TAR Bologna, sez. II, sentenza 2019-10-30, n. 201900836
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Pubblicato il 30/10/2019
N. 00836/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2019, proposto da
Galotti S.p.A., Galaxy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati F G, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F G in Belogna, via Altabella n. 3;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A L, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A L in Bologna, piazza Maggiore 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, n. 115 del 5/02/2019, che ha accolto il ricorso proposto dalle società GALOTTI S.p.A. e GALAXY S.r.l. “per l'accertamento dell'obbligo di provvedere del Comune di Bologna rispetto all'istanza trasmessa dalle Società in data 25.10.2017, “finalizzata all'inserimento in POC della porzione dell'Ambito n. 148-Savena denominata “sub Ambito Savena Est”, ovvero per l'autorizzazione alla presentazione di un POC di iniziativa privata o di strumento analogo ed equivalente e registrata al protocollo PEC il 17.10.2017 – P.G. n. 391117/2017”, nonché, laddove occorre possa, per l'accertamento della nullità/illegittimità - della nota P.G. n. 196898 del 30/04/2019, a firma dell'Arch. Francesco Evangelisti, Direttore della Direzione Settori Piani e Progetti Urbanistici - Dipartimento urbanistica, casa e ambiente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
-rilevato che con il ricorso in oggetto le società ricorrenti agiscono in giudizio per le finalità già indicate in epigrafe variamente argomentando al riguardo, mentre il Comune resistente controdeduce nel merito del ricorso chiedendone il rigetto;
-rilevato che il ricorso è – ad avviso del Collegio – manifestamente fondato in quanto:
a)la sentenza da ottemperare prescrive ripetutamente la necessarietà che il Comune convenuto emetta un provvedimento espresso in risposta all’istanza presentata dalle società ricorrenti (in particolare, v. pag. 3 ultimo periodo, pag. 4, secondo periodo);
b)la nota 30.4.2019 del Direttore della direzione Settori Piani e Progetti Urbanistici del Dipartimento urbanistica, casa e ambiente del Comune di Bologna non ha palesemente né i caratteri formali né la connotazione sostanziale di un atto a contenuto e valenza provvedimentali, ma costituisce una mera comunicazione epistolare di tipo interlocutorio;
-rilevato che il ricorso deve essere conseguentemente accolto e che pertanto il Comune convenuto ha l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza in oggetto con l’adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore nominandosi sin d’ora quale Commissario ad acta -nel caso di eventuale, ulteriore inadempienza da parte del Comune convenuto- il Sindaco del Comune di Ferrara (con facoltà di sub-delega ad un funzionario competente in materia del medesimo Ufficio) affinché provveda all’esecuzione conforme della sentenza di cui in epigrafe entro il successivo termine di novanta giorni;
-rilevato che gli onorari di giudizio seguono -come di norma- la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo avuto riguardo al parametro di riferimento della minima complessità della controversia;
-rilevato infine che appare opportuno comunicare copia della presente sentenza, della sentenza di ottemperanza, del ricorso e delle memorie delle parti, nonché della nota impugnata alla Procura regionale presso la Delegazione dell’Emilia-Romagna della Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza.