TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-12-02, n. 202406694
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Testo completo
Pubblicato il 02/12/2024
N. 06694/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MA Di CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mastracchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falciano del Massico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l''annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
- quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 3 del 17.10.2022 emessa dal Comune di Falciano del Massico Provincia di Caserta – Area Tecnica Urbanistica – e notificata il 21/10/2022 con cui si ordina alla Di CO MA “ in qualità di esecutore degli interventi e richiedente del provvedimento di sanatoria …. il ripristino dello stato dei luoghi”;
b) per quanto di ragione, della richiesta di integrazione di documenti del 29/08/2022 prot. 6904 del Responsabile dell''Area Tecnica Urbanistica PT Comune di Falciano del Massico richiamata sub a);
c) della comunicazione di preavviso di rigetto del 29/09/2022 prot. 7847 del permesso a costruire in sanatoria richiesto dalla Di CO MA con la quale si comunicavano i motivi ostativi all''accoglimento dell''istanza;
d) della nota prot. 542 del 17/10/2022 sconosciuta e mai comunicata alla ricorrente, ma richiamata nell''ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 3/2022 sub a);
e) dell''avviso di rigetto della istanza di sanatoria del 17/10/2022 prot. 8381 richiamato nell''ordinanza e mai notificato alla ricorrente;
f) di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente a quelli sopra richiamati m per quanto di ragione.
- quanto ai motivi aggiunti presentati da Di CO MA il 20/4/2023:
I) della nota n. 614 del 2023 del 25.01.2023 notificata in data 31/01/2023, contenente: a) la comunicazione di improcedibilità a firma del Responsabile dell''area tecnica Architetto Giuseppe D''Angelo avente ad oggetto permesso a costruire in sanatoria per la realizzazione di una mansarda comunicazione di improcedibilità; b) della nota del 19.10.2022 n. 8437 richiamata sub a) mai comunicata ne conosciuta relativa al verbale n 8/22 della commissione sismica; c) il verbale n. 1 del 23.01.2023 della Commissione sismica, pratica. 510-511/2023 – Autorizzazione sismica in sanatoria, relativa all''integrazione della pratica 8131/2022 a firma dei componenti la commissione sismica, con cui si dichiarava l''improcedibilità dell''istruttoria essendo la pratica già chiusa con verbale n. 8/2022; d) il verbale della Commissione sismica del 17/02/2022 n. 08/2022 avente ad oggetto avente ad oggetto permesso a costruire in sanatoria per la realizzazione di una mansarda comunicazione di improcedibilità. e) di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti, per quanto d ragione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Falciano del Massico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Falciano del Massico in via 1ª trav. Corso Garibaldi, distinta catastalmente al Foglio n. 73 p.lle 765. Avendo realizzato un abuso edilizio nel 2017, presentava una pratica edilizia in sanatoria ex art. 36 TU 380/2001 in vigenza della legge Regione Campania n 19/2010 artt. 4 e 12 (Piano Casa). Nell’istanza si specificava che l’ampliamento in sopraelevazione era stato realizzato per esigenze abitative e che pertanto era sanabile. L’ampliamento, infatti non superava il 20% della volumetria totale esistente, già legittimamente assentita.
All’esito della istruttoria, il Comune con provvedimento n.8381 del 17 ottobre 2022 respingeva l’istanza, assumendo la mancanza dell’autorizzazione sismica in sanatoria, risultando pervenuto in data 10 ottobre 2022 prot.8131 solo un modello 003 di denuncia dei lavori a firma dell’ingegnere Angelo Ambrosino non compilato in tutte le sue parti, nonchè privo degli allegati tecnici obbligatori previsti dalla normativa vigente; mancava altresì il certificato di collaudo in sanatoria, mentre, avuto riguardo alla sussistenza della doppia conformità urbanistica, vi erano dichiarazioni rese dal tecnico nella documentazione prot.7409 del 15-09-2022 che contrastavano con quanto dallo stesso sostenuto nella relazione successiva prot.8114 del 9 ottobre 2022; infine, pure era assente l’asseverazione ai sensi dell’art. 481 C.P. di un tecnico abilitato in ordine alla conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici alla L.R. 19/09 e s.m.i. e catastale e che sull’intero immobile non vi siano ulteriori opere abusive.
Veniva coevamente adottata ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 3/22.
Avverso il diniego e contro l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ha proposto ricorso a questo Tribunale la signora Di CO MA chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.
A fondamento dell’impugnazione sono state proposte le seguenti censure.
In primo luogo, vi sarebbe mancata corrispondenza tra il preavviso di rigetto e la motivazione del diniego; in particolare, il provvedimento finale conterrebbe motivazioni nuove, non enucleabili dall’atto endoprocedimentale, segnatamente l’improcedibilità della richiesta di autorizzazione sismica, la supposta contraddittorietà delle dichiarazioni del tecnico Zannini,