TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 2022-03-18, n. 202200423

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 2022-03-18, n. 202200423
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200423
Data del deposito : 18 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2022

N. 01346/2019 REG.RIC.

N. 00423/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01346/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2019, proposto da


D M A, rappresentato e difeso dagli Avvocati G A M e C V, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo della Corte d’Appello di Lecce - Sezione Promiscua del 15 maggio 2018 (proc. n. 118/2018 R.V.G.), depositato in Cancelleria in data 16 maggio 2018, munito di formula esecutiva in data 24 maggio 2018, notificato in forma esecutiva in data 14 giugno 2018.


Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la sentenza di ottemperanza della Prima Sezione di questo T.A.R. n. 896 dell’11 giugno 2021;

Vista l’istanza di parte ricorrente, depositata in giudizio in data 16 novembre 2021;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come da verbale;


FATTO E DIRITTO

1. - In data 16 novembre 2021, parte ricorrente, premesso, in particolare, che:

<<… Con sentenza n. 896/2021, pubblicata in data 11.06.2021 ed in pari data ritualmente comunicata via pec dalla Segreteria della competente Sezione, il Collegio, in accoglimento del ricorso, ha così statuito: ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione in favore di parte ricorrente al decreto azionato “entro sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza”;
nel caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale Commissario ad acta il Dirigente responsabile p.t. dell’Ufficio I Direzione Centrale degli Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, o suo delegato, che provvederà all’espletamento dell’incarico “nell’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente”.

…E’ decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza del Tar Lecce n. 896/2021, senza che l’Amministrazione abbia provveduto a dare esecuzione al decreto azionato.

…Parte ricorrente, quindi, ad integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui in sentenza, ha provveduto a comunicare al Commissario ad acta nominato l’inottemperanza con nota pec del 13.09.2021;

Ciò nonostante, quest’ultimo è rimasto totalmente inerte, non avendo, ad oggi, ancora provveduto a dare esecuzione al giudicato, adottando i dovuti provvedimenti satisfattivi delle ragioni creditorie del ricorrente >>;

- ha chiesto che questo Tribunale voglia:

- accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento e/o comunque l’inerzia del Commissario ad acta nominato;

- diffidare lo stesso (o l’Ufficio delegato) a provvedere in tempi celeri, fornendo, se necessario, le opportune indicazioni per la corretta esecuzione del giudicato;

- se del caso, sostituire, ove occorra, il Commissario ad acta nominato;

- con vittoria di compensi di lite del presente incidente di esecuzione, con distrazione”.

All’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione (incidente di esecuzione).

2. - La Sezione rileva che in altri analoghi giudizi il Commissario ad acta , nominato nel Dirigente Responsabile pro tempore dell’Ufficio I - Direzione Centrale degli Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, ha posto in evidenza le difficoltà organizzative in cui si trova ad operare il proprio Ufficio e ha segnalato, inoltre, che le figure apicali cui può essere utilmente delegata la concreta designazione del nominativo del Commissario - in modo da favorire una migliore distribuzione del lavoro -, comunque di nomina T.A.R., possono individuarsi nei Capi Dipartimento (e, in particolare, nel Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia e nel Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi).

Pertanto, il Collegio ritiene di nominare quale Commissario ad acta , in sostituzione del precedente e senza oneri per la finanza pubblica (onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti), il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato;
misura che tutela l’interesse della parte ricorrente.

E’ fissato il termine di ulteriori 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di questa ordinanza per l’espletamento dell’incarico assegnato.

3. - Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite della presente fase (incidente di esecuzione), considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso è venuto a trovarsi (si veda, tra le ultime, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 9 ottobre 2019, n. 6892, secondo cui “ Il T.A.R. può… anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”;
e, inoltre, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima - quater , 20 marzo 2019, n. 3685;
T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima, 7 febbraio 2019, n. 1616).

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