TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-12-03, n. 201811744

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-12-03, n. 201811744
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811744
Data del deposito : 3 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2018

N. 11744/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10876/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10876 del 2017, proposto da
Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e G C, con domicilio eletto presso lo studio A C in Bologna, Strada Maggiore 47;

contro

Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Portogallo, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza resa dal TAR Lazio - Roma, Sezione I, n. 6907/2011, pubblicata in data 2.8.2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. 924/2018 e n. 5869/2018;

Vista l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. n. 10275/2018

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente Banca Ifis espone di avere acquisito, per mezzo di un contratto di cessione di crediti del 2 febbraio 2015, il credito litigioso vantato nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Portogallo (“ Secretaria de Obras Publicas ”), di importo pari a euro 74.819,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1994, così come determinato nella sentenza del Tar Lazio n. 6907/2011, passata in giudicato.

2. Fa presente che la decisione, munita di formula esecutiva nonché di diffida ad adempiere e di atto di cessione del credito a Banca Ifis S.p.A., è stata notificata in data 30.1.2017 al Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Portogallo ma, nonostante ciò, il Ministero non vi ha dato esecuzione, neppure in sede civile dopo l’invio dell’atto di precetto con diffida ad ottemperare del 30 gennaio 2017.

3. Chiede, quindi, che sia dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di eseguire la decisione di questo Tribunale e, per l’effetto, corrispondere alla parte ricorrente le somme ivi quantificate;
nel caso di perdurante inadempimento, chiede che sia nominato un commissario ad acta affinché provveda in luogo del Ministero a disporre il pagamento delle somme dovute.

4. All’esito della camera di consiglio del 17 gennaio 2018, attraverso l’ordinanza n. 924/2018, è stata disposta istruttoria al fine di acquisire dalla parte ricorrente la prova dell’avvenuta notifica al Ministero intimato della sentenza munita di formula esecutiva;
sono, stati, inoltre chiesti al Ministero documentati chiarimenti in ordine allo stato della procedura e alla eventuale intervenuta liquidazione di tutta o parte delle somme oggetto della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

5. Poiché l’Ambasciata del Portogallo a Roma ha restituito copia della suddetta ordinanza al Ministero degli affari esteri italiano, chiedendo che la sua notifica fosse fatta attraverso i canali diplomatici, alla camera di consiglio del 9 maggio 2018 la parte ricorrente è stata onerata di curare la notifica dell’ordinanza secondo tali modalità.

6. Il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Portogallo non si è costituito nel presente giudizio e non ha depositato, neppure all’esito della notifica per via diplomatica dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale, i chiarimenti richiesti

7. A seguito della camera di consiglio del 17 ottobre 2018, è stata adottata, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’ordinanza n. 10275/2018, con cui il Collegio ha rilevato la sussistenza di dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, in ragione della presenza, quale unica parte resistente dell’originaria sentenza di questo Tribunale di cui si chiede l’ottemperanza, di una amministrazione pubblica di uno Stato estero, ed è stato concesso un termine alla parte ricorrente per presentare memoria sulla questione sollevata.

8. La società ricorrente ha presentato entro il termine fissato una memoria difensiva, insistendo per l’ammissibilità del ricorso;
la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il presente gravame, la ricorrente Banca Ifis chiede l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale specificata in epigrafe, che ha accertato la spettanza di una somma, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società “Costruzioni Callisto Pontello in liquidazione”, posta a carico del Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti del Portogallo. Parte ricorrente fa presente, ai fini della legittimazione attiva, che il credito nascente da tale sentenza le è stato ceduto in forza di un contratto di cessione di crediti.

2. Giova premettere che la posta risarcitoria in questione è stata riconosciuta in relazione alla mancata aggiudicazione di una gara indetta dalla amministrazione intimata, per la costruzione di strade in territorio portoghese, annullata dal Tribunale amministrativo del Portogallo.

3. La Corte di Cassazione, investita tramite regolamento preventivo della questione relativa alla giurisdizione, ha statuito, in primo luogo, quanto alla giurisdizione nazionale, che “ l’accettazione della giurisdizione italiana da parte della resistente Repubblica Portoghese il cui Ministero dei lavori pubblici, costituendosi in giudizio dinanzi al TAR del Lazio, non ha rifiutato detta giurisdizione con la prima delle sue difese, comporta che la stessa non può più porsi in discussione, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 4 ed 11 ”.

In ordine alla ripartizione di competenze giurisdizionali in ambito nazionale, la Suprema Corte ha affermato che “ non è dubitabile che si è giustamente chiesta la tutela risarcitoria al giudice amministrativo, essendo la causa italiana iniziata nel 2002 riservata alla cognizione dei giudici amministrativi per l'entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva di tali giudici ogni causa in materia di affidamento di appalti di lavori. La domanda pertanto è stata correttamente proposta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, identificato in rapporto allo Stato, cioè l'Italia, ove l'evento dannoso costituito dal mancato guadagno dell'appalto non stipulato si è prodotto e dove comunque dovrà darsi esecuzione all'eventuale condanna del resistente straniero (così S.U. ord. 17 dicembre 2007 n. 26479). Pertanto, trattandosi di azione di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che deve estendersi anche ai diritti patrimoniali consequenziali e ai risarcimenti del danno, il giudice italiano cui spetta la cognizione della causa principale è quello adito, dinanzi al quale il processo deve essere proseguito ” (così Cass., ord. Sez. Unite 15 aprile 2010, n. 8988).

Dunque, le Sezioni unite hanno statuito, in relazione al giudizio di merito relativo alla controversia risarcitoria esistente tra la società ricorrente e il Ministero portoghese, l’esistenza della giurisdizione italiana (a causa dell’accettazione della stessa da parte dell’autorità straniera) e di quella del giudice amministrativo, venendo in rilievo una domanda di risarcimento del danno relativo a una procedura di affidamento di lavori pubblici, riservata alla giurisdizione esclusiva di questo plesso giurisdizionale.

