TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2023-12-18, n. 202319082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2023-12-18, n. 202319082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319082
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 19082/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13311/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13311 del 2023, proposto da -OMISSIS-i, rappresentato e difeso dall'avvocato V Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie Ansf, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione copia, agli atti e ai documenti amministrativi richiesti con istanza di accesso del 05/07/2023;

nonché per la conseguente condanna

dell'Amministrazione all'ostensione degli atti e dei documenti richiesti;

nonché, ove per quanto occorrer possa, per annullamento

- del provvedimento di “Irricevibilità” del 1° agosto 2023 dell'istanza di accesso agli atti amministrativi;

- di ogni altro atto o regolamento interno (implicitamente richiamato), presupposto, connesso o consequenziale ove preclusivo all'accoglimento della domanda di accesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ANSFISA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Il ricorrente è dipendente dell’ANSFISA - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali.

2. In data il 10.2.2023 l’Agenzia ha avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, avente alla base una relazione investigativa demandata a un ufficiale della Guardia di Finanza in servizio presso l’Agenzia e dichiarazioni raccolte presso alcuni colleghi/e di lavoro.

3. Con nota del 23.3.2023 ANSFISA ha, peraltro, adottato provvedimento di archiviazione del suddetto procedimento.

4. Rileva il ricorrente che da quanto si apprende dagli atti dell'ANSFISA, risulterebbe palese e pacifico che l'avvio del procedimento disciplinare si sia basato su alcune dichiarazioni rilasciate da dipendenti dell'Ente ed anche presenti nella relazione investigativa. Tali dichiarazioni, tuttavia, permangono ignote.

5. Ciò ha indotto l’odierno ricorrente a formulare alla ANSFISA istanza ex L. n. 241/90 onde dare evidenza ai contenuti specifici di tale materiale utilizzato a supporto dell’istruttoria avviata nei propri confronti. La conoscenza di tale materiale probatorio e/o investigativo sarebbe imprescindibile al fine di comprendere sulla scorta di quali elementi accusatori è stato dato corso all’iter contestativo e, correlativamente, al fine di esercitare il più esaustivo diritto di difesa e di tutela.

6. Ritiene il ricorrente di aver diritto ad una informazione qualificata ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, pur nei limiti precisati dalla legge, ciò che ha fatto scaturire una attività inquisitoria così invasiva che a titolo diretto e/o indiretto comunque lo hanno riguardato. Oltre ad un interesse di natura personale (soggettiva), sussisterebbe anche l’interesse finalizzato a contrastare presunte irregolarità o, comunque, fenomeni contrari al buon andamento della P.A.: il tutto nell’espletamento dell’esercizio delle forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche, sia per perseguire eventuali illeciti o soprusi di soggetti terzi.

7. L’archiviazione del procedimento disciplinare (evocata come assorbente dalla Amministrazione resistente al fine di denegare l’ostensione) non precluderebbe affatto il diritto dell’odierno ricorrente di aver accesso al documento amministrativo qualora lo stesso contenga notizie e dati che attengono alla situazione giuridica tutelata.

8. Nella fattispecie in esame l'interesse diretto, concreto ed attuale è connotato dal rilievo che durante la pendenza del procedimento ad oggi archiviato, al ricorrente sarebbe stata preclusa la possibilità di poter partecipare a svariate possibilità lavorative, tra cui principalmente poter inviare la domanda per il Concorso Nazionale SNA per Dirigenti, come pure per posizione dirigenziale anche da funzionario presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove, a far data dal 21.12.2022, è in assegnazione temporanea.

9. Con provvedimento di “Irricevibilità” dell’istanza di accesso agli atti amministrativi del 5.7.2023, l’Agenzia ha rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente, sul presupposto che nel caso di specie è intervenuta l’archiviazione della procedura disciplinare, e che pertanto non vi sarebbe stato alcun pregiudizio alla sfera giuridica del ricorrente.

10. Avverso la predetta determinazione è stato proposto il presente ricorso, affidato a due motivi.

11. Con il primo motivo si deduce “ Violazione degli art. 21 e ss. della legge n. 241 del 1990 in materia di accesso documentale ”. Il diniego all’accesso non troverebbe non troverebbe alcuna rispondenza nelle statuizioni contenute nel comma 6 dell’art. 24 della succitata legge 241/90, mentre nella fattispecie sussisterebbero tutti i presupposti per riconoscere il diritto all’accesso documentale. Il ricorrente sarebbe titolare di una posizione giuridica qualificata e avrebbe, altresì, specificamente indicato i documenti richiesti.

