TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2009-11-11, n. 200911061

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2009-11-11, n. 200911061
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200911061
Data del deposito : 11 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06038/2007 REG.RIC.

N. 11061/2009 REG.SEN.

N. 06038/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 6038/07, proposto dal dott. A A, rappresentato e difeso dagli avv.ti V M e D D S, presso il cui studio in Roma, via Barberini n. 3, è elettivamente domiciliato,

contro

i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché

nei confronti di

dott. S M, non costituito in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del 4 giugno 2007 con il quale, a norma degli artt. 1, comma 9 bis, D.L. n. 181 del 2006 e 1, comma 1076, L. n. 296 del 2006, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha nominato il controinteressato commissario unico del Consorzio Agrario Provinciale di Nuoro, in sostituzione dei commissari in carica e nel contempo ha disposto la cessazione di questi ultimi dall’incarico, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, nonché

per il risarcimento

dei danni subiti e subendi per effetto dell’intervenuta decadenza dall’incarico di commissario straordinario.


Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 1500 del 19 dicembre 2007, che ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 27 febbraio 2009;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 29 ottobre 2009 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 28 giugno 2007 e depositato il successivo 13 luglio il dott. Antonino Azzarà impugna il decreto del 4 giugno 2007 con il quale, in dichiarata applicazione degli artt. 1, comma 9 bis, D.L. n. 181 del 2006 e 1, comma 1076, L. n. 296 del 2006, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha nominato il nuovo commissario unico del Consorzio Agrario Provinciale di Nuoro nella persona del dott. S M, e nel contempo ha disposto la sua cessazione dall’incarico.

Afferma il ricorrente di essere stato nominato nell’aprile 2006 e di aver espletato il proprio mandato in modo proficuo e senza ricevere mai alcuna contestazione sulla correttezza del proprio operato. Illegittimamente, quindi, egli è stato revocato dall’incarico per decadenza automatica ex art. 1, comma 1076, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).

2. Avverso il predetto provvedimento di decadenza il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione artt. 1, comma 9 bis, L. n. 233 del 2006 e 1, comma 1076, L. n. 296 del 2006 - c.d. legge finanziaria – Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento – Violazione e falsa applicazione art. 198, comma 1, R.D. n. 267 del 1942 – Eccesso di potere per sviamento di potere.

Il provvedimento impugnato è stato adottato nell’imminenza della chiusura della procedura liquidatoria a lui affidata e senza che gli fosse mai fosse stato contestato alcun addebito.

b) Violazione di legge – Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nella motivazione – Difetto di istruttoria – Erroneità nei presupposti.

Illegittimamente il ricorrente è stato sostituito nell’incarico commissariale senza che nulla gli fosse stato imputato e senza dargli la possibilità di partecipare al procedimento.

c) Violazione di legge – Violazione art. 2, 3, 7, 8 e 10 della legge sul procedimento amministrativo.

Illegittimamente sono state violate tutte le regole dettate dalla L. n. 241 del 1990 in tema di procedimento amministrativo: il provvedimento impugnato, infatti, non è motivato e non è stato preceduto né da un’accurata istruttoria né dalla comunicazione di avvio del procedimento.

d) Eccesso di potere: sviamento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, illogicità manifesta, travisamento dei fatti – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti.

Dal provvedimento impugnato non si evince l’effettiva ragione che ha indotto l’Autorità competente a revocare l’incarico al ricorrente.

e) Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, carenza di presupposti, illogicità manifesta, illegittimità derivata dalla motivazione – Rinvio alla Corte costituzionale per contrasto dell’art. 1, comma 1076, L. n. 296 del 2006 con gli artt. 3, 97, 98 e 113 Cost..

Il comma 1076 dell’art. 1 L. n. 296 del 2006, nella parte in cui introduce la decadenza automatica dei commissari straordinari il cui incarico non è stato rinnovato entro il 1° aprile 2007, viola gli artt. 3, 97, 98 e 113 Cost..

3. Il ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell’atto illegittimo posto in essere.

4. Si sono costituiti in giudizio i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per resistere al ricorso.

5. Il controinteressato non si è costituito in giudizio.

6. Nella camera di consiglio del 19 luglio 2007, nell’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione proposta dal ricorrente è stato abbinato al merito.

7. Con ordinanza n. 1500 del 19 dicembre 2007 questo Tribunale ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1076, L. 27 dicembre 2006 n. 296 e 1, comma 9 bis, D.L. 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006 n. 233, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di tutti i commissari monocratici dei Consorzi agrari in stato di liquidazione in carica alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 233 del 2006 con altri commissari monocratici.

