma
1).
Il sistema tariffario dovra' essere avviato entro il 1.1.2003 per i comuni
che nel 1999 hanno raggiunto un tasso di copertura del costo del servizio
superiore all'85%, e Padova rientra tra questi (cfr. art. 33, comma 2 L.
23.12.99 n. 488
c.d. "Finanziaria 2000" che ha modificato i termini
previgenti introdotti dal DPR 27.04.99 nr. 158). E' tuttavia fatta salva la
possibilita' che, in via sperimentale, i Comuni abbiano a deliberare
l'applicazione della tariffa prima del termine citato (art. 49 comma 1 bis)
La Tariffa (T.I.A.) si applica a "chiunque occupi o conduca locali o aree
scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle aree del territorio
comunale" (art. 49 comma 3) e si compone di una quota fissa "determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in
particolare agli investimenti per le opere e i relativi ammortamenti", e da
una quota variabile "rapportata alle quantita' dei rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione", in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
(art. 49 comma 3).
La tariffa sara' "determinata dagli enti locali", sulla base della c.d.
tariffa di riferimento ed in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio (comma 8), e sara' "applicata dai soggetti gestori" nel
rispetto della Convenzione e del relativo Disciplinare che regoleranno i
rapporti degli stessi coi Comuni (comma 9).
Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con le altre autorita' ivi
indicate, dovra' elaborare "un metodo normalizzato" per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento "articolata per
fasce di utenza e territoriali", tuttavia prevedendo disposizioni
transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e
della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei
costi del servizio (comma 5).
In attuazione a quest'ultimo comma, e' stato approvato con D.P.R. 27.4.99
n. 158 di concerto fra Ministro dell'ambiente, dell'industria e sentita la
Conferenza Permanente dei rapporti tra stato e regioni, il "Regolamento
recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
Da tutto cio' ne viene che la T.I.A. viene determinata ai sensi dell'art.
3 DPR 158/99 in ragione della tariffa di riferimento calcolata con il metodo
normalizzato avendo a riguardo il piano finanziario degli interventi
approvato dal singolo comune e come obiettivo il miglioramento della
produttivita', della qualita' del servizio fornito e del tasso di
inflazione, cosi' da pervenire all'integrale dei costi di gestione ed
investimento del servizio e da garantire, altresi', un'adeguata
remunerazione del capitale investito.
I ricorrenti sono pregiudicati dal provvedimento finale del procedimento
amministrativo che conduce alla determinazione della tariffa, ossia dal
provvedimento con cui vengono definite le tariffe, il quale si sostanzia
nella delibera giuntale 119/2002, pubblicata fino a tutto il 08.03.02.
Pertanto, costituendo sia la delibera di approvazione del regolamento di
gestione, sia quella di approvazione del regolamento di tariffa, sia quella
di approvazione del piano finanziario, nonche' quella di approvazione della
convenzione con l'xxx, altrettante fasi del procedimento che conduce al
provvedimento finale di determinazione della T.I.A, le stesse vengono
contestualmente impugnate con l'atto finale del procedimento amministrativo,
ossia la delibera di G.M. 119/02 di cui si e' detto.
Peraltro, quand'anche non si volesse considerarli come atti di un'unica
sequela procedimentale, ritengono i ricorrenti che il termine di decadenza
per impugnare la deliberazione con cui la p.a. stabilisce le tariffe per il
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non decorre dal giorno
della sua pubblicazione, avendo la stessa natura regolamentare, ma dal
momento in cui questa comincia a trovare applicazione, e, in particolare,
dal momento in cui gli interessati ne hanno avuto conoscenza, ossia, nella
specie, a seguito della notificazione delle fatture xxx SpA, applicative
della tariffa.
I ricorrenti, tuttavia, hanno altresi' impugnato gli atti prodromici
dell'atto determinativo della tariffa - ossia gli atti indicati in proemio
sub nn. 1-2-3) - come provvedimenti singolarmente incidenti sulla sfera
giuridica dei ricorrenti a mezzo di ricorso straordinario al Capo dello
Stato, tempestivamente notificato all'Amministrazione resistente.
Cio' premesso deducono:
In ordine a tutti gli atti del procedimento di approvazione della tariffa:

1. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 49 COMMA V MOD. ART. 1 COMMA 27 L. 426/98 -
ART. 49 COMMA 10) - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA -
INVERSIONE DEGLI ATTI PROCEDIMENTALI L'integrale copertura dei costi del
servizio sara' obbligatoria per il comune di PADOVA - il quale nel 1999
copriva i costi del servizio in misura superiore all'85% - solo a partire
dal gennaio 2003.
E' tuttavia fatta salva la possibilita' per i comuni - come detto - di
introdurre in via sperimentale ed anticipata l'applicazione della tariffa.
L'introduzione della tariffa, peraltro, non puo' prescindere dal principio
dell'art. 49 comma V D.lgs 22/97 (cosi' come modificato dall'art. 1 comma 27
L. 426/98
), per il quale l'applicazione del metodo normalizzato e della
tariffa ed il raggiungimento dell'integrale copertura dei costi deve essere
"graduale", ossia realizzato per gradi in relazione a determinate scadenze.
Il principio e' ribadito dall'art. 49 comma 10 d.lgs 22/97 il quale
espressamente prevede "e' altresi' assicurata la gradualita' degli
adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto".
Cio' non puo' significare che, se e' possibile l'introduzione anticipata
della tariffa prima del gennaio 2003, non e' detto che il sistema tariffario
cosi' anticipato debba andare ad integrale copertura dei costi, ove questo
importi un eccessivo aggravio per gli utenti.
Cio' all'evidenza, si riflette sull'ordine logico-temporale di adozione
degli atti impugnati.
Il comune di Padova, avrebbe adottato il passaggio anticipato da tassa a
tariffa, prima di avere contezza dell'esatto ammontare della tariffa che di
fatto sarebbe gravata sulle tasche dei singoli utenti: invero, ha dapprima
deliberato sostanzialmente "al buio" l'introduzione della tariffa (delibera
CC 138/01);
solo successivamente ha approvato il piano finanziario,
presupposto indefettibile per la quantificazione della tariffa (delibera CC
16/02);
ed infine ha determinato in concreto la tariffa (delibera G.M.
119/02).
La scansione logico-temporale dei provvedimenti, invece, sarebbe dovuta
essere diversa, ossia: la preventiva approvazione del piano finanziario;
in
esito a questo, la determinazione della tariffa in concreto necessaria per
la totale copertura dei costi del servizio;
infine, l'approvazione o meno
del passaggio da tassa a tariffa, con i necessari temperamenti ed in
ossequio al principio di gradualita'.
In buona sostanza, il passaggio anticipato ed in via sperimentale, da
tassa a tariffa non poteva prescindere da un'adeguata
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