12. Con il secondo motivo si contesta “ Violazione dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di accesso civico ”. La domanda sarebbe stata proposta anche per contrastare “ irregolarità o comunque fenomeni contrarti al buon andamento della p.a. ”. Con riferimento alla legittimazione attiva, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che la legittimazione all’accesso civico spetta a chiunque, mentre, on riferimento ai limiti, essi sono espressamente previsti dall’art.

5-bis dello stesso decreto, che cita, tra l’altro, il diritto alla riservatezza. Nel bilanciamento degli interessi prevarrebbe il diritto all’informazione, che recederebbe soltanto quando l’ostensione può cagionare un danno concreto (c.d. harm test) alla riservatezza.

13. Nella fattispecie in esame, ricorrerebbero i presupposti per riconoscere il diritto all’accesso civico. Il ricorrente sarebbe titolare di un diritto fondamentale all’ostensione di sapere e conoscere con quali mezzi e modalità ANSFISA sia giunta a recapitargli e contestargli accuse gravissime e finanche infamanti, né potrebbe ritenersi che tale diritto sia stato esercitato in maniera abusiva in quanto sono state specificamente indicate le ragioni della richiesta e i soggetti a cui la documentazione si riferisce.

14. Per quanto attiene ai limiti, l’accesso non sarebbe in grado di arrecare alcun danno alla riservatezza ad alcun controinteressato e, pertanto, nel bilanciamento dovrebbe essere data tutela all’accesso civico.

15. Si è costituita l’ANSFISA, rilevando che nel caso di specie emergerebbe dagli atti la totale carenza di un interesse difensivo concreto ed attuale. L’accesso difensivo sarebbe consentito a condizione che la parte dimostri la necessità (o, quando sussistano fatti coperti da segretezza, la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento in presenza di un «nesso di strumentalità», tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica «finale», da accertare mediante giudizio prognostico ex ante, nel senso cioè che il documento richiesto è stimato necessario ad acquisire elementi di prova in ordine ai fatti – principali e secondari – integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica finale controversa e delle pretese, compiutamente individuate, astrattamente azionabili in giudizio.

16. Con riferimento al caso in esame, il ricorrente ha motivato l’istanza di accesso deducendo che « la conoscenza di tale materiale probatorio, verosimilmente rappresentato da documenti formati ad hoc e presente nel Vostro archivio, si palesa necessaria, anzi, imprescindibile, al fine di comprendere sulla scorta di quali elementi accusatori è stato dato corso all’iter contestativo (perpetrato in danno dello scrivente) ma, soprattutto, comprendere come essi sono stati formati e quali mezzi investigativi interni e/o esterni sono stati utilizzati: qui risiede l’interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile ». Una siffatta istanza, tuttavia: i) non sarebbe sorretta da alcun interesse difensivo in relazione al procedimento disciplinare svoltosi a carico del ricorrente;
ii) farebbe riferimento a documenti che non vengono né precisati, ne determinati;
iii) in nessun modo darebbe conto delle esigenze probatorie o difensive che legittimerebbero la richiesta di accesso difensivo, né dimostrerebbe, soprattutto, la necessità o la stretta indispensabilità della conoscenza di tali pretesi documenti, ai fini della tutela di una qualsivoglia situazione giuridica finale controversa o di pretese, astrattamente azionabili, verso l’Amministrazione odierna resistente.

17. In primo luogo, il procedimento disciplinare si è concluso con un provvedimento di archiviazione. Di tal che, nessun interesse difensivo potrebbe essere vantato in relazione a tale procedimento.

18. In secondo luogo, nessun altro documento è stato posto a fondamento dell’iter di avvio del procedimento disciplinare e della sua successiva archiviazione, oltre alla relazione del -OMISSIS-, con i relativi allegati, già in possesso del ricorrente. Di modo che – non essendo neppure precisato nell’istanza di accesso – non sarebbe chiaro in relazione a quale specifico documento ulteriore il ricorrente formuli la richiesta in questione.

19. Da ultimo, nessuna allegazione è contenuta né nell’istanza di accesso, né tantomeno nel ricorso introduttivo, in relazione ad ulteriori, precise e documentate, esigenze probatorie e difensive, che potrebbero astrattamente costituire un interesse legittimante la richiesta di accesso difensivo.

20. Peraltro, le dichiarazioni di terzi non avrebbero avuto alcun rilievo nell’avvio del procedimento disciplinare, come espressamente rilevato nel provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare. L’Agenzia, inoltre, operando un corretto bilanciamento di interessi, ha ritenuto di non dover trasmettere le suddette dichiarazioni all’interessato non solo in ragione della loro irrilevanza, ma anche alla luce del conseguente interesse alla riservatezza del personale dipendente in questione, il quale è stato coinvolto su iniziativa del Direttore dell’Agenzia e non di propria autonoma iniziativa. Tale interesse è stato ritenuto prevalente, in quanto le dichiarazioni rese non avevano alcuna rilevanza disciplinare a carico del ricorrente.

