TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-04-01, n. 202200319

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-04-01, n. 202200319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200319
Data del deposito : 1 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2022

N. 00319/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00553/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2021, proposto da
avv. F P, in proprio e nella qualità di amministratore unico, legale rappresentante in carica, della Shibumi Dojo Società Sportiva Dilettantistica a r.l., rappresentato e difeso “in proprio”, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A Agano in Latina, via Ulpiano, 2;



contro

Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio in Roma, alla via Fulcieri Paulucci de’ Calboli, 9;



nei confronti

A Agano, non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

alla sentenza del Tribunale civile di Latina del 24 dicembre 2014 n. 2809, passata in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso a questo Tribunale ex art. 114 c.p.a., l’avv. F P, in proprio e nella qualità di amministratore unico, legale rappresentante in carica, della Shibumi Dojo Società Sportiva Dilettantistica a r.l., lamentava la mancata, integrale, ottemperanza alla sentenza in epigrafe del Tribunale Civile di Latina, passata in giudicato per estinzione del relativo giudizio di appello, con la quale il Comune di Sabaudia era stato condannato a corrispondergli, per quel che lo riguardava, la somma di euro 437.853,23, oltre i.v.a., c.p.a. e interessi dalla domanda al saldo, nella misura indicata in motivazione, oltre alle spese legali per euro 11.472,00, con accessori di legge.

Il ricorrente, precisando di essere stato legale fiduciario del Comune di Sabaudia nel periodo dal

1995 al 2006, evidenziava che il Comune aveva riconosciuto e regolarizzato contabilmente il debito, quantificandolo, nei suoi confronti, nel complessivo importo di euro 702.830,44, comprensivo di interessi di mora sui compensi professionali, calcolati in euro 130.543,24 ai sensi del d. lgs. 231/2002 per il periodo dal 17 febbraio 2012 al 30 settembre 2015.

Preso atto della comunicazione in data 18 agosto 2015 dell’avvenuta cessione del credito, degli interessi maturati e maturandi e delle spese risultanti dalla sentenza del Tribunale

di Latina suddetta in favore della Regula Service s.r.l. unipersonale dell’avv. F P (oggi denominata “Shibumi Dojo a.s.d. a r.l.”), quest’ultimo comunicava all’Ente che gli era dovuta in realtà la minor somma di euro 680.819,40, comprensiva degli interessi di mora calcolati dal Comune sulla immutata sorte capitale sino al 30 settembre 2015. In data 3 dicembre 2015, il ricorrente aveva quindi invitato il Comune a estinguere il debito con il pagamento della somma di euro 685.893,70, comprendente l’ulteriore importo di euro 5.074,30 per interessi maturati successivamente al 30 settembre 2015, salvi i maturandi sino al saldo.

Il Comune, dal canto suo, inviava “via mail” uno schema di pagamento della somma di euro 680.819,40, in sei rate scadenti tra il 31 gennaio 2016 e il 31 ottobre 2016, ma i successivi pagamenti non erano considerati dal ricorrente interamente satisfattivi delle sue ragioni creditorie, in quanto: a) gli interessi legali di mora dalla data di pubblicazione della sentenza (24 dicembre 2014) al 30 settembre 2015, quantificati dall’Ente in euro 130.543,24, non comprendevano quelli sui compensi e spese di causa liquidati dal Tribunale in euro 13.192,80 e per tale periodo ammontanti a euro 802,01; b) i pagamenti erano tutti avvenuti successivamente alla data del 30

settembre 2015 ed erano pertanto maturati ulteriori interessi legali di mora nel complessivo ammontare di € 40.804,50, di cui euro 802,01 sulle spese di lite ed euro 39.992,49 sui compensi

professionali, come risulta, quanto a questi, dalla tabella che riportava.

Non seguendo effettivi pagamenti, pur essendo avvenuti contatti in merito, il ricorrente in questa sede lamentava che l’Amministrazione aveva adempiuto solo parzialmente al pagamento, mancando di corrispondere gli ulteriori interessi legali di mora per il periodo intercorso tra la data considerata nel relativo calcolo (30 settembre 2015), a scalare, e i pagamenti parziali in varie “tranches” successivamente eseguiti (tra il 30 gennaio 2016 e il 31 luglio 2017), per cui chiedeva di ordinare all’Amministrazione il pagamento degli: a) ulteriori interessi legali di mora a scalare maturati al tasso di cui al d. lgs. 231/2002 sulle somme corrisposte oltre la data del

30 settembre 2015 nell’ammontare di € 40.804,50 – iva esente – o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; b) interessi anatocistici al medesimo tasso, dovuti ai sensi dell’art. 1283 c.c. sugli interessi di cui alla lettera “a” che precede, in quanto scaduti da oltre sei mesi, dalla data della

domanda al saldo, chiedendo anche la nomina di un “Commissario ad acta” nel caso di ulteriore inadempimento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Sabaudia, depositando documentazione e una memoria, in cui ricostruiva i presupposti di fatto, da cui emergeva, in principalità, che: a) con delibera di C.C. n. 24/2015 il Comune aveva provveduto al riconoscimento contabile del debito “fuori bilancio” derivante dalla sentenza in questione, in quanto provvisoriamente esecutiva e senza alcuna acquiescenza alla stessa, pendendo all’epoca appello sulla stessa; b) nonostante il contezioso pendente in appello, con atto di impegno di spesa e liquidazione n.169 del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi