TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2022-09-19, n. 202202436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2022-09-19, n. 202202436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202436
Data del deposito : 19 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2022

N. 02436/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01714/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Responsabile

III

Settore - Area Territorio e Ambiente - Servizio 1, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di rimozione opere abusive e ripristino dei luoghi n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Geom. -OMISSIS-, con la quale si ordinava la rimozione del costruendo fabbricato e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in ct. al fg. 10 part. 1044 e 1047, nonché degli atti presupposti richiamati e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 il dott. P M S;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna l’ordinanza di rimozione opere abusive e ripristino dei luoghi n. -OMISSIS- dell’1 -OMISSIS- con la quale si è ordinata la rimozione del costruendo fabbricato - e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi -ricadente in catasto al foglio di mappa 10 part. 1044 e 1047 entro il termine perentorio di 90 giorni.

Il ricorso è stato affidato al seguente unico motivo:

Illegittimità dell’ordinanza n. -OMISSIS- -OMISSIS- e degli atti presupposti per violazione dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990 . Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di autotutela – Violazione ed errata applicazione dell’art. 27 e dell’art. 31 dpr 380/2001- Inesistenza dell’illecito urbanistico - Difetto assoluto di motivazione - Eccesso di potere nella forma del difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti - Illogicità e ingiustizia manifeste. Assenza totale di alcun accertamento sui luoghi del presunto illecito urbanistico.

Assume parte ricorrente che nel caso di specie l’amministrazione ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS- senza svolgere la minima attività istruttoria e senza alcun sopralluogo, né alcuna verifica dei dati acquisiti in violazione di legge, fidando esclusivamente sull’esposto della ditta -OMISSIS- srl, accompagnato da una relazione tecnica, società con la quale la parte ricorrente ha contenzioso pendente in sede civile.

Il Comune, seppur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.

All’udienza camerale del 14.9.2022, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II. Il ricorso, trattato nella camera di consiglio per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere deciso con sentenza in forma semplificata, secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.

Merita di essere precisato, sul punto, che nella camera di consiglio del 14.9.2022, ritenendo che il ricorso potesse essere deciso con sentenza in forma semplificata, è stato dato atto a verbale di tale intendimento.

Ed invero, non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 cod. proc. amm., nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, la mancata presenza del difensore del ricorrente;
la tutela dell'interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite risulta sufficientemente garantita, invero, una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, onde l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa.

III. Il ricorso è fondato.

L’esercizio dell’autotutela è espressione di una discrezionalità che non esime l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, di adeguata motivazione integrata dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se adeguatamente rappresentati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall'eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione (cfr.

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