21. In ogni caso, la rivelazione dei nominativi di persone e delle informazioni da questi riferite, anche qualora – ma non sarebbe evidentemente questo il caso – fossero utilizzate ai fini disciplinari come unico elemento su cui si fonda la contestazione, sarebbe ammessa solo previo consenso delle stesse persone. Di conseguenza, ove l’Amministrazione avesse reso noti al ricorrente i nominativi delle persone a cui si sono chiesti chiarimenti sulle sue condotte (e le informazioni da esse fornite), avrebbe per assurdo mancato illegittimamente di tutelare la riservatezza di soggetti, che potrebbero aver “segnalato” comportamenti irregolari, ancorché non spontaneamente, ma perché compulsate dal superiore gerarchico (ossia il Direttore dell’Agenzia, ovvero il dirigente di vertice).

22. Come rilevato dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 436/2021, « se [n.d.r. come sarebbe nell’ipotesi sub iudice] la segnalazione ha costituito la mera occasione per lo svolgimento degli accertamenti disciplinari, la conoscenza dell’identità del segnalante non deve essere rivelata, in quanto si presume non essere indispensabile per la difesa dell’incolpato, mentre, se la segnalazione ha costituito il fatto in tutto o in parte a base del procedimento disciplinare e la conoscenza del segnalante è indispensabile per la difesa dell’incolpato, l’identità può essere rivelata con il solo consenso del segnalante, oppure non può essere utilizzata ai fini disciplinari e, in tale ultima ipotesi, ove fosse egualmente utilizzata senza la rivelazione dell’identità del segnalante, si sarebbe in presenza di un vizio del provvedimento disciplinare conclusivo del procedimento ».

23. Peraltro, in ordine al ritenuto danno subito dal ricorrente, non esisterebbe alcuna norma giuridica che conferisca efficacia preclusiva alla pendenza di un procedimento disciplinare quale quello in esame con rispetto alla presentazione della domanda per concorsi pubblico o selezioni per posizioni dirigenziali.

24. Ciò detto, precisa l’Agenzia che l’Ufficio procedimenti disciplinari, in sede di avvio del procedimento disciplinare, avrebbe fornito al ricorrente tutto il « materiale probatorio e/o investigativo […] al fine di comprendere sulla scorta di quali elementi accusatori è stato dato corso all’iter contestativo e, correlativamente, al fine di esercitare il più esaustivo diritto di difesa e di tutela ». Alla Nota di contestazione, nonché di comunicazione dell’avvio del procedimento, infatti, sono state allegate: i) sia la richiesta del Direttore dell’Agenzia di avvio del procedimento disciplinare;
ii) sia la stessa relazione.

25. Il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato (solo) sulla base della relazione (e della documentazione alla stessa allegata), integralmente oggetto di ostensione all’odierno ricorrente. Non sarebbero, invece, ulteriori elementi documentali (o tantomeno fattuali) che avrebbero influito sull’avvio e sulla conclusione del procedimento disciplinare, rispetto a quelli già trasmessi e conosciuti dal ricorrente.

26. Peraltro, il procedimento sarebbe stato messo in moto in relazione ad una (presunta) violazione dell’art. 43, comma 3, lett. a), b) e c), C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, ossia una violazione delle disposizioni di servizio, con particolare riferimento alle regole di contabilità e acquisti – potendo la condotta del dipendente non esser conforme a principi di correttezza nei confronti dei terzi – nonché negligenza nella cura degli strumenti affidati dall’Amministrazione. Il Contratto collettivo citato prevede per tali violazioni la sanzione disciplinare (invero lieve), che va dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore. Non vi sarebbe stata, pertanto, nessuna accusa «gravissima» o «infamante», ma la sola contestazione di presunte condotte non conformi alle disposizioni tecniche dell’Agenzia sugli acquisti e sulla cura dei beni strumentali.

27. In nessuna sede, inoltre, fino al ricorso introduttivo, l’istanza sarebbe stata mai qualificata come un “accesso civico generalizzato”. Il ricorrente avrebbe, infatti, espressamente qualificato la sua istanza come accesso documentale ai sensi della L. n. 241 del 1990, non anche come accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013. Anche l’accesso civico, peraltro, deve essere rifiutato ogni qualvolta «diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) della libertà e la segretezza della corrispondenza».

