TAR Napoli, sez. VIII, decreto cautelare 2020-06-18, n. 202001194
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Pubblicato il 18/06/2020
N. 01194/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01863/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2020, proposto da
Tamarin Societa' Consortile A Responsabilita' Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Pisani in Napoli, viale Gramsci 19;
contro
Comune di Marcianise non costituito in giudizio;
nei confronti
Condominio Polo Ingrosso Calzaturiero in persona del Legale Rapp.Te pro tempore, La “Studio Conca S.r.l.” non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) dell'ordinanza dirigenziale n. 51 del 28.5.2020, notificata in pari data a mezzo p.e.c., con cui il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Marcianise ha revocato il provvedimento emesso in data 14.2.2020, prot. n. 8028, recante revoca dell'ordinanza n. 134/2019;ha annullato la SCIA antincendio presentata dalla Tamarìn scarl in data 18.11.2019 ai Vigili del Fuoco, ed ha ordinato la sospensione ad horas dell'attività esercitata ad eccezione dei soli locali posti al piano terra;b) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. motivata con la circostanza che “il provvedimento impugnato determina il fermo dell’attività imprenditoriale del polo commerciale, con inevitabile pregiudizio per il ricorrente e per tutti i lavoratori, i quali, evidentemente, sono privati dell’unica forma di sostentamento per loro e per le rispettive famiglie ... che, infine, dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati deriva per il ricorrente l’impossibilità di onorare i contratti attualmente in essere, con effetti esiziali per l’attività di impresa esercitata”;
Ritenuto che gli elementi rappresentati integrano il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile dell’8 luglio 2020, per cui l’invocata misura monocratica risulta assentibile sospendendo, medio tempore, il divieto di prosecuzione ad horas dell’attività.