4. La Corte di Cassazione ha, anche, affermato che la domanda è stata incardinata correttamente innanzi al Tar del Lazio, “ identificato in rapporto allo Stato, cioè l'Italia, ove l'evento dannoso costituito dal mancato guadagno dell'appalto non stipulato si è prodotto e dove comunque dovrà darsi esecuzione all'eventuale condanna del resistente straniero ”.

Secondo quanto prospettato dall’odierno ricorrente, l’affermazione sopra riportata implicherebbe necessariamente la sussistenza delle condizioni per proporre innanzi a questo Tar la domanda di esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza che ha accertato, nei termini ivi indicati, la spettanza di una somma a titolo di risarcimento del danno.

Il Collegio osserva, in proposito, che la Suprema Corte, nel riconoscere la sussistenza della giurisdizione italiana (e del giudice amministrativo) in relazione alla vicenda di merito prospettata, ha incidentalmente affermato che anche l’esecuzione della condanna del Ministero portoghese al pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio dovrà avvenire in Italia.

L’affermazione è indubitabilmente riferita solo alla individuazione della giurisdizione italiana in relazione alla ipotetica fase esecutiva nascente dalla condanna dell’autorità straniera. Nulla ha affermato, invece, la Corte, trattandosi di un argomento che esula dalle questioni di giurisdizione sottoposte alla sua attenzione attraverso il regolamento preventivo, in ordine alla possibilità di utilizzare anche il rimedio dell’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo nell’eventuale caso di successiva condanna del Ministero portoghese.

In proposito, si rammenta che ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.a. “ I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca ”.

La norma riproduce un principio consolidatosi nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo il quale in presenza del presupposto indefettibile per l’instaurazione del processo di esecuzione disciplinato dal libro terzo del codice di procedura civile, e cioè l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.), la tutela esecutiva dei diritti scaturenti da decisioni rese da giudici diversi da quello ordinario compete comunque a quest’ultimo, “ senza che rilevi la possibilità della proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, trattandosi di un rimedio complementare, che si aggiunge al procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito, spettando poi alla libera scelta del creditore l’utilizzazione dell’uno o dell’altro ” (in termini, Cass., Sez. Un., 31 marzo 2006, n. 7578).

5. Dunque, è innanzitutto da escludersi, come paventato nelle difese di parte ricorrente, che una omessa condanna all’esecuzione della sentenza in epigrafe da parte di questo giudice possa comportare un vulnus irreparabile al principio di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto al ricorrente è sempre consentito di utilizzare lo strumento dell’azione esecutiva innanzi al g.o., che, del resto, come rappresentato nel gravame, è stato effettivamente avviato.

Ci si deve, invece, interrogare se sussistano le condizioni, sulla base degli strumenti riconosciuti dall’ordinamento giuridico, per coltivare anche l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nella peculiare ipotesi in cui la parte resistente del giudizio di cui si chiede l’esecuzione sia una pubblica amministrazione di uno Stato estero.

Questo Collegio ritiene che tali condizioni non siano presenti, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Il giudizio di ottemperanza è funzionale, in primo luogo, a rendere effettivo l’obbligo per un soggetto, pubblico (o anche privato, purché chiamato all’esercizio di potestà pubbliche) di compiere un’attività amministrativa conformemente a quanto disposto nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’esecuzione, potendo a tal fine il giudice amministrativo determinare il contenuto del provvedimento amministrativo o emanare lo stesso in luogo dell’amministrazione (art. 114, comma 4, lett. a, c.p.a.), eventualmente avvalendosi dell’ausilio di un commissario ad acta.

Qualora l’atto dovuto in forza del giudicato sia il pagamento di una somma di danaro, l’azione di ottemperanza è astrattamente utilizzabile ma presuppone, logicamente, per avere concreta attuazione, che sia rivolta verso un soggetto tenuto al rispetto della normativa di contabilità pubblica, verso il quale il giudice dell’ottemperanza può adoperare, in virtù della cognizione estesa al merito del relativo giudizio, ogni strumento messo a disposizione da tale normativa per consentire la soddisfazione delle ragioni del creditore (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2001 n. 5624).

Nella presente fattispecie si è al cospetto di una situazione affatto peculiare, ove l’unica parte resistente dell’originario giudizio da ottemperare e relativo al pagamento di una somma di denaro è un’amministrazione di uno Stato estero, nei confronti della quale questo giudice non potrebbe efficacemente imporre l’emanazione di un ordine di pagamento in favore del ricorrente, non essendogli in alcun modo consentito di esercitare le funzioni di giudice dell’esecuzione forzata di cui al libro III del codice di procedura civile.

6. In tal senso, si manifesta inammissibile la soluzione prospettata nella memoria difensiva da ultimo depositata dalla parte ricorrente, vale a dire che sia ordinato al Ministero degli Affari Esteri di chiedere, per i canali istituzionali, il pagamento delle somme richieste dalla ricorrente, e che sia l’Amministrazione italiana, eventualmente, a pagare quanto dovuto in luogo dell’Autorità portoghese, salva ripetizione. Non è, all’evidenza, possibile imporre un simile obbligo a carico di un soggetto che è terzo rispetto al titolo esecutivo di cui si chiede l’esecuzione.

7. In definitiva, non sussistono le condizioni per ammettere, rectius per dare corso all’ottemperanza della decisione in epigrafe, e il ricorso deve, conseguentemente, dichiararsi improcedibile.

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite considerata la mancata costituzione in giudizio del soggetto intimato.

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