TAR Napoli, sez. II, sentenza 2017-05-23, n. 201702720

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2017-05-23, n. 201702720
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201702720
Data del deposito : 23 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2017

N. 02720/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02011/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2017 proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti R M e G M P e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;

contro

Prefettura – U.T.G. di Napoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;
la Commissione elettorale circondariale – 1" Sottocommissione di Pozzuoli – Procida, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della delibera in data 16.5.2017 n. 75 con cui la Commissione Elettorale Circondariale – 1" Sottocommissione di Pozzuoli – Procida, convocata per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Pozzuoli dell’11.6.2017 ha disposto la cancellazione di -OMISSIS- dalla lista denominata “PARTITO DEMOCRATICO”, perché incorso nella presunta causa di incandidabilità, prevista dall’art. 10, comma 1, lett. d) d.lgs. 235/2012;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, nonché per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad essere inserito nella lista di cui al precedente punto a);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 23 maggio 2017 la Dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorrente è stato escluso dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Pozzuoli in quanto è stata riscontrata a suo carico una delle cause di incandidabilità previste dagli artt. 10, comma 1, comma 1, lett. d) d.lgs. 235/2012;

Rilevato che con unico articolato motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 10, 15 e 16 del d. lgs. 235/2012, in quanto: a) il -OMISSIS-è stato condannato, con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 17.5.1999, alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 479 e 640 c.p.;
b) l’art. 15 sopra indicato prevede che “l'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale”;
c) l’equiparazione, ai fini dell’incandidabilità, tra la sentenza definitiva di condanna e la sentenza di patteggiamento è stata prevista dal d.lgs. 235/12, trovando applicazione anche nell’ipotesi in cui le stesse cause di incandidabilità fossero già previste dalla normativa previgente (ciò giusta la previsione dell’art. 16 sopra indicato, ai sensi del quale: “per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico”);
d) la sentenza di patteggiamento in ragione della quale si è disposta la cancellazione del ricorrente dalla predetta lista elettorale è precedente all’entrata in vigore del d. lgs. 235/2012 , essendo stata pronunciata in data 26.4.1999, ed essendo divenuta irrevocabile in data 17.5.1999;
e) nella fattispecie l’operatività della preclusione non può farsi discendere neanche alla luce della disciplina previgente e ciò in quanto l’equiparazione de qua (tra sentenza di condanna e sentenza ex art. 444 c.p.p.) è stata introdotta solo dalla legge n. 475 del 13.12.1999, che ha novellato l’art. 15 della legge n. 55/1990 (con l’inserimento del comma 1 bis), con la specificazione, al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 475/1999 – diretto a disciplinare l’applicazione intertemporale della previsione – che “la disposizione del comma 1-bis dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”;

Considerato che le suddette censure sono condivisibili per le seguenti dirimenti ragioni:

- come emerge dal certificato del casellario giudiziale depositato dalla difesa erariale ed utilizzato dalla sottocommissione elettorale per gli accertamenti inerenti alle cause di incandidabilità, la sentenza ex art. 444 per i reati di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, di truffa continuata in concorso, di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati e di soppressione di atti veri, è divenuta irrevocabile in data 17 maggio 1999;

- ai sensi dell'art. 16, c. 1, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, l'incandidabilità alle elezioni è prevista per le sentenze di patteggiamento solo se pronunciate successivamente alla data della sua entrata in vigore, con la conseguenza che può essere candidato in un'elezione chi ha patteggiato una condanna penale prima dell'entrata in vigore della normativa sui requisiti morali per l'accesso alle cariche amministrative e politiche;

- la normativa precedente, individuata nell’art. 15 della legge n. 55/1990, come modificato dall’art. 1, comma 2, della legge 13 dicembre 1999 n. 475, prevedeva, in effetti, al comma 1-bis, l’equiparazione, agli effetti della disciplina ivi prevista, delle sentenze ex art. 444 c.p.p. alle sentenze di condanna;

- il comma 3, del detto art. 1 della legge n. 475/1999, tuttavia, al fine di regolare gli effetti temporali della predetta equiparazione, ha espressamente previsto che “la disposizione del comma 1-bis dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall’articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”;

- consegue da quanto sopra esposto che, a fronte del chiaro tenore letterale, le pronunce ex art. 444 c.p.p. precedenti a tale data, quali quelle a carico dell’odierno ricorrente, non possono essere considerate equipollenti (Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2000 n. 13356);

- in linea con la sopra esposta opzione interpretativa si pone anche il Consiglio di Stato, il quale ha osservato come il disposto dell’art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012, in deroga al regime che sarebbe stato altrimenti applicabile in ossequio all’art. 11 cit. delle preleggi, esclude la rilevanza ostativa delle sentenze di patteggiamento anteriori alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 235/2012, così introducendo un regime di favore limitato alle sole fattispecie di applicazione della pena su accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., e confermando il diverso regime temporale applicabile con riguardo alle sentenze di condanna (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2013 n. 695);
ciò tenuto conto della circostanza che tale differenziazione è coerente con la caratterizzazione premiale che permea l’istituto del patteggiamento, dalla quale discende l’esigenza di evitare conseguenze negative non preventivamente valutate e ponderate dall’imputato al momento della prestazione del consenso (cfr. Cass. pen., Sez. un., 27 maggio 2010 n. 35738 e Sez. III, 17 aprile 2002 n. 905);

Ritenuto, in conclusione, che, per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto di esclusione impugnato, con ogni conseguenza di legge;

Ritenuto che, in considerazione della difficoltà applicativa della normativa susseguitasi nel tempo, il Collegio ritiene che sussistano particolari ragioni che consentono di interamente compensate tra le parti le spese del giudizio,

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