28. La finalità di soddisfazione di un interesse personale farebbe, inoltre, venir meno la stessa legittimazione dell’istante ad ottenere un accesso civico generalizzato ai documenti richiesti.

29. Con memoria di replica depositata il 20.11.2023 il ricorrente ribadisce la sussistenza di un interesse di natura personale (soggettiva), quanto di un interesse finalizzato a contrastare irregolarità o, comunque, fenomeni contrari al buon andamento della P.A.

30. Il ricorrente contesta l’affermazione dell’Agenzia per cui sarebbe stata trasmessa tutta la documentazione inerente al procedimento disciplinare, in quanto non sarebbero stati trasmessi gli allegati alla relazione investigativa e, in particolare, le lettere di chiarimenti al personale dell’Agenzia e relative risposte. Nella relazione si fa, altresì, riferimento a notizie apprese per le vie brevi, mai manifestate.

31. Quanto all’accesso civico, parte ricorrente ha evocato anche un interesse finalizzato a contrastare presunte irregolarità o, comunque, fenomeni contrari al buon andamento della P.A. A tal riguardo, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo proprio perché non ha neanche considerato, come avrebbe dovuto, la domanda alla luce della normativa in materia di accesso civico.

32. Alla camera di consiglio del 6.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

33. Il ricorso è infondato.

34. Parte ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che l’Amministrazione non abbia osteso tutta la documentazione a supporto del procedimento disciplinare cui è stato sottoposto, documentazione alla quale egli avrebbe diritto di accedere, tanto sulla base della disciplina in materia di accesso documentale, quanto alla luce delle norme sull’accesso civico c.d. generalizzato.

35. Muovendo dall’istanza di accesso documentale, occorre in primo luogo rilevare che la fattispecie disciplinata dagli artt. 22 ss. della legge n. 241/90 ha ad oggetto, esclusivamente, “ documenti amministrativi ” e, cioè, “ ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanzial e”.

36. Come la giurisprudenza ha più volte precisato, “ l’accesso, ovvero l’ordine di esibizione, può riguardare solo i documenti già esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati, spettando all'Amministrazione destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire. L'accesso deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell'Amministrazione, non potendo riguardare dati ed informazioni che per essere forniti richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa ” (TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 29 novembre 2023, n. 17936;
id., sez. III, 8 aprile 2022, n. 4182;
id., sez III quater 4 agosto 2023, n. 13094).

37. Va, pertanto, senz’altro escluso che il ricorrente possa acquisire, mediante esercizio del diritto di accesso documentale, “ informazioni ” assunte (cfr. la relazione investigativa, primo periodo) ovvero circostanze apprese “ per le vie brevi ” (cfr. par. 1, quinto periodo, della relazione investigativa, quanto al fatto che i beni acquistati dalla società Comunicazioni Informatiche s.r.l. erano stati ritirati dal ricorrente;
par. 1, dodicesimo periodo, quanto al fatto che i dipendenti della sede di via del -OMISSIS-riferivano di non aver mai visto nei locali dell’Agenzia alcun altro televisore se non quello da 65”).

38. Con riguardo, invece, alle risposte fornite dai dipendenti dell’Agenzia a fronte delle lettere di richiesta di chiarimenti loro rivolte dal Direttore, successive alla predetta relazione investigativa, occorre, in primo luogo, rilevare che dal provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare risulta che “ le risposte a tali lettere non hanno aggiunto ulteriori elementi significativi a quanto riportato dalla citata Relazione ”. Tali apporti non hanno suggerito, pertanto, ulteriori profili di indagine o di valutazione rispetto a quelli contenuti nella relazione e di cui il ricorrente è a conoscenza (in quanto depositati in atti).

39. Parte ricorrente adduce che quanto richiesto dall’Agenzia sarebbe un vero e proprio atto di fede, per cui egli dovrebbe fare affidamento su quanto affermato nel provvedimento di archiviazione pur essendo rimasto ignoto il contenuto dei predetti documenti, ma l’esito del procedimento disciplinare non sembra in alcun modo suggerire una conclusione diversa da quella espressa dall’Agenzia. Sicché il reale interesse del ricorrente sembrerebbe appuntarsi sull’acquisizione dei nominativi dei dipendenti a vario titolo sentiti nel corso dell’istruttoria.

40. Sennonché, mentre non viene certamente in discussione il tema della necessaria preminenza dell’accesso motivato da esigenze di difesa, dato che appare pacifico che le esigenze ostensive devono in ogni caso prevalere sulle esigenze di riservatezza di terze persone, se funzionali alla difesa in giudizio delle ragioni dell’istante, non è neppure dubbio che “ la copertura dei dati sulle generalità dei dichiaranti risponde ad un esigenza meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (che coincide non soltanto con la salvaguardia in sé della riservatezza dei dichiaranti e con la sottrazione degli stessi ad ipotetiche azioni ritorsive [...], quanto piuttosto con la esigenza di non scoraggiare l’acquisizione di informazioni testimoniali utili in vista del perseguimento del buon andamento amministrativo )” (Cons. St., sez. VI, 9.2.2011, n. 895), tanto più che nel caso di specie, da un lato, i soggetti interpellati sono stati sentiti su espressa e formale richiesta del loro superiore gerarchico e, dall’altro, le dichiarazioni rese non sono state utilizzate in quanto non autonomamente rilevanti.

41. Le suesposte conclusioni sono coerenti con quanto disposto dall’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, applicabile ratione temporis , il quale prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Nello specifico, la richiamata norma stabilisce che “… Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità ”. Inoltre, “ La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, e successive modificazioni ”.

42. Come è stato rilevato (C.G.A.R.S., 17.5.2021, n. 436), “ La ratio di fondo, in linea con la legge 190/2012, è quella di valorizzare l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. [...]

Lo scopo della richiamata disposizione, in definitiva, è quello di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell’identità, a chi faccia emergere condotte e fatti illeciti e tale tutela opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili. Ciò in quanto, da un lato, non può proteggersi la riservatezza di chi non si conosce, dall’altro, se il segnalante non svela la propria identità l’Amministrazione o l’ANAC non hanno modo di verificare se il segnalante appartiene alla categoria dei dipendenti pubblici o equiparati, come intesi dal co. 2 dell’art. 54-bis . [...]

Di qui, non soltanto il divieto di rivelare l’identità di chi abbia reso la segnalazione (salvo il suo consenso nell’ipotesi prima indicata), ma anche quello (non espressamente statuito, ma chiaramente evincibile dallo scopo della disposizione) di fornire elementi atti a consentire l’identificazione del denunciante.

[...] la costruzione della norma porta a distinguere le seguenti ipotesi:

a) se la segnalazione abbia prodotto accertamenti distinti ed ulteriori, sui quali è basata la contestazione dell’addebito, l’identità del segnalante non può essere rivelata;

b) se la contestazione è basata in tutto o in parte sulla stessa segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante non è indispensabile per la difesa dell’incolpato, l’identità del segnalante non può essere rivelata.

c) se la contestazione è basata in tutto o in parte sulla stessa segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo con il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Pertanto, se la segnalazione ha costituito la mera occasione per lo svolgimento degli accertamenti disciplinari, la conoscenza dell’identità del segnalante non deve essere rivelata, in quanto si presume non essere indispensabile per la difesa dell’incolpato, mentre, se la segnalazione ha costituito il fatto in tutto o in parte a base del procedimento disciplinare e la conoscenza del segnalante è indispensabile per la difesa dell’incolpato, l’identità può essere rivelata con il solo consenso del segnalante, oppure non può essere utilizzata ai fini disciplinari e, in tale ultima ipotesi, ove fosse egualmente utilizzata senza la rivelazione dell’identità del segnalante, si sarebbe in presenza di un vizio del provvedimento disciplinare conclusivo del procedimento ”.

43. Alla luce di quanto sopra, la richiesta del ricorrente fondata sull’istituto dell’accesso documentale è infondata e va rigettata.

44. Quanto all’accesso civico, la giurisprudenza ha chiarito che il suddetto strumento “ può essere utilizzato solo per chiare ed esclusive ragioni di tutela di interessi della collettività: ma non anche a favore di interessi riferibili, in concreto, a singoli individui o enti associativi particolari (a maggior ragione, men che mai per intenti in tutto o in parte emultativi). [...] Si deve pertanto ribadire che, sebbene la legge non chieda all’interessato di formalmente motivare l’istanza di accesso generalizzato, la stessa vada disattesa se non risulta, in modo chiaro e inequivoco, la rispondenza esclusiva al soddisfacimento di un interesse che presenti valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) a un bisogno conoscitivo privato .” (Cons. St., sez. V, 6.4.2020, n. 2309)

45. Nel caso di specie, le condizioni per il legittimo esercizio dell’accesso civico non sussistono, dal momento che l’istanza, al di là del mero richiamo all’interesse a contrastare irregolarità o, comunque, fenomeni contrari al buon andamento della p.a., appare in realtà volta sostanzialmente a perseguire l’interesse privato del ricorrente scaturente dall’essere il destinatario del procedimento disciplinare.

46. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.

47. Sussistono peraltro, in ragione della peculiarità della controversia, giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del procedimento.

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