TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-12-22, n. 201401098
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Testo completo
N. 01098/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00757/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2008, proposto dalla
Inside International S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Paolo Bolici, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Cecchi e con domicilio eletto presso lo studio Perrino, in AT, via Pontinia, n. 45
contro
Azienda U.S.L. di AT, non costituita in giudizio
nei confronti di
sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio
per l’annullamento
della nota dell’Azienda U.S.L. di AT – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro prot. n. 925 s.p. e s.a.l. – Aprilia del 6 maggio 2008, notificata il 9 maggio 2008, recante declaratoria dell’idoneità del sig. -OMISSIS-alle mansioni di fabbro (con limitazioni) e dell’inidoneità dello stesso alle mansioni di saldatore.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2014 il dott. Pietro De Berardinis;
Udito il difensore presente della parte costituita, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, Inside International S.p.A., espone di essere una società operante nel settore della cantieristica navale e di aver avuto alle proprie dipendenze, dal 19 novembre 1998 al 9 luglio 2007, il sig. -OMISSIS-, con mansioni di fabbro/saldatore.
1.1. In data 3 luglio 2007 il sig. -OMISSIS- è stato sottoposto a visita del medico aziendale, in esito alla quale è risultato inidoneo alle mansioni specifiche per cui era stato assunto.
1.2. Avendo il lavoratore impugnato il giudizio medico di inidoneità, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 626/1994, dinanzi alla Commissione medica istituita presso l’Azienda U.S.L. di AT – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, quest’ultima, con nota prot. n. 925 s.p. e s.a.l. – Aprilia del 6 maggio 2008, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato il sig. -OMISSIS- idoneo alle mansioni di fabbro (con le seguenti limitazioni: non adibire a movimentazione manuale di carichi; non adibire a lavori in altezza) ed inidoneo alle mansioni di saldatore.
2. Avverso la suindicata nota dell’A.U.S.L. di AT – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro è insorta l’esponente, impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e domandandone l’annullamento.
2.1. A supporto del gravame, la società ha dedotto i seguenti motivi:
- violazione di legge per difetto assoluto di motivazione, poiché la nota impugnata sarebbe del tutto sfornita di motivazione, limitandosi essa a fornire un giudizio di parziale idoneità (con limitazioni) per le mansioni di fabbro ed un giudizio di totale inidoneità per quelle di saldatore, senza nulla dire circa le motivazioni che hanno portato ad una simile pronuncia;
- eccesso di potere per grave perplessità, poiché l’atto impugnato non recherebbe alcun chiarimento circa le valutazioni ed i criteri di giudizio adottati per