8. Con sentenza n. 55 del 27 febbraio 2009 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale con la predetta ordinanza n. 1500 del 18 dicembre 2007;

9. All’udienza del 29 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa il ricorrente impugna il decreto del 4 giugno 2007 con il quale, in dichiarata applicazione degli artt. 1, comma 9 bis, D.L. n. 181 del 2006 e 1, comma 1076, L. n. 296 del 2006, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha nominato il nuovo commissario unico del Consorzio Agrario Provinciale di Nuoro nella persona del dott. S M e nel contempo ha disposto la sua cessazione dall’incarico. Questo Tribunale, con decisione n. 1500 del 19 dicembre 2007, ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1076, L. 27 dicembre 2006 n. 296 e 1, comma 9 bis, D.L. 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006 n. 233, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di tutti i commissari monocratici dei Consorzi agrari in stato di liquidazione in carica alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 233 del 2006 con altri commissari monocratici.

Con sentenza n. 55 del 27 febbraio 2009 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sul rilievo che la sostituzione di tutti i «commissari monocratici» in carica, disposta, in applicazione dei cit. artt. 1, comma 1076, L. 27 dicembre 2006 n. 296 e 1, comma 9 bis, D.L. 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006 n. 233, indipendentemente da ogni valutazione circa lo stato di avanzamento della singola procedura di liquidazione, determina una discontinuità nella gestione. Ciò, anziché accelerare la conclusione delle procedure in corso e ridurne i relativi costi, può comportare l'effetto opposto, cioè ulteriori ritardi e maggiori oneri. Il giudice delle leggi ha dunque conclusoper l’incostituzionalità delle predette norme (degli artt. 1, comma 1076, L. 27 dicembre 2006 n. 296 e 1, comma 9 bis, D.L. 18 maggio 2006 n. 181) per violazione dell’art. 3 Cost..

Osserva il Collegio che la statuizione della Corte costituzionale determina l’accoglimento del ricorso perché fa venire meno il supporto normativo che ha costituito il motivo unico che ha indotto i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali a nominare il nuovo commissario unico del Consorzio Agrario Provinciale di Nuoro in sostituzione del ricorrente.

2. Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente chiede altresì la condanna dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali al risarcimento del danno. Il danno che afferma di aver subito è sia di natura personale, in quanto gli atti impugnati ledono la sua dignità professionale e la sua immagine, sia di natura patrimoniale, in quanto gli inibiscono la prosecuzione dell’attività commissariale, diminuendo in tal modo la sua capacità di produrre reddito. Il ricorrente determina forfetariamente tale danno in € 100.000,00 (euro centomila).

La pretesa risarcitoria non è suscettibile di positiva valutazione.

Come è noto, il risarcimento del danno a favore del soggetto leso da un provvedimento amministrativo illegittimo non è una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, richiedendosi la positiva verifica di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la colpa dell’Amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale e la sussistenza di un nesso causale tra l’illecito ed il danno subito (Cons. Stato, V Sez., 28 maggio 2004 n. 3465).

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo è indispensabile accedere ad una nozione di tipo oggettivo, che tenga conto dei vizi che inficiano il provvedimento, nonché della gravità della violazione commessa dall'Amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali ad essa rimesse, dei precedenti giurisprudenziali, delle condizioni concrete e dell'apporto dato dai privati nel procedimento. Pertanto, la responsabilità va affermata quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato;
viceversa, va negata quando l'indagine conduca al riconoscimento di un errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Cons. Stato, V Sez., 28 maggio 2004 n. 3465;
IV Sez., 14 giugno 2001 n. 3169;
VI Sez., 18 dicembre 2001 n. 6281).

Ritiene il Collegio che nel caso in esame manchi il requisito soggettivo della colpa, avendo i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali fatto applicazione di una disposizione di legge solo successivamente dichiarata incostituzionale. Ciò si evince nello stesso decreto impugnato, nel quale si precisa che “la nomina del commissario unico, in sostituzione dell’organo commissariale in carica, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, discende direttamente dalla legge, che affida alle amministrazione competenti discrezionalità piena anche al fine di salvaguardare il carattere fiduciario del rapporto del nominato con l’organo politico e di operare in un rapporto istituzionale di piena fiducia tecnica”. Alcuna colpa è dunque imputabile all’Amministrazione, essendo il provvedimento impugnato adottato in pedissequa attuazione della disposizione dettata dal comma 1076 dell’art. 1 L. n. 269 del 2006. Del resto questo Tribunale, con la decisione n. 1500 del 19 dicembre 2007, aveva ritenuto non suscettibili di positiva valutazione le questioni di illegittimità ordinaria dedotte con i primi quattro motivi di gravame.

3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

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